Ordinanza n. 133/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della Determinazione n. 649 del primo settembre 2026 con cui l’Arcs, nell’ambito della “gara a procedura aperta per l’affidamento della fornitura di toner e cartucce a getto di inchiostro, materiale di consumo accessorio originali e toner e cartucce a getto di inchiostro rigenerati a ridotto impatto ambientale per un periodo di 48 mesi per gli enti del SSR della Regione Friuli Venezia Giulia”, ha escluso “l’operatore economico Eco Laser Informatica S.r.l. dai lotti n 1 e 2, per le motivazioni indicate in dettaglio nelle note Prot. 24379 del 07/07/2026 e 29346 del 17/08/2026” e disposto l’aggiudicazione dei lotti 1 e 2 in favore della Tonergross s.r.l.; - della presupposta nota prot. n. 0024379/P/GEN/ARCS del 7 luglio 2026; - della nota prot. n. 0029346/P/ GEN/ARCS del 17 agosto 2026; - ove occorra, dell’art. 16 del disciplinare di gara e degli artt. 2, 2.1 e 5 del capitolato tecnico (doc. 3), laddove interpretati nel senso, sfavorevole alla posizione dell’odierna ricorrente, di richiedere a pena di esclusione dalla gara la produzione di una “relazione giustificativa da redigere in forma di dichiarazione ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000 – nella quale dichiari le motivazioni, a lui non imputabili, che non gli hanno dato la possibilità di ottenere le citate etichettature o un’etichettatura equivalente entro i termini richiesti”; - di ogni altro atto ad esso presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto e non comunicato, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi vantati dal ricorrente; nonché per la dichiarazione di invalidità e/o di inefficacia del contratto, ove medio tempore stipulato con altro operatore economico; e per la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica mediante subentro nell’esecuzione dello stesso ovvero, in subordine, ove il subentro non fosse concretamente possibile, per equivalente monetario nella misura da quantificarsi in esito a separata istruttoria. per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato dalla Tonergross s.r.l. il 22 settembre 2026: - della determinazione dell’Arcs n. 649 del primo settembre 2026, dei verbali e degli atti della verifica di conformità tecnica della procedura 24ECO002; - di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, e, in caso di annullamento dell’esclusione di Eco Laser Informatica s.r.l., per ottenere la rinnovazione da parte dell’Arcs della verifica tecnica dell’offerta della ricorrente sulla base della documentazione contenuta nella busta tecnica presentata entro il termine previsto per la presentazione delle offerte, con esame dei profili di possibile non conformità dedotti nel presente ricorso e adozione delle conseguenti determinazioni di competenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione dell’ARCS n. 649 del 1° settembre 2026, recante l’esclusione dell’impresa dai lotti 1 e 2 e l’aggiudicazione dei lotti a un’altra concorrente, con le note presupposte del 7 luglio e 17 agosto 2026
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa esclusa ha chiesto l’annullamento dell’esclusione e dell’aggiudicazione dei lotti 1 e 2 della gara aperta per la fornitura, per 48 mesi, di toner, cartucce e materiali di consumo per gli enti del servizio sanitario regionale, nonché la dichiarazione d’invalidità o inefficacia del contratto e il risarcimento in forma specifica mediante subentro, o per equivalente. Ha contestato anche le clausole della lex specialis nella parte in cui prevedevano la produzione, a pena di esclusione, di una dichiarazione sostitutiva che giustificasse l’impossibilità non imputabile di ottenere le etichettature richieste. In sede cautelare ha domandato la sospensione degli atti. La concorrente aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale contro la determinazione, i verbali e gli atti della verifica tecnica, chiedendo, nell’ipotesi di annullamento dell’esclusione della ricorrente principale, una nuova verifica tecnica dell’offerta di quest’ultima sulla base della documentazione presentata tempestivamente e l’esame dei profili di non conformità dedotti.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per carenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora, senza definire nel merito il ricorso principale o quello incidentale. In questa fase sommaria ha ritenuto che la dichiarazione ex art. 47 d.P.R. 445/2000 presentata il 13 luglio 2026 fosse generica e inidonea a dimostrare che l’impossibilità di ottenere l’etichettatura fosse non imputabile all’impresa; che la sanzione espulsiva fosse espressamente prevista dagli artt. 16 e 22 del disciplinare, e non introdotta soltanto per via interpretativa; e che le clausole contestate riproducessero il d.m. 17 ottobre 2019, non impugnato, e l’Allegato II.5 del d.lgs. 36/2023. Ha escluso il periculum considerando la durata contrattuale di 48 mesi, che consentirebbe l’eventuale subentro per il periodo residuo in caso di accoglimento nel merito, e la ravvicinata udienza pubblica, fissata al 18 novembre 2026. Trattazione di merito dei ricorsi fissata a tale udienza; spese al definitivo.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
La disposizione costituisce il riferimento processuale per la decisione sull’istanza cautelare; l’ordinanza respinge la sospensione per mancanza, nella valutazione sommaria, dei presupposti del fumus e del periculum.
art. 47 d.P.R. 445/2000
la dichiarazione ex art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 prodotta all’Amministrazione il 13 luglio 2026 appare comunque generica e inidonea a dimostrare l'impossibilità non imputabile di ottenere l'etichettatura richiesta dalla lex specialis;
La dichiarazione sostitutiva deve essere sufficientemente specifica e idonea a documentare l’impossibilità non imputabile di ottenere l’etichettatura richiesta; una dichiarazione generica non soddisfa tale esigenza, secondo la valutazione cautelare.
d.m. 17 ottobre 2019
le clausole della lex specialis censurate appaiono meramente riproduttive del d.m. 17 ottobre 2019, non impugnato, e del citato Allegato II.5 del d.lgs. n. 36/2023
In sede cautelare, la riproduzione nella lex specialis di prescrizioni contenute nel decreto ministeriale non impugnato concorre a escludere il fumus delle censure rivolte alle clausole di gara.
Allegato II.5 d.lgs. 36/2023
le clausole della lex specialis censurate appaiono meramente riproduttive del d.m. 17 ottobre 2019, non impugnato, e del citato Allegato II.5 del d.lgs. n. 36/2023
Le clausole contestate appaiono conformi, in quanto riproduttive, alla disciplina dell’Allegato II.5 del codice dei contratti pubblici; tale valutazione sommaria concorre al difetto di fumus.
Massime di principio
- Ai fini cautelari, una dichiarazione sostitutiva richiesta dalla lex specialis per giustificare l’impossibilità non imputabile di ottenere un’etichettatura deve contenere elementi specifici e idonei a dimostrare tale impossibilità; una dichiarazione generica può essere ritenuta insufficiente.
- La prospettazione cautelare di illegittimità di una clausola di gara non presenta sufficiente fumus quando la clausola risulti espressamente riproduttiva di prescrizioni normative o regolamentari non impugnate.
- Il periculum in mora può essere escluso quando la durata residua del contratto consenta, in caso di successivo accoglimento del ricorso, il subentro dell’impresa per il periodo rimanente e la causa sia fissata a breve per la decisione di merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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