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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40085/2023 del 03/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per concorso in estorsione aggravata dal "metodo mafioso" (capo D), deducendo: nullità della sentenza per violazione dell'art. 525 c.p.p. e trasferimento di atti ex art. 604 c.p.p. (composizione diversa dell'organo giudicante); violazione dell'art. 603 c.p.p. per mancata acquisizione delle deposizioni di Gallelli Vittorio; carenza di motivazione sulla credibilità delle parti civili; travisamento della prova quanto alla sussistenza degli elementi dell'estorsione (minaccia, profitto e danno); mancata valutazione delle censure relative alla aggravante del metodo mafioso (art. 416-bis) e doglianze sul diniego delle attenuanti generiche. Inoltre Larocca contestava l'applicazione delle sanzioni accessorie in relazione alla diminuzione della pena sotto i 5 anni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei ricorsi: sono stati confermati in toto i profili di responsabilità e le relative statuizioni di merito per Gallelli Vincenzo, Gallelli Antonio e Caporale Giuseppe; per La Rocca Francesco la Corte ha accolto parzialmente il ricorso limitatamente alle sanzioni accessorie, annullando senza rinvio l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'interdizione legale e sostituendole con l'interdizione temporanea dai pubblici uffici per anni 5 (in base all'art. 29 c.p.), rigettando per il resto il ricorso. I ricorrenti (escluso Larocca sul punto accessorio) sono condannati alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 525 c.p.p. comma 2

    Contestata dai ricorrenti come base per nullità per diversa composizione del giudice; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza richiamando la disciplina speciale (art. 190-bis) e la correttezza della rinnovazione dell'istruttoria

  • art. 604 c.p.p. comma 4

    Richiamato in relazione alla presunta trasmissione degli atti al tribunale competente; la questione non ha trovato riscontro sui profili di nullità dedotti

  • art. 190-bis c.p.p.

    Applicata dalla Corte quale limite alla rinnovazione dell'esame di testi già ascoltati nei procedimenti indicati dall'art. 51 c.p.p.: la norma vale anche in caso di rinnovazione per mutamento del giudice e richiede che la parte che chiede nuovo esame specifichi fatti/circostanze diversi o necessità istruttoria

  • art. 51 c.p.p. comma 3-bis

    Indica i procedimenti cui si applicano i limiti di cui all'art. 190-bis (reati di criminalità organizzata e analoghi); giustifica la cautela sulle rinnovazioni probatorie

  • art. 210 c.p.p.

    Norme relative alle persone la cui deposizione può essere utilizzata: la Corte ha richiamato che le precedenti dichiarazioni rese in dibattimento possono essere utilizzate con i limiti previsti

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato in tema di regole di motivazione e valutazione delle risultanze processuali: la Corte ha ritenuto che l'appello e la sentenza di legittimità non possano sostituirsi al sindacato di merito se la motivazione è coerente e adeguata

  • art. 416-bis c.p.

    Aggravante per il "metodo mafioso": la Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante sulla base delle evocazioni di dominio territoriale e della coartazione della vittima (es. frase attribuita di "comandare tutti")

  • art. 59 c.p.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto corretta la motivazione del diniego, osservando che il giudice deve indicare plausibili ragioni per il rigetto senza necessità di demolire puntualmente ogni elemento di fatto prospettato

  • art. 29 c.p.

    Disciplina le sanzioni accessorie in relazione alla durata della pena principale: applicata per correggere le sanzioni accessorie di Larocca (pena principale inferiore a 5 anni ma superiore a 3 anni comporta interdizione dai pubblici uffici per 5 anni, non perpetua, ed esclude l'interdizione legale per tutta l'esecuzione)

Massime di principio

  • Nei procedimenti per reati indicati dall'art. 51 c.p.p. (criminalità organizzata ecc.) le richieste di rinnovazione dell'esame di testi già sentiti sono soggette ai limiti dell'art. 190-bis: la parte che chiede la rinnovazione deve indicare fatti o circostanze nuovi o motivare la necessità dell'esame
  • La mancata acquisizione di deposizioni (es. di un deceduto) va contestata con elementi che attestino l'effettiva esistenza di quelle dichiarazioni nelle indagini; mere affermazioni non sono sufficienti per imporre un adempimento istruttorio
  • La Cassazione non è sede per un nuovo apprezzamento del fatto: censure generiche o richieste di rivalutazione del materiale probatorio senza evidenziare vizi di diritto o illogicità manifeste della motivazione sono inammissibili
  • Per l'aggravante del "metodo mafioso" è decisivo dimostrare che la condotta evocasse esercizio di potere e soggezione e che le minacce o le parole usate abbiano effettivamente inciso sulla libertà contrattuale della vittima; frasi evocative della supremazia territoriale possono essere ritenute idonee
  • Il diniego delle attenuanti generiche richiede al giudice solo una motivazione plausibile del rigetto; non è necessario che il giudice confuti punto per punto ogni elemento proposto dalla difesa
  • Se, per effetto di ricalcolo o di riduzione della pena, la durata della pena principale ricade in una fascia diversa, il giudice deve adeguare le sanzioni accessorie in conformità alle previsioni di legge (es. art. 29 c.p.)

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