L.R. Abruzzo 20/2025
Istituzione del Registro regionale degli informatori scientifici del farmaco.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Abruzzo il Registro regionale degli informatori scientifici del farmaco presso il Dipartimento Sanità e il Tavolo permanente sul farmaco. La Giunta deve disciplinare il Registro entro 60 giorni dall’entrata in vigore. La norma è vigente dal 3 luglio 2025 e prevede invarianza finanziaria.
Registro regionale degli informatori scientifici del farmaco e Tavolo permanente sul farmaco
Registro regionale degli informatori scientifici del farmaco e Tavolo permanente sul farmaco
La legge istituisce in Abruzzo un Registro regionale degli informatori scientifici del farmaco e un Tavolo permanente sul farmaco, con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’informazione scientifica, la trasparenza nei rapporti con gli operatori sanitari e la tutela della salute dei cittadini.
Finalità e ambito dell’informazione scientifica
La disciplina riguarda l’informazione scientifica sul farmaco intesa come insieme di dati su composizione, attività terapeutica, indicazioni, precauzioni e modalità d’uso dei medicinali per uso umano, nonché sulla concedibilità da parte del Servizio Sanitario Regionale e sui risultati degli studi clinici controllati depositati presso l’AIFA. L’informazione è destinata a medici, farmacie e utenza, con finalità di corretto uso del farmaco.
Informatori scientifici del farmaco
Gli informatori scientifici del farmaco, purché in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 122 del d.lgs. 219/2006, devono garantire su tutto il territorio regionale il continuo aggiornamento sui farmaci in favore degli operatori sanitari. La legge richiama quindi la disciplina statale di settore come presupposto per l’attività.
Registro regionale: iscrizione, contenuti e gestione
Presso il Dipartimento regionale Sanità della Regione Abruzzo è istituito il Registro regionale degli informatori scientifici del farmaco. Nel Registro sono iscritti gli informatori che operano nel territorio regionale e che possiedono i requisiti di legge.
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve definire con propria deliberazione:
- le modalità di funzionamento e gestione del Registro;
- le modalità e i termini per la presentazione delle domande di iscrizione;
- il formato del tesserino di riconoscimento da rilasciare agli iscritti.
Il Registro comprende anche una sezione dedicata ai professionisti che svolgono prevalentemente informazione scientifica su dispositivi medici, presidi medico-chirurgici, alimenti a fini medici speciali, nutrizionali e parafarmaci. Il Dipartimento Sanità pubblica sul sito istituzionale della Regione l’elenco degli iscritti.
Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati connesso alla tenuta del Registro deve avvenire nel rispetto della normativa vigente, con particolare riguardo alla disciplina sulla privacy e sulla protezione dei dati personali.
Tavolo permanente sul farmaco: composizione e funzioni
È istituito presso la Regione Abruzzo il Tavolo permanente sul farmaco. Il Tavolo è composto da rappresentanti istituzionali e professionali: Assessore alla Salute o delegato, dirigente competente in assistenza farmaceutica o altro dirigente designato, rappresentante dell’Agenzia Sanitaria Regionale, due medici di medicina generale, due farmacisti e quattro rappresentanti degli informatori scientifici del farmaco designati dalle associazioni o federazioni di categoria.
La Giunta regionale individua i componenti del Tavolo, che restano in carica tre anni e possono essere riconfermati. La prima riunione, convocata dall’Assessore alla Salute, deve tenersi entro tre mesi dall’approvazione della legge; in tale sede sono eletti presidente e segretario.
Il Tavolo svolge funzioni di analisi e supporto sulle politiche del farmaco, in particolare:
- esamina le linee di indirizzo sulla governance del farmaco;
- valuta il flusso informativo verso gli operatori sanitari per favorire l’uso corretto e appropriato dei medicinali;
- contribuisce all’aggiornamento sugli aspetti di innovazione scientifica relativi al farmaco;
- segnala criticità al Dipartimento Sanità e formula proposte migliorative anche sotto il profilo economico.
Le attività di supporto amministrativo e organizzativo sono assicurate da un funzionario del Dipartimento Sanità. La partecipazione è gratuita e non dà diritto a rimborsi, gettoni o compensi; le spese di funzionamento sono coperte con risorse già previste a legislazione vigente.
Regime finanziario
La legge prevede espressamente l’assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli adempimenti sono realizzati con risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili, nel rispetto dell’invarianza della spesa per il bilancio regionale.
Entrata in vigore
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURAT ed è quindi vigente dal 3 luglio 2025.
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