L.R. Piemonte 10/2010
"Servizi domiciliari per persone non autosufficienti".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, in Piemonte, il sistema dei servizi domiciliari per persone non autosufficienti: definizioni, valutazione della condizione, PAI, formazione dell’assistente familiare, incontro domanda-offerta, compartecipazione alla spesa, garante personale e monitoraggio. Il finanziamento è previsto soprattutto per il biennio 2010-2011, quindi la norma ha oggi rilievo soprattutto ordinamentale ma con contenuto in larga parte legato a quella fase.
Servizi domiciliari per persone non autosufficienti in Piemonte
Servizi domiciliari per persone non autosufficienti
La legge regionale del Piemonte disciplina gli interventi domiciliari a favore delle persone non autosufficienti, nell’ambito del sistema integrato dei servizi sociali e socio-sanitari. L’obiettivo è favorire la permanenza al domicilio, prevenire l’aggravamento delle condizioni di salute ed evitare ricoveri impropri, valorizzando anche il ruolo della famiglia e dell’assistenza familiare.
Finalità e principi generali
La Regione promuove un insieme coordinato di prestazioni improntato a criteri di equità e a una logica di domiciliarità. Il sistema è orientato a:
- sostenere chi assiste continuativamente un familiare non autosufficiente;
- valorizzare la figura professionale dell’assistente familiare;
- garantire qualità dei servizi e professionalità degli operatori;
- rendere effettiva la possibilità di scelta tra assistenza domiciliare e inserimento in strutture socio-sanitarie.
Ambito soggettivo e definizioni
La legge definisce come non autosufficienti le persone, di qualsiasi età, che presentano una perdita permanente, parziale o totale dell’autonomia fisica, psichica o sensoriale, con incapacità di compiere gli atti essenziali della vita quotidiana senza aiuto rilevante.
È inoltre definita la figura dell’assistente familiare, ossia una persona professionalmente formata, diversa dalle figure professionali già riconosciute e dai familiari conviventi, che assicura assistenza nelle necessità primarie quotidiane a persone anziane o disabili in condizione di non autosufficienza o grave perdita di autonomia.
Le prestazioni domiciliari comprendono sia interventi ad alta complessità assistenziale nelle fasi intensive, estensive, di acuzie e post-acuzie, sia interventi di lungoassistenza in fase cronica. Rientrano tra questi anche prestazioni professionali, assistenza familiare, servizi di tregua, affidamento diurno, telesoccorso, fornitura di pasti, lavanderia, pulizia, igiene, piccole manutenzioni e adattamenti dell’abitazione.
Tipologie di intervento previste
Per realizzare le finalità della legge la Regione promuove e attua:
- erogazione delle prestazioni domiciliari;
- formazione dell’assistente familiare;
- incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore dell’assistenza domiciliare;
- informazione, assistenza, supporto e consulenza alle famiglie e agli interessati.
Valutazione della non autosufficienza
La condizione di non autosufficienza è accertata dalle unità di valutazione competenti per territorio, mediante strumenti di valutazione delle condizioni funzionali della persona.
La Giunta regionale deve approvare, in coerenza con la normativa nazionale:
- indicatori di valutazione uniformi validi su tutto il territorio regionale, comprensivi degli aspetti sociali e sanitari;
- massimali di spesa destinabili a ciascuna persona in base alla gravità;
- tempi massimi per la valutazione dei casi e per l’eventuale revisione del livello di non autosufficienza.
Modalità di erogazione e Piano di Assistenza Individuale
Le prestazioni domiciliari sono assicurate tramite:
- servizi erogati congiuntamente da aziende sanitarie ed enti gestori dei servizi socio-assistenziali, in gestione diretta o tramite soggetti accreditati;
- contributi economici o titoli per l’acquisto, riconosciuti alla persona non autosufficiente, per acquistare servizi da soggetti accreditati, professionisti sanitari infermieristici e riabilitativi, OSS e persone in possesso dell’attestato di assistente familiare;
- contributi economici ai familiari per rendere sostenibile l’impegno di cura;
- contributi economici ad affidatari e rimborsi spese ai volontari.
Sulla base delle preferenze espresse dalla persona o dai familiari, aziende sanitarie ed enti gestori definiscono congiuntamente le prestazioni nel Piano di Assistenza Individuale (PAI), da adottarsi entro 60 giorni dalla domanda. Se il PAI non viene adottato nei termini, devono comunque essere garantiti i primi interventi di cura.
La Giunta regionale definisce criteri e modalità di erogazione delle prestazioni domiciliari e le procedure di accreditamento.
Formazione dell’assistente familiare
La Regione promuove o sostiene corsi di formazione per assistenti familiari, anche con contributi, preferibilmente gratuiti o semigratuiti, nel quadro della disciplina regionale della formazione professionale. Al termine dei corsi è previsto il rilascio di un attestato e i corsi sono realizzati da soggetti pubblici o privati accreditati.
La Giunta regionale stabilisce:
- criteri e modalità di accesso ai contributi;
- tipologia di certificazione dei corsi;
- aree disciplinari essenziali;
- durata minima dei corsi;
- requisiti e modalità di accesso.
Possono accedere ai corsi i soggetti che:
- siano maggiorenni;
- se cittadini extracomunitari, siano in possesso di regolare permesso di soggiorno;
- abbiano sufficiente conoscenza della lingua italiana;
- non abbiano condanne penali passate in giudicato e non abbiano carichi pendenti.
Incontro tra domanda e offerta di lavoro
Le province, tramite i centri per l’impiego e con il coinvolgimento degli enti gestori, del terzo settore e di organizzazioni pubbliche e private, rendono disponibili elenchi di persone disponibili all’assistenza familiare, con specifica indicazione di chi possiede l’attestato di formazione.
La Giunta regionale definisce:
- modalità di tenuta e aggiornamento degli elenchi;
- modalità di pubblicizzazione;
- articolazione e denominazione delle prestazioni offerte;
- criteri tariffari.
Informazione agli utenti
La Regione promuove iniziative di comunicazione e informazione rivolte agli utenti che utilizzano gli interventi previsti dalla legge. La Giunta regionale ne definisce modalità e contenuti.
Partecipazione al costo
La quota sanitaria è posta a carico del servizio sanitario regionale. La quota assistenziale è definita secondo la normativa nazionale e gli accordi applicativi dei LEA siglati a livello regionale.
La Giunta regionale stabilisce i criteri di compartecipazione dei cittadini sulla base di due principi:
- considerazione del solo reddito e patrimonio del beneficiario;
- previsione di franchigie a tutela di un reddito minimo.
Garante personale
Ferma restando la disciplina sull’amministratore di sostegno, l’ente gestore e l’azienda sanitaria possono, con il consenso del cittadino o del suo amministratore di sostegno, nominare un Garante personale. Questa figura rappresenta il cittadino nei rapporti con i servizi sanitari e sociali e nella definizione e attuazione del PAI.
La Giunta regionale disciplina le procedure di nomina e revoca.
Monitoraggio
La Giunta regionale presenta ogni tre anni alla commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla legge.
Aspetti finanziari e rilievo temporale
La norma finanziaria prevede, per l’attuazione della legge, specifici stanziamenti per il biennio 2010-2011: 12 milioni di euro annui su una UPB e 80 milioni di euro annui su un’altra UPB, con copertura secondo le disposizioni contabili regionali richiamate.
Rilievo attuale della disciplina
La legge resta un atto ordinamentale di riferimento per i servizi domiciliari in Piemonte, ma la parte finanziaria è espressamente collegata al biennio 2010-2011. Per questo motivo, sotto il profilo applicativo concreto, il suo contenuto risulta in larga parte datato, pur mantenendo interesse per l’assetto generale della materia.
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