L.R. Puglia 57/2018
Integrazione alla legge regionale 1 dicembre 2017, n. 49 (Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici)”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Puglia n. 57/2018 integra la disciplina sulle strutture turistiche ricettive introducendo il registro regionale delle strutture non alberghiere e il codice identificativo di struttura (CIS). Prevede obblighi di indicazione del CIS nella promozione e commercializzazione, sanzioni amministrative e controlli comunali. La decorrenza operativa del CIS è demandata a una deliberazione della Giunta regionale.
Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere e codice identificativo di struttura (CIS)
Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere e CIS
La legge regionale della Puglia integra la disciplina già vigente sulle strutture turistiche ricettive introducendo un sistema specifico per le strutture non alberghiere. L’obiettivo è accrescere la conoscenza dell’offerta turistica regionale e rendere più agevoli i controlli sulle attività ricettive, in particolare sulle locazioni a finalità turistiche.
Ambito di applicazione
Sono soggette alle nuove disposizioni tutte le strutture turistiche ricettive non alberghiere, comprese le locazioni di alloggi o porzioni di alloggi per finalità turistiche ai sensi della legge n. 431/1998.
Le locazioni turistiche sono qualificate espressamente come alloggi dati in locazione, in tutto o in parte, per finalità esclusivamente turistiche e, per esse, si applicano solo le disposizioni del nuovo capo introdotto nella legge regionale n. 49/2017.
Istituzione del registro regionale
È istituito il Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere, finalizzato ad attribuire a ciascuna unità ricettiva il Codice identificativo di struttura (CIS).
La Giunta regionale deve disciplinare con propria deliberazione le modalità attuative e di gestione del registro entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Obbligo di indicazione del CIS nelle attività promozionali
Al fine di semplificare i controlli da parte delle autorità competenti, la pubblicità, la promozione e la commercializzazione dell’offerta delle strutture non alberghiere devono riportare il CIS della singola unità ricettiva, qualunque sia il mezzo utilizzato: scritti, stampati, supporti digitali o altri strumenti.
L’obbligo si estende anche ai soggetti che svolgono intermediazione immobiliare e a quelli che gestiscono portali telematici, quando pubblicizzano, promuovono o commercializzano tali attività: anche questi soggetti devono pubblicare il CIS sugli strumenti impiegati.
Sanzioni
Per la violazione degli obblighi sul CIS si applicano sanzioni amministrative, ferma restando l’eventuale applicazione di altre sanzioni penali o amministrative previste da diverse disposizioni di legge.
- per la mancata indicazione del CIS, o per indicazione errata o ingannevole, la sanzione va da 500 a 3.000 euro per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata;
- per la mancata pubblicazione del CIS da parte di intermediari immobiliari o gestori di portali telematici, o per pubblicazione errata o ingannevole, la sanzione va da 250 a 1.500 euro per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata.
Vigilanza, controlli e proventi
Le funzioni di vigilanza, controllo, contestazione e irrogazione delle sanzioni sono attribuite ai comuni territorialmente competenti, senza pregiudizio delle competenze dell’autorità di pubblica sicurezza e dell’autorità sanitaria nei rispettivi ambiti.
I controlli possono essere svolti anche su impulso della Sezione regionale competente in materia di turismo e comprendono il monitoraggio periodico dei dati e la verifica delle strutture e delle unità immobiliari offerte in locazione occasionale a fini ricettivi, anche attraverso i siti e i canali online di promozione e commercializzazione.
I proventi delle sanzioni irrogate dai comuni sono incamerati dai medesimi a titolo di finanziamento delle funzioni svolte.
Decorrenza dell’obbligo
La data di decorrenza dell’obbligo di indicare o pubblicare il CIS non è fissata direttamente dalla legge, ma sarà stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale prevista per la disciplina attuativa e gestionale del registro.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
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