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Legge

L.R. Piemonte 6/2010

"Norme per la detenzione, l'allevamento, il commercio di animali esotici e istituzione del Garante per i diritti degli animali".

Normativa regionaleL.R. Piemonte 6/2010Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge piemontese disciplina autorizzazioni, requisiti e controlli per detenzione, allevamento e commercio di animali esotici, con obblighi di registrazione, formazione e vigilanza veterinaria. Istituisce inoltre la Commissione regionale Animali esotici, un Centro di referenza e il Garante per i diritti degli animali. Prevede sanzioni, norme transitorie e finanziarie; l’abrogazione della precedente l.r. 43/1986 è subordinata al regolamento attuativo.

Detenzione, allevamento e commercio di animali esotici; Garante per i diritti degli animali

Detenzione, allevamento e tutela degli animali esotici in Piemonte

La legge regionale disciplina, nel territorio del Piemonte, la detenzione, l’allevamento e il commercio degli animali esotici, introducendo un sistema di autorizzazioni, controlli veterinari, formazione obbligatoria e sanzioni. Accanto a questa parte, istituisce il Garante per i diritti degli animali e la Commissione regionale Animali esotici.

Finalità e definizione di animale esotico

La Regione tutela il benessere degli animali esotici presenti sul territorio regionale, regola i relativi profili di detenzione, allevamento e commercio e promuove l’informazione della popolazione sulle caratteristiche, sulle necessità e sullo stato di conservazione delle specie.

Per animali esotici si intendono le specie animali per le quali non esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà sul territorio nazionale, appartenenti alla fauna selvatica esotica.

Riconoscimento delle specie e supporto tecnico

Per esigenze di identificazione, la Commissione regionale stabilisce le modalità per il riconoscimento delle specie esotiche, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente.

La stessa Commissione fornisce direttive e indicazioni applicative e si avvale, ove necessario, anche di esperti esterni. È inoltre istituito presso l’Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d’Aosta il Centro di referenza regionale Animali Esotici, destinato a supportare tecnicamente e scientificamente la Commissione.

Autorizzazione alla detenzione

Chi possiede animali esotici deve presentare domanda di autorizzazione alla detenzione al sindaco del comune in cui intende detenerli, tramite il Servizio veterinario dell’ASL competente.

La domanda deve essere corredata da certificazioni di identificazione e di legittima provenienza, anche ai fini della disciplina CITES. L’autorizzazione è nominale e viene rilasciata solo al legittimo possessore.

L’idoneità alla detenzione è valutata dal veterinario dell’ASL in sede di sopralluogo ispettivo, verificando sia le condizioni di custodia sia le conoscenze etologiche e di allevamento del richiedente.

La domanda va presentata entro otto giorni dall’inizio della detenzione o dalla nascita dell’animale in cattività.

Regole di detenzione, comunicazioni e vigilanza

I detentori devono assicurare condizioni rispettose delle esigenze etologiche e fisiologiche degli animali. Devono essere garantiti, in ogni caso, movimento adeguato, area di riposo, isolamento da rumori lesivi, assenza di vicinanza con animali competitori, assenza di costrizioni se non brevi e per ragioni sanitarie, e alimentazione idonea.

In caso di cessione degli animali, occorre comunicare l’alienazione al Servizio veterinario entro otto giorni. Va comunicata anche la morte per qualsiasi causa.

La soppressione è consentita esclusivamente da un medico veterinario e in modo eutanasico.

I servizi veterinari delle ASL svolgono vigilanza periodica, con frequenza calibrata annualmente sulla base dei fattori di rischio e degli esiti dei controlli precedenti.

Allevamento e commercio: autorizzazioni e requisiti

Ai fini della legge, per allevamento si intende anche il possesso o la detenzione di una sola coppia riproduttrice, stabilmente mantenuta in apposite strutture.

L’allevamento a fini commerciali richiede autorizzazione del sindaco del comune in cui si svolge l’attività, su istanza trasmessa tramite il Servizio veterinario ASL, e il rilascio è subordinato all’attestato di idoneità previsto dalla disciplina di formazione.

L’allevamento non commerciale richiede ugualmente autorizzazione del sindaco del comune sede dell’allevamento, sempre tramite il Servizio veterinario ASL.

L’autorizzazione vale solo per le specie indicate nella domanda. Nella domanda devono essere indicati i centri o allevamenti convenzionati che potranno ricevere gli animali in caso di cessazione dell’attività.

Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al parere favorevole della Commissione regionale, previa verifica delle condizioni di allevamento. Restano fermi gli adempimenti previsti dalla disciplina sul commercio internazionale di specie in via di estinzione.

Condizioni per l’allevamento e il commercio

Gli allevatori devono possedere adeguate conoscenze biologiche, fisiologiche ed etologico-comportamentali delle specie richieste.

L’attività commerciale deve essere organizzata in modo da ridurre al minimo il malessere degli animali, evitando sovraffollamenti di voliere, terrari o altre strutture e la permanenza prolungata degli animali.

Per ottenere l’autorizzazione, allevatori e commercianti devono acquisire un attestato di idoneità conseguito mediante corsi di formazione promossi dalla Regione. La Commissione regionale fornisce inoltre linee guida ai servizi veterinari per valutare correttamente le condizioni di mantenimento.

Registri obbligatori e controlli negli allevamenti e nei negozi

Allevamenti ed esercizi commerciali devono tenere un registro di carico e scarico vidimato dal Servizio veterinario ASL competente, con annotazione entro 24 ore di transazioni commerciali e variazioni numeriche.

Il registro può essere tenuto anche con sistemi informatici, purché sia utilizzato un sistema a modulo continuo vidimato; resta comunque obbligatorio l’aggiornamento e la stampa entro 24 ore.

La regolarità del registro è verificata dai servizi veterinari con cadenza almeno trimestrale.

Formazione obbligatoria

I commercianti e gli allevatori devono frequentare i corsi di formazione regionali per conseguire l’autorizzazione.

I corsi sono orientati soprattutto a fornire nozioni di zoologia, etologia e igiene, nonché le norme che regolano il benessere animale. Le modalità organizzative e attuative sono demandate al regolamento di attuazione.

Parchi faunistici, zoo e strutture simili

I gestori di parchi faunistici, giardini zoologici e zoo-safari devono trasmettere ogni anno, entro il 30 marzo, una relazione alla Commissione regionale con dati su numero e specie degli animali ospitati, acquisti e cessioni, nascite e morti, standard di spazi e modalità degli interventi sanitari specialistici.

Nascite e morti devono essere comunicate al Servizio veterinario ASL entro otto giorni.

Per gli animali classificati pericolosi, la Commissione può imporre piani di gestione per contenere le nascite in cattività.

Circhi, mostre e spettacoli viaggianti

Nei procedimenti per la concessione del plateatico ai circhi, alle mostre e agli spettacoli viaggianti, il comune deve acquisire il preventivo nulla osta del Servizio veterinario ASL.

I titolari devono comunicare almeno 15 giorni prima il numero e la specie degli animali al seguito, gli spazi disponibili e il calendario degli spostamenti nel territorio regionale.

Il comune deve indicare nel provvedimento di concessione se è vietata o autorizzata l’attività di visita agli animali durante gli intervalli degli spettacoli o in altri orari.

La Regione, in collaborazione con i Comuni, favorisce la diffusione di attività circensi e di spettacoli viaggianti che non impieghino animali, per promuoverne il graduale superamento.

Divieti e recupero degli animali

È vietato immettere nello stato libero o abbandonare animali esotici in qualsiasi parte del territorio regionale, compresi giardini, parchi e corpi idrici.

È inoltre vietato utilizzare animali esotici nelle attività di pet therapy.

La detenzione, l’allevamento o il commercio svolti senza autorizzazione, o in condizioni difformi o non idonee, comportano la revoca dell’autorizzazione e, previo parere conforme della Commissione regionale, il sequestro cautelativo degli animali e l’eventuale trasferimento a un centro di ricovero idoneo indicato dalla stessa Commissione.

Vigilanza veterinaria

Tutti gli animali esotici detenuti, a qualunque titolo e per qualsiasi scopo, sono soggetti alla vigilanza veterinaria dell’ASL competente, ferme restando le disposizioni sulla vigilanza della legale detenzione attribuite al Corpo forestale dello Stato.

La vigilanza è finalizzata a garantire condizioni igienico-sanitarie, sicurezza e benessere degli animali in cattività, nonché l’incolumità delle persone.

Commissione regionale Animali esotici

È istituita presso l’assessorato regionale competente in materia di tutela della salute e sanità la Commissione regionale Animali esotici, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Ne fanno parte:

  • il responsabile del settore prevenzione veterinario o suo delegato;
  • un esperto di zoologia ed etologia indicato dalle associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative;
  • un rappresentante delle associazioni animaliste;
  • un esperto in vigilanza sull’applicazione della Convenzione internazionale sul commercio di animali esotici in via di estinzione.

La Commissione si riunisce almeno ogni tre mesi e svolge funzioni di indirizzo applicativo, oltre ai compiti specifici previsti per riconoscimento delle specie, rilascio dei pareri, linee guida e interventi sui piani di gestione.

Garante per i diritti degli animali

La legge istituisce il Garante per i diritti degli animali, con sede presso il Consiglio regionale, per promuovere un piano organico di interventi a tutela dei diritti degli animali in tutto il territorio piemontese.

Il Garante opera in autonomia ed è nominato dal Consiglio regionale tra esperti di riconosciuta competenza. Dura in carica cinque anni e può essere riconfermato una sola volta. Spetta una indennità mensile lorda di euro 2.500, oltre al rimborso delle spese di viaggio per l’attività istituzionale in Piemonte e al trattamento di missione per attività fuori regione secondo criteri definiti dall’Ufficio di Presidenza.

Compiti del Garante

Il Garante riceve segnalazioni e reclami, denuncia o segnala all’autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti di cui venga a conoscenza, diffonde la conoscenza della normativa di tutela, formula proposte normative e progetti pilota, mappa i servizi e le risorse disponibili, analizza le condizioni degli animali e l’effettività della normativa, promuove iniziative contro l’abuso di sostanze o metodi nelle competizioni con animali e tutela le loro condizioni nei luoghi di allevamento e utilizzo sportivo.

Deve inoltre redigere ogni anno una relazione sull’attività svolta e sulle condizioni degli animali in Piemonte, da trasmettere al Consiglio regionale entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.

Nei giudizi per maltrattamento di animali è legittimato a costituirsi parte civile.

Sanzioni

Le violazioni della legge sono punite con sanzioni amministrative differenziate in base alla disposizione violata. Sono previste, tra le altre, sanzioni per:

  • mancata autorizzazione alla detenzione;
  • violazione delle regole di detenzione;
  • violazioni relative ad allevamento e commercio;
  • inosservanza degli obblighi di registro;
  • omissione delle comunicazioni su parchi faunistici;
  • violazione delle disposizioni regolamentari attuative.

La recidiva comporta l’aumento di un terzo delle sanzioni pecuniarie.

Regolamento di attuazione, norme transitorie e abrogazioni

La Giunta regionale deve emanare il regolamento attuativo entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, previo parere della commissione consiliare competente.

Gli operatori che già esercitavano l’attività ai sensi della precedente legge regionale del 1986 devono conseguire l’attestato di idoneità entro 180 giorni dall’entrata in vigore del regolamento attuativo.

La legge regionale 43/1986 è abrogata dalla data di approvazione del regolamento attuativo della presente legge.

Disposizioni finanziarie

Per l’attuazione della legge è autorizzata, per il biennio 2010-2011, una spesa annua di euro 100.000, con copertura a valere sulle risorse del bilancio regionale indicate dalla legge stessa.

Agli oneri connessi ai compensi e rimborsi del Garante, relativi agli anni 2018-2020, si provvede con risorse già iscritte nel bilancio di previsione finanziario 2018-2020.

Le somme riscosse per sanzioni amministrative sono introitate nel bilancio regionale secondo la previsione indicata dalla legge.

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