Cassazione Penale, Ordinanza n. 20563/2026 del 04/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Genova che, confermando la decisione di primo grado, lo aveva ritenuto responsabile del reato di tentato furto aggravato in abitazione. L'unico motivo dedotto ha riguardato il preteso difetto di motivazione sul trattamento sanzionatorio, sostenendosi che la pena sarebbe stata determinata senza adeguata giustificazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. Ha osservato che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, da esercitarsi nel rispetto dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.; nel caso concreto, la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta sufficiente perché faceva riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, con espresso richiamo alla pagina 4 della decisione di appello. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 132 c.p.
La graduazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, da esercitare nel rispetto dei criteri legali di determinazione della pena.
art. 133 c.p.
Il giudice deve commisurare la pena tenendo conto degli elementi indicati dalla norma; una motivazione sintetica è sufficiente se richiama gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.
Massime di principio
- La censura sulla dosimetria della pena è infondata quando la sentenza di merito dia conto, sia pure sinteticamente, degli elementi valutati ai fini del trattamento sanzionatorio.
- La determinazione della pena appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e non richiede un'argomentazione analitica, purché risultino considerati i criteri legali di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
- Il difetto di motivazione sul trattamento sanzionatorio non sussiste se la decisione impugnata contiene un richiamo congruo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.
- Un ricorso che deduca solo una contestazione generica sulla misura della pena, senza evidenziare una violazione dei criteri legali di commisurazione, può essere dichiarato inammissibile.
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