L.R. Piemonte 5/2010
"Norme sulla protezione dai rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge piemontese disciplina tutela, controlli, autorizzazioni, monitoraggio e informazione sui rischi da radiazioni ionizzanti e radioattività naturale. Regola anche radon, archivio sorgenti, partecipazione regionale ai procedimenti nucleari e riparto dei costi. Alcune norme finanziarie e transitorie riguardano il biennio 2010-2011 e fasi iniziali ormai concluse.
Protezione dai rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti in Piemonte
Protezione dai rischi da radiazioni ionizzanti in Piemonte
La legge disciplina, per il territorio della Regione Piemonte, la tutela della popolazione, dei lavoratori e dell’ambiente dai rischi connessi alla radioattività naturale e alle radiazioni ionizzanti, con particolare attenzione alle attività industriali, di ricerca, medico-sanitarie e alla gestione del parco nucleare piemontese.
Finalità e ambito di applicazione
Il provvedimento attua e integra, per gli ambiti di competenza regionale, la normativa statale in materia di radiazioni ionizzanti, sorgenti radioattive sigillate ad alta attività, pianificazione di emergenza per il trasporto di materie radioattive e sorveglianza delle spedizioni di rifiuti radioattivi e combustibile nucleare esaurito. Le definizioni tecniche richiamate sono quelle previste dalla legislazione statale indicata nel testo.
Pareri, intese e procedimenti di competenza regionale
La Regione esprime i pareri sui principali procedimenti autorizzatori di rilievo nucleare, tra cui:
- nulla osta per sorgenti di categoria A;
- nulla osta per depositi o smaltimento di rifiuti radioattivi;
- autorizzazione alle operazioni connesse alla disattivazione di un impianto nucleare.
La Giunta regionale adotta tali pareri con deliberazione, sulla base dell’istruttoria delle strutture regionali competenti, che si avvalgono di ARPA, ASL e del tavolo tecnico nucleare. Per i depositi radioattivi interviene anche il tavolo di trasparenza e partecipazione nucleare, con possibile supporto di esperti regionali. La Regione partecipa inoltre alla predisposizione ed esprime l’intesa sui piani di emergenza per il trasporto di materie radioattive e fissili e di combustibile irraggiato, secondo modalità stabilite dalla Giunta.
Autorizzazioni, nulla osta e organismi tecnici
Per le sorgenti di categoria B e per l’allontanamento dei rifiuti, l’autorità competente è in linea generale l’ASL territorialmente competente per la località in cui si svolge la pratica, mentre per attività con esposizioni diverse da quelle mediche la competenza è della prefettura territorialmente competente. Il nulla osta comprende anche l’autorizzazione all’allontanamento dei rifiuti prodotti.
Sono soggette a nulla osta anche:
- la disattivazione della pratica;
- le variazioni della pratica che incidono sull’oggetto dell’atto autorizzativo o sulle prescrizioni tecniche.
ASL e prefettura si avvalgono di un organismo tecnico-consultivo, la cui composizione è definita dalla Giunta regionale con regolamento, garantendo competenze sanitarie, ambientali e del comando provinciale dei vigili del fuoco. Il regolamento disciplina anche contenuti delle domande, documentazione tecnica, procedimenti, provvedimenti conclusivi e i casi in cui il richiedente sia una ASL.
Spedizioni, importazioni ed esportazioni di rifiuti radioattivi
La prefettura e l’ASL competenti assicurano gli adempimenti regionali connessi alle spedizioni, importazioni ed esportazioni di rifiuti radioattivi nelle materie di rispettiva competenza, potendo avvalersi dell’organismo tecnico-consultivo. La Regione cura inoltre gli adempimenti specificamente posti a suo carico dalla normativa statale richiamata.
Monitoraggio, vigilanza e controlli
La vigilanza sul possesso dei nulla osta e delle autorizzazioni e sul rispetto delle relative prescrizioni spetta agli organismi previsti dalla normativa statale. ARPA svolge i controlli ambientali sulla radioattività di origine naturale e artificiale e gestisce la rete regionale di sorveglianza della radioattività ambientale.
La Regione definisce, con supporto di ARPA e, se necessario, dell’autorità nazionale di sicurezza nucleare, le attività di controllo e monitoraggio a carico degli esercenti e dei proprietari di depositi e impianti del ciclo nucleare fino al completamento dei programmi nazionali di messa in sicurezza dei materiali e dei siti nucleari.
Archivio regionale delle sorgenti e flussi informativi
È istituito l’archivio regionale delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, gestito e aggiornato da ARPA. Le autorità competenti al rilascio dei nulla osta trasmettono copia dei provvedimenti ad ARPA; i detentori di sostanze radioattive e sorgenti radiogene comunicano annualmente i dati richiesti, nonché le informazioni previste dalla disciplina statale richiamata.
La Giunta regionale definisce contenuti dell’archivio, modalità di reperimento, diffusione e aggiornamento dei dati, nonché le regole per formazione, trattamento, aggiornamento e accesso alle informazioni ricevute dai detentori.
Informazione, partecipazione e strutture di confronto
La Regione assicura un’attività permanente di analisi, controllo e informazione sugli esiti residuali del nucleare, sui trasporti nucleari e sull’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti. Vengono istituiti:
- il tavolo di trasparenza e partecipazione nucleare;
- il tavolo tecnico nucleare;
- il sistema informativo regionale sulle radiazioni ionizzanti.
Il tavolo di trasparenza opera come sede di raccordo politico-istituzionale, con funzioni di aggiornamento, consultazione, intesa, promozione di proposte e monitoraggi, incluse indagini epidemiologiche e radioecologiche. Il tavolo tecnico fornisce supporto tecnico, coordina le attività e cura il flusso informativo. Il sistema informativo regionale garantisce informazione alla popolazione sullo stato e sulla disattivazione degli impianti, sulle sorgenti radioattive e sulla radioattività naturale, oltre alla diffusione dei dati validati, alle informazioni sui piani di emergenza e agli aspetti connessi al radon.
Radon e radioattività naturale
La Regione adotta strumenti per individuare, prevenire e ridurre i rischi da esposizione al gas radon e alla radioattività di origine naturale. Su proposta di ARPA, la Giunta individua le zone a elevata probabilità di concentrazioni elevate di radon e le zone caratterizzate da radioattività naturale; in attesa delle linee guida nazionali, la Regione effettua una prima mappatura delle aree ad elevata probabilità di radon, con pubblicazione sul BUR.
La Giunta regionale adotta linee guida per:
- prevenzione e riduzione dei rischi da radon;
- recupero e risanamento degli edifici a rischio;
- pianificazione urbanistico-territoriale e progettazione delle nuove edificazioni nelle aree individuate.
Nelle aree individuate, pianificazione locale e regolamenti edilizi devono tenere conto del problema radon secondo le linee guida regionali. La Giunta disciplina anche il monitoraggio periodico a cura di ARPA e promuove studi epidemiologici nelle aree interessate.
Tutela dei lavoratori esposti
La legge tutela lavoratori ed ex lavoratori occasionalmente o professionalmente esposti a radiazioni ionizzanti. Entro dodici mesi dall’entrata in vigore, la Giunta regionale deve attivare programmi di prevenzione di provata efficacia, erogati gratuitamente ai soggetti interessati. Sono inoltre previste indagini epidemiologiche sugli effetti sanitari a breve e lungo termine, con diffusione dei risultati tramite i canali informativi regionali.
Disposizioni transitorie, costi e finanziamento
Le disposizioni regionali operano per quanto non già disciplinato dai provvedimenti attuativi del d.lgs. 230/1995. Le spese delle procedure sono a carico dei richiedenti privati, secondo il costo effettivo dei servizi, in coerenza con la normativa statale richiamata.
In via transitoria, fino alla costituzione dell’organismo tecnico previsto per l’articolo 5, le relative funzioni sono svolte dalle commissioni provinciali già istituite ai sensi della normativa previgente. In caso di rinvenimento di rifiuti radioattivi in depositi o siti assimilabili, se il responsabile o il proprietario non interviene o non è individuabile, il Comune predispone gli interventi di rimozione ed eventuale decontaminazione con sostegno economico regionale; il recupero delle somme e le azioni di rivalsa spettano al Comune.
La norma finanziaria copre gli oneri del biennio 2010-2011 e prevede che le somme introitate per costi procedurali e recuperi siano versate nel bilancio regionale secondo le modalità indicate.
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