L.R. Puglia 56/2018
Norme per l’accesso alle spiagge degli animali da affezione”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, nella Regione indicata, l’accesso e la permanenza di cani e altri animali da affezione sulle spiagge libere e in concessione. Prevede obblighi per comuni e concessionari entro il 30 marzo di ogni anno, requisiti sanitari e di sorveglianza, prescrizioni per i fruitori e per le spiagge attrezzate “animal friendly”.
Accesso delle spiagge agli animali da affezione
Norme per l’accesso alle spiagge degli animali da affezione
La legge disciplina l’accesso di animali da affezione alle spiagge della Regione, sia libere sia in concessione, fissando condizioni igienico-sanitarie, obblighi di vigilanza e adempimenti per comuni e concessionari. L’obiettivo è consentire la fruizione degli arenili nel rispetto della sicurezza dei bagnanti e del benessere animale.
Finalità e individuazione delle spiagge accessibili
La Regione garantisce l’accesso alle spiagge agli animali da affezione accompagnati dal proprietario o da altro detentore, secondo le modalità previste dalla legge e nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti.
I comuni devono individuare, entro il 30 marzo di ogni anno, le spiagge libere nelle quali è vietato l’accesso agli animali. Devono comunque assicurare, per ciascun comune, almeno un tratto di spiaggia libera in cui l’accesso e la permanenza siano consentiti, indicando anche se vi sia o meno l’obbligo di utilizzo del guinzaglio.
I concessionari delle spiagge devono comunicare entro il 30 marzo di ogni anno al comune competente:
- le misure limitative all’accesso e alla permanenza degli animali;
- l’eventuale proposta di individuazione di un’area attrezzata per l’accoglienza degli animali da affezione;
- l’eventuale richiesta di autorizzazione all’utilizzo di uno specchio acqueo antistante l’area in concessione per la balneazione dei cani.
Condizioni di accesso e requisiti sanitari
L’accesso e la permanenza degli animali sulle spiagge libere individuate e su quelle in concessione sono subordinati al rispetto delle normative igienico-sanitarie. Il proprietario o detentore deve avere con sé una certificazione sanitaria in corso di validità.
Non possono accedere alle aree loro riservate:
- gli animali non in regola con le vaccinazioni;
- i cani con sindrome aggressiva;
- le cagne in calore.
I proprietari o detentori di cani non identificabili tramite microchip, tatuaggio di riconoscimento o altro documento idoneo sono soggetti alle relative sanzioni amministrative.
È sempre consentito l’accesso dei cani guida per le esigenze dei non vedenti.
Sorveglianza, sicurezza e tutela del benessere animale
Nel rispetto della sicurezza e dell’incolumità dei bagnanti, i cani non devono essere lasciati incustoditi o liberi di vagare. Devono restare entro il perimetro degli ombrelloni dello stabilimento oppure comunque nelle immediate vicinanze del proprietario o detentore.
Agli animali da affezione è vietato l’accesso nelle aree destinate e attrezzate per scopi particolari, come le aree giochi per bambini, se chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
Resta ferma la responsabilità del proprietario o detentore ai sensi dell’articolo 2052 del codice civile, e questi deve garantire lo stato di salute e di benessere dell’animale.
Prescrizioni per i fruitori delle spiagge libere
Chi fruisce delle spiagge libere appositamente individuate deve avere con sé:
- una adeguata riserva di acqua;
- un guinzaglio, da utilizzare ove prescritto;
- in caso di stazionamento prolungato, un ombrellone per garantire ombra all’animale.
Devono inoltre essere presenti paletta e sacchetti per la raccolta delle deiezioni solide, che vanno rimosse tempestivamente e depositate negli appositi contenitori. Le deiezioni liquide devono essere dilavate con abbondante acqua di mare.
Ove non espressamente vietata, la balneazione degli animali è consentita sotto stretta sorveglianza e responsabilità del proprietario o detentore.
Prescrizioni per le spiagge concessionate e aree “animal friendly”
I concessionari che intendano dotarsi di un’area attrezzata per l’accoglienza degli animali da affezione e abbiano richiesto l’autorizzazione all’utilizzo dello specchio acqueo per la balneazione devono attrezzare l’area almeno con:
- cartellonistica multilingue;
- cestini adeguati per lo smaltimento delle deiezioni;
- doccia a uso esclusivo degli animali;
- spazi idonei per ripararsi all’ombra e una propria ciotola d’acqua;
- periodici interventi di pulizia e risanamento della sabbia.
Devono inoltre controllare il libretto sanitario e i documenti del cane o del gatto ospitato, attestanti la profilassi vaccinale periodica contro le principali malattie infettive, in corso di validità.
Balneazione nello specchio acqueo dedicato
Nello specchio acqueo a uso pubblico dedicato è consentita la balneazione contemporanea di più cani, nel numero massimo stabilito dall’autorizzazione comunale in relazione alle dimensioni dello specchio d’acqua, purché siano presenti in acqua con il proprio conduttore.
Profili temporali e attualità della disciplina
La disciplina si applica dalla data di entrata in vigore della legge e prevede adempimenti annuali fissati al 30 marzo per comuni e concessionari. Non emergono termini finali di efficacia o regimi transitori; la normativa risulta destinata a regolare stabilmente l’accesso degli animali alle spiagge della Regione.
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