Cassazione Penale, Sentenza n. 13353/2025 del 07/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello che lo aveva condannato (ruolo apicale) per associazione finalizzata al narcotraffico e reati connessi. I principali motivi di ricorso erano: 1) affermazione della prescrizione anche del reato associativo, con richiamo alla disciplina della prescrizione anteriore alla legge c.d. "ex Cirielli"; 2) violazione del principio ne bis in idem per sovrapposizione con precedente giudicato relativo a un'associazione operante a Sala Consilina; 3) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (comportamento processuale); 4) censura della misura dell'aumento per continuazione, ritenuta eccessiva rispetto ad altra sede processuale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. In sintesi: la prescrizione del reato associativo non è stata dichiarata matura perché il reato (art. 74 d.P.R. 309/1990) è stato ritenuto ricompreso nelle fattispecie soggette al nuovo regime di prescrizione introdotto dalla legge n. 251/2005 (ex Cirielli), con conseguente estensione degli effetti interruttivi; il motivo sulla prescrizione è risultato generico e privo di puntuale ricostruzione temporale degli atti processuali; la doglianza sul ne bis in idem è stata respinta perché la Corte territoriale ha motivatamente evidenziato diversità di ambito territoriale, oggettivo e di compagini tra le due associazioni (non è stata provata l'identità storico-naturalistica del fatto); le attenuanti generiche non sono state indicate con elementi concreti e non potevano essere comunque applicate in modo da neutralizzare l'aumento per continuazione così come motivato; l'aumento per continuazione è stato ritenuto congruamente motivato con riferimento ai parametri dell'art. 133 cod. pen. (importanza dei quantitativi, intensità del dolo, pericolosità).
Norme richiamate
d.P.R. n. 309/1990, art. 74
È la fattispecie associativa in tema di stupefacenti oggetto del procedimento; la sua natura e la forbice edittale (minimo 10 anni) incidono sul calcolo della prescrizione.
Codice penale, art. 161, comma 2
Norma sulla prescrizione soggetta a modifica ex legge n. 251/2005; il limite di un quarto non si applica ai reati elencati, incidendo sulla maturazione della prescrizione.
Legge n. 251/2005 (c.d. ex Cirielli), art. 6
art. 6 (modifiche alla prescrizione)
Ha modificato il regime della prescrizione rendendolo meno favorevole per i reati indicati, con possibile ricomincio della decorrenza in presenza di ripetuti atti interruttivi.
Codice di procedura penale, art. 51
art. 51, comma 3-bis e 3-quater
Elenca categorie di reati per i quali opera un diverso regime processuale e sostanziale collegato alla prescrizione; l'art. 74 DPR è ricompreso tra tali ipotesi.
Codice penale, art. 157
Indica i termini di prescrizione previgenti applicabili ove si tenti di richiamare la disciplina anteriore; la Corte ha spiegato che, anche applicando la disciplina anteriore, la prescrizione non si sarebbe comunque verificata nella ricostruzione difensiva.
Codice penale, art. 23
Regola la determinazione dei limiti edittali (minimo/massimo) che è rilevante per il calcolo della prescrizione del reato contestato.
Codice penale, art. 133
Parametri per la determinazione della pena: la Corte ha fatto riferimento a questi criteri (quantitativi, intensità del dolo, pericolosità) per motivare l'aumento per continuazione.
Codice penale, art. 160
Norma citata nella discussione sulla quantificazione dell'aumento della durata della prescrizione in base alla precedente disciplina; utile per confronti con il regime antecedente.
Corte costituzionale, sent. n. 186/2000
Richiamata in tema di impossibilità di esonero dal pagamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile, salvo ragioni di esonero non prospettate.
Massime di principio
- Per l'eccezione di prescrizione è necessario ricostruire in modo preciso la sequenza degli atti processuali e i termini rilevanti: il mero richiamo a una diversa disciplina normativa è insufficiente senza indicazione delle date e degli atti interruttivi.
- Il principio del ne bis in idem richiede identità storico-naturalistica del fatto (condotta, evento, nesso causale, tempo, luogo, persone): la sola coincidenza temporale non basta a precludere un nuovo giudizio su altra compagine se sono dimostrate differenze oggettive tra i sodalizi.
- Nei casi di reati permanenti o a contestazione 'aperta' l'onere probatorio sul protrarsi della condotta fino a una data finale ricade sull'accusa; tuttavia, se la contestazione finale è chiaramente individuata in sentenza di primo grado, quella data può cristallizzare il termine di prescrizione.
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è limitato quando ricorre il vincolo di continuazione con reati già giudicati: il giudice applica l'aumento per continuazione e non può rimettere in discussione la condotta già valutata dal precedente giudicato, salvo che vengano proposti e provati elementi specifici riferibili ai singoli fatti.
- La modificazione del regime della prescrizione (es. legge ex Cirielli) può rendere la disciplina meno favorevole all'imputato; chi invoca la disciplina anteriore deve dimostrare concretamente i presupposti fattuali che giustificano l'applicazione della norma previgente.
- In sede di impugnazione in Cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice di merito: l'omissione di allegazioni fattuali determinanti o la genericità delle censure comportano l'inammissibilità.
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