Cassazione Penale, Sentenza n. 40085/2023 del 03/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per concorso in estorsione aggravata dal "metodo mafioso" (capo D), deducendo: nullità della sentenza per violazione dell'art. 525 c.p.p. e trasferimento di atti ex art. 604 c.p.p. (composizione diversa dell'organo giudicante); violazione dell'art. 603 c.p.p. per mancata acquisizione delle deposizioni di Gallelli Vittorio; carenza di motivazione sulla credibilità delle parti civili; travisamento della prova quanto alla sussistenza degli elementi dell'estorsione (minaccia, profitto e danno); mancata valutazione delle censure relative alla aggravante del metodo mafioso (art. 416-bis) e doglianze sul diniego delle attenuanti generiche. Inoltre Larocca contestava l'applicazione delle sanzioni accessorie in relazione alla diminuzione della pena sotto i 5 anni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei ricorsi: sono stati confermati in toto i profili di responsabilità e le relative statuizioni di merito per Gallelli Vincenzo, Gallelli Antonio e Caporale Giuseppe; per La Rocca Francesco la Corte ha accolto parzialmente il ricorso limitatamente alle sanzioni accessorie, annullando senza rinvio l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'interdizione legale e sostituendole con l'interdizione temporanea dai pubblici uffici per anni 5 (in base all'art. 29 c.p.), rigettando per il resto il ricorso. I ricorrenti (escluso Larocca sul punto accessorio) sono condannati alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 525 c.p.p. comma 2
Contestata dai ricorrenti come base per nullità per diversa composizione del giudice; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza richiamando la disciplina speciale (art. 190-bis) e la correttezza della rinnovazione dell'istruttoria
art. 604 c.p.p. comma 4
Richiamato in relazione alla presunta trasmissione degli atti al tribunale competente; la questione non ha trovato riscontro sui profili di nullità dedotti
art. 190-bis c.p.p.
Applicata dalla Corte quale limite alla rinnovazione dell'esame di testi già ascoltati nei procedimenti indicati dall'art. 51 c.p.p.: la norma vale anche in caso di rinnovazione per mutamento del giudice e richiede che la parte che chiede nuovo esame specifichi fatti/circostanze diversi o necessità istruttoria
art. 51 c.p.p. comma 3-bis
Indica i procedimenti cui si applicano i limiti di cui all'art. 190-bis (reati di criminalità organizzata e analoghi); giustifica la cautela sulle rinnovazioni probatorie
art. 210 c.p.p.
Norme relative alle persone la cui deposizione può essere utilizzata: la Corte ha richiamato che le precedenti dichiarazioni rese in dibattimento possono essere utilizzate con i limiti previsti
art. 192 c.p.p.
Richiamato in tema di regole di motivazione e valutazione delle risultanze processuali: la Corte ha ritenuto che l'appello e la sentenza di legittimità non possano sostituirsi al sindacato di merito se la motivazione è coerente e adeguata
art. 416-bis c.p.
Aggravante per il "metodo mafioso": la Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante sulla base delle evocazioni di dominio territoriale e della coartazione della vittima (es. frase attribuita di "comandare tutti")
art. 59 c.p.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto corretta la motivazione del diniego, osservando che il giudice deve indicare plausibili ragioni per il rigetto senza necessità di demolire puntualmente ogni elemento di fatto prospettato
art. 29 c.p.
Disciplina le sanzioni accessorie in relazione alla durata della pena principale: applicata per correggere le sanzioni accessorie di Larocca (pena principale inferiore a 5 anni ma superiore a 3 anni comporta interdizione dai pubblici uffici per 5 anni, non perpetua, ed esclude l'interdizione legale per tutta l'esecuzione)
Massime di principio
- Nei procedimenti per reati indicati dall'art. 51 c.p.p. (criminalità organizzata ecc.) le richieste di rinnovazione dell'esame di testi già sentiti sono soggette ai limiti dell'art. 190-bis: la parte che chiede la rinnovazione deve indicare fatti o circostanze nuovi o motivare la necessità dell'esame
- La mancata acquisizione di deposizioni (es. di un deceduto) va contestata con elementi che attestino l'effettiva esistenza di quelle dichiarazioni nelle indagini; mere affermazioni non sono sufficienti per imporre un adempimento istruttorio
- La Cassazione non è sede per un nuovo apprezzamento del fatto: censure generiche o richieste di rivalutazione del materiale probatorio senza evidenziare vizi di diritto o illogicità manifeste della motivazione sono inammissibili
- Per l'aggravante del "metodo mafioso" è decisivo dimostrare che la condotta evocasse esercizio di potere e soggezione e che le minacce o le parole usate abbiano effettivamente inciso sulla libertà contrattuale della vittima; frasi evocative della supremazia territoriale possono essere ritenute idonee
- Il diniego delle attenuanti generiche richiede al giudice solo una motivazione plausibile del rigetto; non è necessario che il giudice confuti punto per punto ogni elemento proposto dalla difesa
- Se, per effetto di ricalcolo o di riduzione della pena, la durata della pena principale ricade in una fascia diversa, il giudice deve adeguare le sanzioni accessorie in conformità alle previsioni di legge (es. art. 29 c.p.)
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