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Legge

L.R. Piemonte 8/2010

"Ordinamento dei rifugi alpini e delle altre strutture ricettive alpinistiche e modifiche di disposizioni regionali in materia di turismo".

Normativa regionaleL.R. Piemonte 8/2010

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Piemonte le strutture ricettive alpinistiche (rifugi escursionistici, alpini, non gestiti, bivacchi fissi, PAM e posti tappa), i requisiti, la SCIA, i controlli, le sanzioni e i finanziamenti regionali. Alcune norme transitorie e finanziarie sono riferite all’entrata in vigore del regolamento attuativo e al biennio 2010-2011.

Ordinamento dei rifugi alpini e delle altre strutture ricettive alpinistiche in Piemonte

Ordinamento dei rifugi alpini e delle altre strutture ricettive alpinistiche in Piemonte

La legge disciplina, nel territorio della Regione Piemonte, le strutture ricettive fruibili da alpinisti, escursionisti e altri frequentatori della montagna, con l’obiettivo di garantire una fruizione equilibrata dell’ambiente montano e maggiore sicurezza. Regola inoltre le forme organizzative, gli adempimenti amministrativi, i controlli, il sistema sanzionatorio e gli interventi finanziari regionali.

Ambito di applicazione e finalità

La disciplina riguarda le strutture ricettive alpinistiche e la loro organizzazione, nel contesto della fruizione turistica, sportiva, culturale e di studio della montagna. La Regione contribuisce al sostegno, al funzionamento e allo sviluppo di tali strutture anche mediante finanziamenti.

Classificazione delle strutture

Le strutture ricettive alpinistiche sono classificate in:

  • rifugi escursionistici;
  • rifugi alpini;
  • rifugi non gestiti;
  • bivacchi fissi;
  • rifugi di piccola accoglienza montana (PAM).

È inoltre prevista la possibilità di aggiungere la denominazione di “posto tappa” alle strutture ricettive alpinistiche quando siano ubicate lungo un itinerario riconosciuto dalla Regione e, pur essendo anche in località servite da strade aperte al pubblico transito veicolare, offrano servizi turistici peculiari e dotazioni definite dal regolamento attuativo.

Caratteristiche delle diverse tipologie

I rifugi escursionistici sono strutture con gestore, idonee ad accoglienza e ristoro, situate in zone montane raggiungibili con strade aperte al traffico ordinario o con impianti di risalita a fune o a cremagliera.

I rifugi alpini sono basi di appoggio per l’attività alpinistica, predisposte per ospitalità, sosta, ristoro, pernottamento e servizi connessi, e non raggiungibili in nessun periodo dell’anno mediante strade aperte al traffico ordinario o linee funiviarie in servizio pubblico, salvo gli impianti scioviari.

I rifugi non gestiti sono strutture in muratura, ubicate in luoghi isolati di montagna, non gestite né custodite, chiuse ma fruibili tramite reperimento delle chiavi presso un posto pubblico, attrezzate per pernottamento, cottura autonoma dei pasti e servizi igienici interni o nelle pertinenze.

I PAM sono strutture che offrono pernottamento e ristoro in località non raggiungibili in nessun periodo dell’anno da strade aperte al traffico ordinario; il gestore può non presidiare direttamente la struttura, purché il servizio assicuri prioritariamente la qualità della ricettività.

I bivacchi fissi sono strutture molto isolate, incustodite e aperte permanentemente, essenziali per un ricovero di fortuna.

Requisiti strutturali e regolamentazione tecnica

Le strutture devono possedere dotazioni e caratteristiche igienico-sanitarie idonee al ricovero e al pernottamento degli ospiti. I requisiti tecnico-edilizi e igienico-sanitari sono demandati al regolamento di attuazione.

Per i PAM la Giunta regionale deve integrare il regolamento vigente al fine di definire i requisiti e le modalità di gestione.

Avvio dell’attività e adempimenti amministrativi

L’esercizio dell’attività di gestione è subordinato, per tutte le strutture salvo i rifugi non gestiti e i bivacchi fissi, alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al comune competente, su modulistica predisposta dalla struttura regionale competente e resa disponibile anche in via telematica.

La SCIA deve essere corredata da relazione tecnico-descrittiva del fabbricato e indicare in particolare:

  • altitudine della località;
  • tipologia di costruzione;
  • vie d’accesso;
  • capacità ricettiva;
  • periodi di apertura;
  • tariffe per vitto e pernottamento.

Il proprietario pubblico o privato, o il gestore, deve indicare nella SCIA il nominativo del custode o gestore, che la sottoscrive per accettazione.

Per l’attivazione di un bivacco fisso o di un rifugio non gestito è sufficiente una preventiva comunicazione al comune competente.

Il soggetto che gestisce la struttura deve possedere i requisiti di pubblica sicurezza, quelli antincendio se richiesti e i requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.

Controlli comunali e flussi informativi

Ricevuta la SCIA, il comune verifica la correttezza formale e la veridicità dei requisiti e dei dati dichiarati, e trasmette copia alla ASL e, a fini informativi, alla provincia e all’ATL competenti.

Il comune tiene un registro aggiornato delle SCIA, consultabile dal pubblico.

Ogni variazione di stati, fatti, condizioni o titolarità indicati nella SCIA deve essere comunicata al comune entro dieci giorni dal verificarsi dell’evento.

Gestione, custodia e periodi di apertura

La gestione può essere esercitata dal proprietario oppure da terzi titolari di contratto di gestione. Se proprietario o titolare del contratto è una persona giuridica, il gestore è il responsabile del rifugio indicato nella SCIA.

Ulteriori requisiti per custodi e gestori sono rimessi al regolamento attuativo.

Le strutture ricettive alpinistiche, esclusi i rifugi non gestiti, devono rimanere aperte per un periodo minimo non inferiore a trenta giorni, anche non continuativi. Il gestore può stabilire ulteriori periodi di apertura, sentita la proprietà, previa segnalazione a provincia, comune e ATL competenti.

Rilevazione del movimento turistico

I titolari delle strutture ricettive alpinistiche, esclusi i rifugi non gestiti, devono trasmettere mensilmente alla provincia i dati e le notizie sul movimento dei clienti secondo la disciplina statistica richiamata dalla legge regionale in materia di turismo e nel rispetto della normativa statale e comunitaria citata.

Finanziamenti regionali

La Regione può erogare finanziamenti ai proprietari o titolari di contratto di gestione residenti o con domicilio fiscale in Piemonte per:

  • ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento e straordinaria manutenzione di rifugi escursionistici, rifugi alpini e bivacchi;
  • realizzazione di impianti, strutture e opere complementari o necessarie al funzionamento regolare e alla manutenzione;
  • interventi per fonti di energia alternativa, rinnovabile e biocompatibile;
  • acquisto o locazione finanziaria di arredamenti e attrezzature.

I finanziamenti privilegiano le problematiche ambientali ed energetiche e sono subordinati all’assenza di altre agevolazioni statali o comunitarie. La Giunta regionale, sulla base di programmi annuali di intervento, definisce indirizzi, priorità, requisiti di accesso, criteri di spesa ammissibile, livelli agevolativi e procedure attuative.

La Giunta può inoltre prevedere sostegni per trasporti in quota finalizzati al rifornimento delle strutture alpine e allo smaltimento dei rifiuti a valle, e promuovere iniziative informative, editoriali e divulgative.

Vigilanza e poteri sostitutivi

Il comune sul cui territorio insiste la struttura esercita la vigilanza e il controllo sull’osservanza della legge e del regolamento attuativo; la provincia controlla l’osservanza degli obblighi relativi alle comunicazioni dei flussi turistici. Restano ferme le competenze dell’autorità di pubblica sicurezza.

In caso di inerzia di comune o provincia, la Giunta regionale esercita il potere sostitutivo.

Sospensione e cessazione dell’attività

L’esercizio senza SCIA comporta, oltre alla sanzione pecuniaria, la cessazione dell’attività.

Se vengono meno una o più condizioni legittimanti, l’autorità competente assegna un termine per il ripristino; decorso inutilmente, dispone la sospensione fino a un massimo di sessanta giorni. Se le condizioni non vengono ripristinate dopo la sospensione, dispone la cessazione.

Il titolare che intenda sospendere temporaneamente o cessare l’attività deve avvisare preventivamente, o contestualmente se ciò non è possibile, il comune.

La sospensione temporanea non può superare centottanta giorni, prorogabili dal comune per fondati motivi di altri centottanta giorni; oltre tale termine l’attività si intende definitivamente cessata.

In casi straordinari connessi a gravi eventi calamitosi o a stati di emergenza, la Giunta regionale può derogare a tale limite. Per lo stato di emergenza da Covid-19 i termini di sospensione previsti sono stati sospesi per sostenere la ripartenza del sistema turistico piemontese.

Sanzioni amministrative

Sono previste sanzioni pecuniarie per:

  • gestione senza adempimenti amministrativi: da 2.000 a 6.000 euro;
  • violazione degli obblighi della SCIA o delle comunicazioni di variazione: da 1.000 a 3.000 euro;
  • superamento della capacità ricettiva consentita: da 500 a 1.500 euro;
  • superamento della capacità ricettiva prevista dal regolamento attuativo: da 500 a 1.500 euro;
  • mancata, errata o incompleta trasmissione dei dati di movimento turistico: da 300 a 900 euro.

Per le irregolarità nella pubblicazione di prezzi e caratteristiche si applicano le sanzioni previste dalla legge regionale sulla pubblicità dei prezzi delle strutture turistico-ricettive.

Gli importi delle sanzioni sono automaticamente rivalutati ogni anno in base al tasso d’inflazione programmato.

Competenza per l’irrogazione delle sanzioni

L’accertamento, l’irrogazione e la riscossione delle sanzioni per le violazioni relative agli adempimenti amministrativi e alla pubblicità di prezzi e caratteristiche spettano al comune competente, che incassa i relativi proventi.

Per le sanzioni relative ai dati sul movimento turistico la competenza è della provincia, che introita i proventi. Per l’accertamento e l’applicazione delle sanzioni si applicano i principi della legge n. 689 del 1981.

Disposizioni transitorie, abrogazioni e decorrenze

La classificazione delle strutture ricettive alpinistiche introdotta dalla legge si applica dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione.

Dalla medesima data sono abrogate alcune precedenti disposizioni regionali in materia, tra cui la legge regionale n. 55 del 1995 e la legge regionale n. 15 del 1999, fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici già sorti.

Modifiche ad altra normativa regionale

La legge interviene anche sulla disciplina regionale delle attività di organizzazione e intermediazione di viaggi e turismo, sopprimendo alcune parole dal testo dell’articolo richiamato.

Aspetti finanziari e aiuti di Stato

Per l’attuazione della legge, nel biennio 2010-2011, sono previsti specifici stanziamenti di bilancio regionali. Gli atti applicativi che configurino aiuti di Stato devono essere notificati secondo il Trattato, salvo i casi di esenzione previsti dai regolamenti comunitari.

Valutazione di attualità

La legge contiene una disciplina ancora di interesse pratico per l’ordinamento dei rifugi e delle strutture alpinistiche piemontesi, ma alcune disposizioni hanno carattere ormai storico o transitorio, in particolare quelle legate al biennio 2010-2011, all’entrata in vigore del regolamento attuativo e allo stato di emergenza Covid-19.

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