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Legge

L.R. Piemonte 11/2010

"Norme in materia di pet therapy - terapia assistita con animali e attività assistita con animali".

Normativa regionaleL.R. Piemonte 11/2010Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Piemonte TAA, AAA ed EAA, definendone ambiti, programmi, requisiti delle équipe, formazione, benessere animale e una Commissione regionale di valutazione. La norma finanziaria copriva solo il biennio 2010-2011 con uno stanziamento annuo di 50.000 euro; per il resto il testo resta di interesse generale come quadro organizzativo, ma con profili ormai datati e in parte demandati a regolamento adottato entro 180 giorni dalla legge di riordino 2018.

Norme piemontesi su pet therapy, attività assistite con animali e educazione assistita con animali

Norme piemontesi su pet therapy, attività assistite con animali ed educazione assistita con animali

La legge regionale del Piemonte disciplina la terapia assistita con animali (TAA), l’attività assistita con animali (AAA) e l’educazione assistita con gli animali (EAA), riconoscendone la valenza terapeutica, riabilitativa, educativa e di promozione del benessere. Il provvedimento individua finalità, ambiti di applicazione, requisiti organizzativi e ruolo della Commissione regionale competente.

Finalità e definizioni

La Regione promuove queste pratiche come strumenti integrativi in favore di persone con patologie o situazioni di difficoltà, distinguendo tre diversi livelli di intervento:

  • la TAA, intesa come intervento terapeutico e riabilitativo rivolto a persone con patologie neuromotorie, cognitive o psichiatriche;
  • l’AAA, configurata come progetto ludico, ricreativo e di socializzazione finalizzato a migliorare la qualità della vita;
  • l’EAA, intesa come intervento educativo volto a sostenere risorse personali, relazionali e di inserimento sociale.

Ambiti di applicazione

Le attività possono essere svolte, in particolare, presso:

  • ospedali;
  • centri di riabilitazione;
  • strutture residenziali e semiresidenziali sanitarie;
  • case di riposo;
  • scuole di ogni ordine e grado;
  • istituti di detenzione;
  • comunità di recupero;
  • centri privati;
  • fattorie socio-terapeutiche e didattiche;
  • centri gestiti da cooperative sociali. Il testo delimita quindi un ambito territoriale e operativo regionale, rivolto alle strutture e ai contesti che ospitano percorsi terapeutici, educativi o ricreativi.

Programmi di intervento ed équipe multidisciplinari

TAA, AAA ed EAA devono essere svolte sulla base di programmi che definiscano obiettivi terapeutici, ludici, ricreativi o educativi coerenti con i bisogni del soggetto beneficiario. I programmi sono predisposti e realizzati da équipe multidisciplinari composte da figure qualificate, dotate di curriculum con esperienze documentabili o competenze specifiche.

Per tali programmi è previsto che:

  • siano registrati presso l’ASL competente per territorio;
  • siano esaminati dalla Commissione regionale competente;
  • includano sempre un medico veterinario;
  • includano un operatore con specifica preparazione nell’interazione con la specie animale di riferimento;
  • prevedano il possesso di un animale opportunamente educato alle attività e terapie assistite.

Formazione degli operatori

La Regione promuove percorsi di formazione e aggiornamento per gli operatori dell’équipe. La formazione è finalizzata in particolare a:

  • sviluppare competenze di base sulle attività e terapie assistite con animali, sui metodi di intervento e sui relativi effetti;
  • approfondire la conoscenza del rapporto uomo-animale e delle caratteristiche etologiche dell’animale coinvolto;
  • acquisire conoscenza della relazione pluridisciplinare e delle disabilità o patologie trattate.

Requisiti degli animali e tutela del benessere animale

Gli animali impiegati nei programmi devono essere scelti in base a specie e indole, in modo da risultare idonei alle finalità del progetto. Devono inoltre:

  • essere mantenuti sotto controllo sanitario;
  • essere opportunamente addestrati, se l’attività lo richiede;
  • essere utilizzati in modo tale da garantire sempre il rispetto del loro benessere.

Commissione regionale per la terapia e l’attività assistite con animali

Presso l’Assessorato regionale competente in materia di tutela della salute è istituita la Commissione per la terapia e l’attività assistite con animali, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale. La Commissione è composta da rappresentanti degli assessorati competenti, da figure sanitarie e da un rappresentante di enti con comprovata esperienza nel settore.

La durata in carica dei componenti è pari all’intera legislatura.

Funzioni della Commissione

La Commissione svolge funzioni di valutazione, controllo e indirizzo, in particolare:

  • esamina i programmi di TAA, AAA ed EAA rilevanti per terapia, riabilitazione, educazione sanitaria, promozione della salute e attività di sostegno in strutture socio-sanitarie e assistenziali;
  • valuta i requisiti professionali delle figure coinvolte;
  • verifica la validità, il regolare svolgimento dei progetti e il rispetto dei requisiti di tutela del benessere animale;
  • propone linee guida per uniformare le buone pratiche;
  • svolge approfondimenti e ricerche, anche con accertamenti in loco o tramite i servizi ASL.

La Commissione può avvalersi, gratuitamente e in via occasionale o permanente, di professionisti sanitari e non sanitari, tra cui psichiatri, neuropsichiatri infantili, fisiatri, psicologi, educatori professionali, terapisti della riabilitazione e addestratori specializzati.

Funzionamento interno e rapporti istituzionali

La Commissione:

  • si riunisce almeno tre volte l’anno, con programmazione quadrimestrale, e in via straordinaria quando necessario;
  • redige verbale di ogni seduta, conservato agli atti presso l’assessorato competente;
  • predispone una relazione annuale sulla propria attività e la trasmette alla commissione consiliare competente. È inoltre previsto che i compensi dei componenti siano determinati dalla Giunta regionale con apposito provvedimento, in deroga alla disciplina regionale generale sui compensi delle commissioni.

Attuazione regolamentare

La Giunta regionale deve adottare, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 4 dicembre 2018 (legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale, anno 2018), e sentita la commissione consiliare competente, un regolamento che disciplini:

  • le modalità operative della Commissione;
  • le modalità operative per lo svolgimento delle terapie e attività assistite con animali;
  • i criteri e le modalità di formazione ed educazione dell’animale coinvolto;
  • i criteri e le modalità di nomina dei componenti della Commissione.

Aspetti finanziari

Per l’attuazione della legge, nel biennio 2010-2011 era previsto uno stanziamento annuo di 50.000 euro, a carico dell’unità previsionale di base DB20021 del bilancio pluriennale 2009-2011, con copertura secondo le modalità indicate dalla normativa contabile regionale richiamata.

Profilo di attualità della disciplina

La disciplina conserva rilievo come quadro organizzativo regionale sulle attività assistite con animali, ma la previsione finanziaria è espressamente limitata al biennio 2010-2011 e quindi è ormai esaurita. Inoltre, la disciplina operativa è stata demandata a regolamento successivo, richiamato dalla norma di riordino del 2018.

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