Ordinanza n. 2885/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna (Sezione Prima) n. 169 del 2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Sardegna che aveva accolto la domanda cautelare proposta da un’impresa concorrente nella procedura di gara per la gestione delle aree di sosta
Esito
Favorevole al ricorrente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune di Arzachena ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro l’ordinanza del TAR Sardegna che aveva accolto la domanda cautelare della parte ricorrente in primo grado. Dal testo non risultano specificati i motivi di appello nel dettaglio. La controversia riguarda una procedura di gara identificata dal CIG B9CD7116F0 e, in particolare, la prosecuzione delle operazioni di gara, con riferimento alla valutazione dell’offerta tecnica della ricorrente in primo grado e dell’offerta economica della controinteressata.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare, ritenendo opportuno che le operazioni di gara non ricevessero ulteriore sviluppo nelle more della decisione di merito, già fissata dal TAR per il 23 settembre 2026. Di conseguenza, devono rimanere inibite sia la valutazione dell’offerta tecnica della ricorrente in primo grado sia la valutazione dell’offerta economica della controinteressata. La decisione cautelare è stata motivata anche dal fatto che, per l’intera stagione estiva 2026, la gestione delle aree di sosta era stata affidata dal Comune alla propria municipalizzata Ge.Se.Co. S.u.r.l. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare proposto contro le ordinanze cautelari del TAR.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare d’appello, quando la gestione del servizio o delle attività oggetto della gara è stata temporaneamente affidata dall’amministrazione a un proprio organismo partecipato, può essere disposta la sospensione dello sviluppo delle operazioni di gara nelle more della decisione di merito, già prossima, al fine di evitare attività procedimentali non necessarie o potenzialmente contraddittorie.
- La tutela cautelare può inibire specifiche fasi della procedura di gara, quali la valutazione dell’offerta tecnica di un concorrente e dell’offerta economica di altro concorrente, in attesa della definizione del giudizio di merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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