L.R. Piemonte 12/2010
"Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina per il Piemonte la pianificazione, il catasto, le reti locali/provinciali/regionali e la segnaletica del patrimonio escursionistico, includendo sentieri, vie ferrate e siti di arrampicata. Prevede consulte, piani biennali, divieti e sanzioni, nonché contributi e attività di promozione. La copertura finanziaria è riferita al biennio 2010-2011, ma la disciplina organizzativa resta di principio.
Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico piemontese
Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte
La legge disciplina, per il territorio della Regione Piemonte, la conservazione, il recupero e la valorizzazione del patrimonio escursionistico regionale, anche in funzione dello sviluppo del turismo sostenibile. La disciplina riguarda percorsi escursionistici, vie ferrate e siti di arrampicata, con una struttura di pianificazione, gestione tecnica, catasto, consulte e finanziamento degli interventi.
Ambito di applicazione e finalità
La Regione promuove un sistema organico di tutela e valorizzazione del patrimonio escursionistico, con obiettivi di programmazione degli interventi, sicurezza della fruizione, uso di tecniche a basso impatto ambientale, ricerca e divulgazione, sostegno agli operatori economici e al volontariato, oltre al miglioramento delle condizioni socio-economiche dei territori montani.
Definizioni rilevanti
La legge definisce in modo puntuale i principali oggetti della disciplina:
- patrimonio escursionistico regionale, comprensivo di percorsi escursionistici, vie ferrate e siti di arrampicata;
- escursionismo come attività turistico-ricreativa, naturalistica e culturale senza mezzi a motore;
- sentieri, viabilità minore, sentieri attrezzati, vie ferrate e siti di arrampicata;
- itinerari, itinerari di lunga percorrenza e percorsi tematici. Tali definizioni sono essenziali per individuare il perimetro della rete e delle misure di pianificazione e gestione.
Pianificazione della rete escursionistica
La pianificazione è lo strumento di indirizzo e programmazione per individuare gli interventi di recupero e valorizzazione. Essa si sviluppa con il contributo delle autonomie locali, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, e si fonda su un sistema informativo regionale del patrimonio escursionistico, utile per predisposizione e aggiornamento della pianificazione.
Articolazione territoriale: settori, reti locali, provinciali e regionale
Il territorio regionale è suddiviso, per ciascuna provincia, in aree omogenee denominate settori. Le province individuano i settori e gli enti competenti alla gestione tecnica secondo gli indirizzi del regolamento attuativo. All’interno di ciascun settore è individuata la rete locale; l’insieme delle reti locali forma la rete provinciale; l’insieme delle reti provinciali costituisce la rete regionale.
Rete regionale e pubblica utilità
L’inserimento di nuovi percorsi o siti nella rete regionale richiede il parere favorevole della Consulta regionale, tenendo conto della pianificazione vigente. I percorsi, le vie ferrate e i siti di arrampicata compresi nella rete regionale sono considerati di interesse pubblico. Se la rete comprende tratti di viabilità privata, il regolamento attuativo deve prevedere forme di pubblicità idonee a tutelare i relativi diritti. La legge esclude inoltre, per la rete regionale, l’applicazione di una specifica deroga prevista dalla normativa regionale sulla conservazione del patrimonio naturale e dell’assetto ambientale.
Catasto regionale del patrimonio escursionistico
È istituito presso l’assessorato regionale competente in materia di economia montana e foreste il catasto regionale del patrimonio escursionistico, quale strumento di conoscenza, organizzazione e coordinamento degli interventi. Le modalità di gestione e aggiornamento sono demandate al regolamento attuativo; le risorse per la gestione del catasto sono definite nel piano biennale degli interventi sulla rete regionale.
Organi consultivi: Consulta regionale e Consulte provinciali
La Consulta regionale, istituita presso l’assessorato competente, è sede di concertazione e organismo consultivo e propositivo della Giunta regionale. È composta da rappresentanti regionali, provinciali, di ANCI, UNCEM, CAI, guide alpine e soccorso alpino. Svolge funzioni di confronto tecnico, esprime parere obbligatorio ma non vincolante sul piano biennale regionale, propone iniziative di valorizzazione, promuove aggiornamento e revisione della rete e coordina le Consulte provinciali. Resta in carica per la durata della legislatura. Le Consulte provinciali operano presso i competenti assessorati provinciali, con composizione analoga a livello territoriale, e sono sede di confronto per l’individuazione dei percorsi da inserire nelle reti locali e provinciali. Esprimono parere obbligatorio e non vincolante sul piano provinciale, promuovono aggiornamento e revisione della rete provinciale e durano per il mandato amministrativo provinciale.
Soggetti competenti alla gestione tecnica
La gestione tecnica dei settori spetta alla Regione per i settori coincidenti, in tutto o in parte, con proprietà regionali, alle province, alle comunità montane, alle comunità collinari, alle unioni di comuni, ai comuni per i territori non compresi in forme associative e agli enti di gestione delle aree protette. Tali soggetti:
- individuano, d’intesa con i comuni interessati, le modalità di fruizione della rete locale;
- definiscono gli interventi di miglioramento della percorribilità e di valorizzazione, inclusa la manutenzione della segnaletica di competenza comunale;
- realizzano gli interventi inseriti nel piano provinciale, direttamente o tramite la propria forma associativa.
Vie ferrate, siti di arrampicata e competenze comunali
La progettazione, realizzazione, segnaletica e manutenzione delle vie ferrate e dei siti di arrampicata sono attribuite ai comuni territorialmente interessati, sentita la Consulta provinciale. I comuni devono avvalersi di soggetti professionalmente abilitati secondo la normativa vigente. Essi definiscono inoltre, con proprio regolamento e nel rispetto degli indirizzi del regolamento attuativo regionale, le modalità di fruizione delle vie ferrate e dei siti di arrampicata. Le dotazioni e i materiali impiegati devono essere certificati in base alla normativa vigente.
Piani degli interventi: livello provinciale e regionale
Il piano degli interventi sulla rete provinciale individua azioni di recupero, manutenzione e valorizzazione della rete provinciale, specificando interventi di ripristino, miglioramento della percorribilità e manutenzione della segnaletica, con priorità e stima dei costi. Ha validità biennale, è approvato dalla Provincia sentita la Consulta provinciale e deve essere trasmesso alla Regione entro il 31 marzo dell’anno di riferimento.
Il piano biennale degli interventi sulla rete regionale definisce gli interventi da realizzare nel biennio sulla rete regionale e individua le opere finanziabili con i relativi contributi, sulla base delle priorità contenute nei piani provinciali. Non sono finanziabili interventi singoli non ricompresi in uno dei piani provinciali. Il piano regionale include anche gli interventi di competenza della Regione sui propri beni e sui percorsi, vie ferrate e siti di arrampicata di valenza regionale individuati nel piano. È approvato dalla Giunta regionale, sentiti la Consulta regionale e la commissione consiliare competente, e la sua approvazione costituisce autorizzazione all’esecuzione degli interventi, fatti salvi gli adempimenti in materia paesaggistica ed ambientale.
Valorizzazione, promozione e contributi
La Regione promuove attività divulgative e informative e l’organizzazione di eventi di rilievo regionale, nazionale e internazionale per incentivare la frequentazione dei percorsi escursionistici, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata della rete regionale. Può sostenerle finanziariamente tramite enti e associazioni rappresentative del settore. I criteri per i contributi e le tipologie di attività finanziabili sono demandati al regolamento attuativo.
Segnaletica
Per la progressione in sicurezza nei percorsi escursionistici della rete regionale è obbligatoria una segnaletica direzionale unificata, orizzontale e verticale, secondo le specifiche tecniche regionali e nel rispetto del codice della strada. La progettazione, posa e manutenzione della segnaletica spettano ai comuni, che possono delegare alla propria forma associativa o stipulare convenzioni con associazioni di volontariato o altri soggetti di promozione sociale. Per vie ferrate e siti di arrampicata i comuni competenti devono installare e adeguare la segnaletica e verificare costantemente che essa sia mantenuta in loco.
Divieti e responsabilità dell’escursionista
È vietato alterare lo stato di fatto dei percorsi, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata inseriti nella rete regionale, mutarne la destinazione d’uso, impedire il libero accesso, sovrapporre infrastrutture o compiere altre azioni contrarie al divieto. Se la modifica di destinazione d’uso deriva da interventi progettati dai comuni, la variazione deve essere comunicata preventivamente alla provincia per l’aggiornamento della rete provinciale. I sentieri e le mulattiere della rete regionale non possono essere destinati ai mezzi motorizzati, neppure in deroga alla legislazione vigente, e i percorsi escursionistici della rete regionale non possono essere destinati al downhill né rientrare in aree bike park. La legge introduce inoltre una clausola di responsabilità dell’escursionista, che percorre la rete sotto la propria responsabilità e con la necessaria diligenza, tenendo conto dei rischi connessi, dei divieti delle autorità competenti, delle condizioni meteo e della necessità di idonea attrezzatura.
Sanzioni e ripristino
La vigilanza, il controllo e l’irrogazione delle sanzioni amministrative sono affidati a province, comuni ed enti di gestione delle aree protette, che applicano la legge n. 689/1981 e incassano i proventi. Sono previste in particolare:
- sanzione da 50 a 300 euro per il comune che utilizza segnaletica difforme da quella regionale;
- sanzione da 200 a 2.000 euro per chi danneggia segnaletica o opere di percorribilità e sosta;
- sanzione accessoria del ripristino e della risistemazione ambientale per le violazioni dei divieti o delle sanzioni sopra indicate, con possibilità di intervento d’ufficio dell’ente e rivalsa delle spese sul trasgressore.
Regolamento attuativo e prima applicazione
La Giunta regionale deve approvare il regolamento attuativo entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, sentita la commissione consiliare competente. Il regolamento disciplina, tra l’altro, indirizzi tecnici, gestione del catasto, criteri di fruizione, segnaletica e contributi. In prima applicazione, entro 90 giorni dall’approvazione del regolamento, le province devono completare gli adempimenti relativi alla definizione dei settori e dei soggetti gestori, d’intesa con enti di gestione delle aree protette, comunità montane, comunità collinari, comuni, CAI, guide alpine e altri soggetti interessati. Le province trasmettono poi la rete provinciale alla Regione per l’inserimento nel catasto e per la definizione della rete regionale.
Obblighi di relazione e monitoraggio
Ogni tre anni la Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente una relazione sulle attività svolte in materia di catasto, consulte e piani di intervento, nonché sull’entità e sui beneficiari dei contributi erogati per il piano regionale e per la valorizzazione delle attività escursionistiche. La relazione deve anche evidenziare gli effetti delle attività sul recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio escursionistico e sullo sviluppo turistico sostenibile.
Norma finanziaria
Per il biennio 2010-2011 la legge prevede specifici oneri di spesa iscritti in bilancio regionale, finanziati secondo le modalità dell’ordinamento contabile regionale. La disposizione ha quindi rilievo per la copertura originaria dell’attuazione, ma non limita la portata ordinamentale delle altre previsioni della legge.
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