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Legge

L.R. Abruzzo 19/2025

Disposizioni di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (TestoA)), come modificato dal decreto legge 29 maggio 2024, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105. Modifiche a leggi regionali e disposizioni per favorire il recupero, la riconversione e la riqualificazione delle aree produttive.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 19/2025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Abruzzo attua e dettaglia la disciplina edilizia statale (d.P.R. 380/2001 e d.l. 69/2024), definendo interventi edilizi liberi, titoli per i cambi d’uso, variazioni essenziali e profili sismici. Interviene inoltre sulla legge urbanistica regionale e introduce misure per recupero, riconversione e riqualificazione di aree produttive degradate nei PTSI. Vigente dal 3 luglio 2025, con alcune disposizioni che decorrono dal 30 dicembre 2025.

Attuazione della disciplina edilizia statale, aggiornamento urbanistico e recupero delle aree produttive in Abruzzo

Attuazione della disciplina edilizia e riqualificazione delle aree produttive in Abruzzo

La legge regionale Abruzzo n. 19 del 2025 completa la disciplina statale in materia edilizia e urbanistica, aggiorna la normativa urbanistica regionale e introduce strumenti specifici per il recupero e la riconversione delle aree produttive degradate. Le disposizioni operano nel territorio della Regione Abruzzo e, per alcune previsioni, si coordinano con la nuova legge urbanistica regionale e con la disciplina statale sulle energie rinnovabili.

Norme di attuazione della disciplina edilizia statale

Il primo capo introduce norme di dettaglio a completamento del d.P.R. 380/2001, come modificato dal d.l. 69/2024.

Viene previsto che, per gli edifici realizzati dopo il 31 dicembre 2022, il recupero di sottotetti e di vani, locali accessori e seminterrati sia consentito solo dopo tre anni dal conseguimento dell’agibilità dell’edificio, previo rilascio del titolo abilitativo e nei limiti fissati dalle leggi regionali richiamate.

In materia di attività edilizia libera, sono ammessi senza titolo abilitativo ulteriori interventi, tra cui:

  • serre leggere semplicemente ancorate al suolo e rimovibili alla cessazione dell’attività agricola;
  • manufatti leggeri rimovibili, come pensiline, tettoie e pergolati, a precise condizioni dimensionali e strutturali;
  • movimenti di terra non superiori a 200 metri cubi, previa CILA.

Per le opere leggere sono fissati limiti di altezza media, peso, apertura sui lati e superfici massime realizzabili; tali manufatti sono qualificati come interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e sono esclusi nelle zone omogenee A.

Attività edilizia in assenza di pianificazione e variazioni essenziali

Per i Comuni privi di strumenti urbanistici si applica, in luogo del limite statale di densità fondiaria, l’indice previsto dalla nuova legge urbanistica regionale.

La legge disciplina anche le variazioni essenziali al progetto approvato. Sono considerate tali, tra l’altro:

  • il mutamento di destinazione d’uso tra categorie funzionali diverse;
  • gli incrementi di determinati parametri edilizi oltre soglie differenziate in base alla superficie utile;
  • le trasformazioni dell’organismo edilizio che sconfinano nella ristrutturazione edilizia più incisiva;
  • le difformità rilevanti in materia sismica, compreso il mancato deposito sismico dovuto.

Sono inoltre qualificati come parziali difformità gli incrementi entro la soglia della tolleranza costruttiva e comunque fino al 10%, nonché alcune violazioni procedurali in materia antisismica. La riduzione di volumi non integra totale difformità se non produce un organismo edilizio completamente diverso.

Sicurezza sismica e modulistica

Per le sanatorie relative a unità immobiliari in zone a bassa sismicità al momento dell’intervento, il tecnico abilitato deve trasmettere allo sportello unico un certificato di idoneità statica conforme alla disciplina vigente all’epoca della realizzazione.

Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve adottare la modulistica standardizzata per i procedimenti di sanatoria in materia sismica ex artt. 34-ter e 36-bis del d.P.R. 380/2001.

Titoli abilitativi per il mutamento di destinazione d’uso

Il mutamento di destinazione d’uso di immobili o singole unità immobiliari è disciplinato in modo organico, a prescindere dalla zona territoriale.

Sono previsti:

  • CILA per il cambio d’uso orizzontale all’interno della stessa categoria funzionale, senza opere o con opere riconducibili all’edilizia libera o alla CILA;
  • SCIA per il cambio d’uso verticale tra diverse categorie funzionali, senza opere o con opere riconducibili alla SCIA o all’attività libera;
  • il titolo edilizio richiesto per le opere necessarie negli altri casi.

Modifiche alla normativa su oneri edilizi, semplificazione e pianificazione urbanistica

La legge modifica la disciplina regionale dei contributi di concessione edilizia, stabilendo che il contributo non è dovuto in caso di rinnovo del permesso di costruire rilasciato sui medesimi presupposti e condizioni; se il rinnovo comporta modifiche, anche minime, il contributo è dovuto solo per la differenza. Inoltre, il cambio di destinazione d’uso che comporti aumento del carico urbanistico determina il versamento della differenza tra gli oneri della nuova destinazione e quelli dovuti per la destinazione in atto.

Interviene poi sulla legge regionale n. 49/2012, aggiornando le misure incentivanti per il patrimonio edilizio esistente e per gli edifici degradati, precisando che:

  • la disciplina sulle misure incentivanti si coordina con l’art. 2-bis, comma 1-ter, del d.P.R. 380/2001;
  • i Comuni possono escluderne l’operatività, in tutto o in parte, con deliberazione consiliare per specifiche ragioni urbanistiche, edilizie, paesaggistiche o ambientali;
  • vengono soppressi alcuni commi della disciplina previgente e ricondotte le regole sui cambi d’uso alla nuova legge urbanistica regionale.

La nuova legge urbanistica regionale n. 58/2023 viene inoltre modificata in numerosi punti per rafforzare l’impostazione eco-energetica della pianificazione, disciplinare i cambi di destinazione d’uso, chiarire i procedimenti per le varianti urbanistiche e aggiornare regole su PUC, aree agricole, territorio urbanizzato, commissari ad acta e continuità degli atti amministrativi già adottati.

Aree idonee per rinnovabili e regimi amministrativi

In attuazione del d.lgs. 190/2024, gli interventi negli allegati A e B ricadenti in aree già definite idonee dalla legge regionale n. 8/2025 sono assoggettati, rispettivamente, ai regimi di edilizia libera e di procedura abilitativa semplificata, anche se non compatibili con strumenti urbanistici e regolamenti edilizi vigenti.

La legge disciplina anche l’individuazione di aree da parte dell’ARAP per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili e la relativa funzione espropriativa e di assegnazione delle aree, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia autorizzativa.

Recupero, riconversione e riqualificazione delle aree produttive

Il terzo capo introduce una disciplina specifica per le aree degradate e gli edifici dismessi ricompresi nei piani territoriali di sviluppo industriale (PTSI), finalizzata al contenimento del consumo di suolo e allo sviluppo sostenibile.

ARAP e CSI dell’area Chieti-Pescara devono individuare e ricognire tali aree entro 90 giorni, con aggiornamento quinquennale. I documenti sono sottoposti a istruttoria regionale e a parere della Commissione consiliare competente; l’approvazione avviene tramite accordi territoriali o di programma, con pubblicazione sul BURAT.

Sono previsti interventi di recupero degli edifici dismessi e di riqualificazione delle aree degradate, subordinati a titolo edilizio e, quando necessario, a permesso di costruire convenzionato. La disciplina include standard urbanistici, monetizzazione nei casi di impossibilità di reperimento delle aree, contributo straordinario pari al 60% del maggior valore generato dall’intervento e misure premiali in termini di superfici aggiuntive fino al 20%, con ulteriori incrementi per elevate prestazioni energetiche.

Regime transitorio, efficacia e decorrenze

La legge è entrata in vigore il 3 luglio 2025, ma alcune modifiche testuali e coordinamenti risultano efficaci dal 30 dicembre 2025 per effetto del testo vigente consolidato. La legge prevede inoltre una sospensione dei termini per la perimetrazione del territorio urbanizzato e per l’approvazione del PUC nei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore, fino all’insediamento degli organi del nuovo Comune di Pescara.

Neutralità finanziaria

L’attuazione della legge è dichiarata priva di nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Testo integrale

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