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Sentenza

Sentenza del 11/05/2016 n. 9539 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva contestato alla società l'indebita detrazione dell'IVA relativa ad acquisti intracomunitari di autovetture a chilometro zero o usate, ritenendo che le operazioni fossero soggettivamente inesistenti e che la ditta fornitrice A. di D.M.P. fosse una mera società interposta o cartiera. Gli elementi indicati comprendevano l'assenza di sede, strutture e mezzi propri della cedente, il mancato versamento delle imposte, la mancata disponibilità fisica dei veicoli, la vendita sottocosto, prezzi inferiori al mercato e pagamenti effettuati prima dell'emissione delle fatture. L'Ufficio sosteneva inoltre che la società acquirente sapesse o avrebbe dovuto sapere della frode.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo dell'Agenzia. Ha confermato che l'Amministrazione deve fornire elementi, anche presuntivi, gravi, precisi e concordanti, idonei a dimostrare l'inesistenza dell'operazione e, per negare la detrazione in caso di frode, che il contribuente sapesse o avrebbe dovuto sapere della frode. La buona fede del contribuente può quindi impedire il disconoscimento della detrazione. La Corte ha invece accolto il terzo motivo, rilevando che la CTR non aveva esaminato specificamente il pagamento anticipato rispetto alle fatture e i prezzi inferiori a quelli di mercato. La sentenza è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19

    Il diritto alla detrazione IVA presuppone la regolarità della fattura e l'effettiva esistenza dell'operazione. Se l'Amministrazione contesta l'inesistenza delle operazioni, deve fornire elementi anche presuntivi gravi, precisi e concordanti; solo dopo tale dimostrazione grava sul contribuente l'onere di provare l'effettività delle operazioni.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21, comma 7

    La disposizione può trovare applicazione quando le fatture riguardano operazioni inesistenti; nel caso concreto la CTR ne aveva escluso l'applicabilità per insufficienza della prova, ma la sentenza è stata cassata per omessa valutazione di alcuni indizi rilevanti.

  • Codice civile, art. 2697

    Ripartisce l'onere della prova: l'Amministrazione deve provare i fatti posti a fondamento della contestazione, anche mediante presunzioni; una volta raggiunta una presunzione qualificata, il contribuente deve dimostrare l'effettività delle operazioni o la propria estraneità e buona fede.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    La Corte ha esaminato le censure per violazione di legge e per omessa o insufficiente motivazione, accogliendo quella relativa alla mancata valutazione di circostanze decisive.

  • Corte di giustizia dell'Unione europea, cause riunite C-80/11 e C-142/11, 21 giugno 2012

    È legittimo esigere che un operatore adotti tutte le misure che gli si possono ragionevolmente richiedere al fine di assicurarsi che l'operazione effettuata non lo conduca a partecipare ad un'evasione fiscale.

    La detrazione IVA deve essere negata quando, sulla base di elementi oggettivi, il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione si inseriva in una frode. La diligenza richiesta dipende dalle circostanze concrete e può imporre verifiche sull'affidabilità del fornitore.

Massime di principio

  • La mera irregolarità o inconsistenza del fornitore non è sufficiente, da sola, a negare la detrazione IVA: l'Amministrazione deve collegare gli elementi disponibili all'inesistenza dell'operazione o alla consapevolezza, effettiva o potenziale, del contribuente.
  • Le presunzioni devono essere valutate complessivamente e devono possedere gravità, precisione e concordanza. Prezzi anormalmente bassi, pagamenti anticipati rispetto alle fatture, assenza di strutture del fornitore e anomalie nella catena commerciale possono assumere rilievo se considerati unitariamente.
  • Il contribuente deve adottare una diligenza proporzionata alla propria attività e alle anomalie percepibili. Quando emergono segnali di rischio, è opportuno documentare verifiche sull'identità, sull'operatività e sull'affidabilità del fornitore.
  • La buona fede non opera automaticamente: deve risultare dall'impossibilità concreta di conoscere la frode nonostante l'ordinaria diligenza professionale.
  • Il giudice di merito deve esaminare specificamente tutti gli indizi decisivi indicati dall'Amministrazione; una motivazione generica o il richiamo isolato al fatto che il fornitore abbia operato anche con altri soggetti non è sufficiente.

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