L.R. Abruzzo 18/2025
Disciplina generale sull'attivita' normativa regionale e sulla qualita' della normazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Abruzzo gli strumenti e i principi della qualità della normazione, i controlli preventivi e successivi sugli atti normativi, la consultazione, la valutazione d’impatto, i testi unici, la pubblicazione e il riordino del sistema normativo. Molte disposizioni operative sono soggette a regolamenti interni e ad atti attuativi da adottare entro il 30 giugno 2026.
Disciplina generale dell'attività normativa regionale e della qualità della normazione in Abruzzo
Disciplina generale dell’attività normativa regionale e qualità della normazione
La legge detta per la Regione Abruzzo il quadro generale dell’attività normativa regionale e degli strumenti di miglioramento della qualità dei testi. Regola inoltre il controllo e la valutazione degli atti normativi e delle politiche pubbliche, la semplificazione e il riordino dell’ordinamento regionale, nonché la pubblicazione e la diffusione della normativa vigente.
Finalità e principi generali
L’ordinamento regionale deve essere conforme ai principi di qualità della normazione condivisi in ambito europeo e con lo Stato, secondo l’Accordo del 29 marzo 2007. L’attività normativa deve essere improntata a chiarezza, comprensibilità, semplicità, omogeneità, coerenza, efficacia, programmazione, semplificazione procedurale e ampia diffusione degli atti. Consiglio e Giunta devono collaborare stabilmente nella redazione degli atti e nell’assistenza tecnico-giuridica. La legge disciplina anche la funzione di controllo e valutazione del Consiglio sugli effetti delle norme e delle politiche pubbliche.
Strumenti di qualità della normazione
La Regione si avvale di un insieme coordinato di strumenti: analisi tecnico-normativa interna e rispetto del diritto europeo, analisi tecnica economico-finanziaria, analisi di impatto della regolamentazione, analisi di fattibilità, consultazione, verifica di impatto, clausole valutative, missioni valutative, attività costante di semplificazione e riordino, e drafting normativo. Questi strumenti sono concepiti come supporto alla decisione politica e alla corretta formulazione delle proposte normative.
Analisi tecnico-normativa ed economico-finanziaria
L’ATN verifica l’incidenza della proposta sull’ordinamento vigente, la conformità alle fonti sovraordinate, il rispetto dell’autonomia degli enti locali e la correttezza formale del testo. La ATN europea controlla la compatibilità con vincoli e obblighi dell’ordinamento europeo e della normativa statale di recepimento, inclusi notifiche e adempimenti per la relazione di conformità. L’ATEF verifica quantificazione e copertura degli oneri finanziari tramite il sistema contabile regionale. Le analisi sono svolte dalle strutture competenti di Consiglio e Giunta, con schede istruttorie dedicate; il regolamento interno del Consiglio ne disciplina modalità, forme e termini di messa a disposizione.
Controllo preventivo e successivo: AIR, fattibilità, VIR e valutazioni
Il Consiglio esercita il controllo preventivo e successivo sugli atti normativi e sulle politiche pubbliche. Il controllo preventivo avviene tramite AIR, analisi di fattibilità e consultazione; quello successivo tramite VIR, missioni valutative e clausole valutative. L’AIR valuta ex ante gli effetti socio-economici di ipotesi normative su cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni. L’analisi di fattibilità accerta, in fase di progettazione, se le norme siano concretamente attuabili, soprattutto rispetto alla capacità operativa degli uffici pubblici. La VIR valuta ex post il raggiungimento delle finalità, i costi e gli effetti delle norme, anche periodicamente. Le missioni valutative ricostruiscono l’attuazione di leggi o politiche in corso. Le clausole valutative impongono al soggetto attuatore di riferire al Consiglio sui tempi, le modalità applicative, le criticità e gli effetti della norma.
AIR e casi di esclusione
La Giunta effettua l’AIR sui progetti di legge di propria iniziativa secondo le modalità del regolamento interno, ma sono esclusi: revisioni statutarie, leggi di diretta attuazione dello Statuto, leggi di autorizzazione alla ratifica di accordi e intese, norme di mero recepimento o attuazione di disposizioni statali o europee, leggi di stabilità, bilanci, rendiconti e assestamenti, e testi unici meramente compilativi. Nello svolgimento dell’AIR si applica, se compatibile, la disciplina europea e statale.
Test PMI e tutela delle micro, piccole e medie imprese
Le proposte normative con rilevante impatto sulle MPMI devono essere precedute da una valutazione delle azioni di contenimento degli oneri, salvo urgenza. Il TEST PMI analizza l’impatto delle iniziative legislative e regolamentari, anche fiscali, sulle imprese, valorizzando i risultati nella formulazione delle proposte e applicando i criteri di proporzionalità e, se necessario, gradualità nell’introduzione di nuovi adempimenti. In prima applicazione, Giunta, Ufficio di Presidenza del Consiglio e Commissione competente devono definire entro 90 giorni dall’entrata in vigore criteri, tipologie di proposte sottoposte al test, modalità di consultazione delle associazioni e tempistiche della sperimentazione e dell’uso a regime. Le modalità di applicazione graduale sono definite dalla Giunta nell’ambito della propria autonomia organizzativa. Le risultanze sono pubblicate sui siti istituzionali e l’eventuale mancato recepimento deve essere motivato.
Consultazione dei portatori di interesse
La Regione riconosce il valore della democrazia partecipativa e assicura forme adeguate di consultazione delle parti sociali, delle associazioni di categoria e dei consumatori per i provvedimenti di maggior impatto su cittadini e imprese. Le consultazioni si svolgono nei casi e secondo le modalità previste dai regolamenti interni e da singole leggi regionali, anche mediante modelli ispirati a buone pratiche europee e statali. Devono essere condotte con metodologie strutturate, coerenti con la fase del procedimento.
Relazioni di accompagnamento e corredo istruttorio
Tutti i progetti di legge e di regolamento devono essere corredati, a pena di irricevibilità, dalla relazione illustrativa; se comportano conseguenze finanziarie, anche dalla relazione tecnico-finanziaria con quantificazione di entrate, oneri e coperture. Per l’esame in Commissione occorrono inoltre le schede istruttorie previste per ATN e ATEF e, se dovuta, la relazione AIR. La Giunta individua le strutture responsabili della redazione degli atti e delle relazioni, mentre le strutture consiliari garantiscono assistenza tecnica ai proponenti.
Debiti fuori bilancio
I servizi competenti di Giunta e Consiglio verificano almeno una volta l’anno, entro il 31 luglio, l’eventuale sussistenza di debiti fuori bilancio. Se emergono debiti, ne danno immediata comunicazione ai vertici amministrativi competenti e predispongono un progetto di legge corredato dalla scheda informativa obbligatoria. Per i debiti imputabili al bilancio regionale provvede la Giunta; per quelli imputabili al bilancio del Consiglio provvede il Consiglio, secondo l’art. 73 del d.lgs. 118/2011. Le leggi di riconoscimento sono trasmesse alla Procura regionale della Corte dei conti e al collegio dei revisori; i debiti riconosciuti dalla Giunta e dall’Ufficio di Presidenza sono trasmessi anche alla Commissione di Vigilanza del Consiglio. La disciplina precludeva emendamenti contenenti debiti fuori bilancio, ma tale divieto è stato poi abrogato da normativa successiva.
Programma di riordino, testi unici e manutenzione normativa
La Regione persegue la riduzione progressiva del numero delle leggi vigenti e la loro razionalizzazione, privilegiando testi unici, leggi di riordino e manutenzione. All’inizio della legislatura la Giunta può proporre un programma di riordino e semplificazione normativa che definisca linee generali, materie da disciplinare con testi unici e interventi di riordino/manutenzione; il programma può essere aggiornato nel corso della legislatura. La Regione promuove la formazione di testi unici per settori o materie omogenee.
Regole per i testi unici e procedura di approvazione
Le disposizioni del testo unico possono essere abrogate, derogate, sospese o modificate solo espressamente; i successivi interventi normativi devono avvenire modificando o integrando il testo unico. Il Presidente del Consiglio dichiara inammissibili progetti ed emendamenti non conformi a tali regole. Nella redazione dei testi unici il settore deve essere definito con precisione, il testo deve contenere l’abrogazione espressa delle norme da eliminare, individuare le disposizioni che restano vigenti e procedere al coordinamento formale e alla semplificazione del linguaggio. Il Comitato per la legislazione formula proposte sulle materie da riordinare; la Giunta predispone il disegno di testo unico con gruppo di lavoro tecnico; il Consiglio approva il testo. I testi unici compilativi sono esaminati in Commissione in sede redigente, mentre quelli con modifiche sostanziali seguono il procedimento ordinario.
Coordinamento finale, rapporto sulla legislazione e banca dati normativa
Il regolamento interno del Consiglio disciplina il potere di coordinamento finale e formale delle leggi. Il Consiglio cura un rapporto annuale sulla legislazione e sul rendimento istituzionale, che analizza dati quantitativi e qualitativi delle leggi, dei regolamenti e dell’attività consiliare; il rapporto include anche gli esiti di AIR e valutazioni delle politiche pubbliche. La banca dati delle leggi e dei regolamenti vigenti è gestita e costantemente aggiornata dal Consiglio, pubblicata sul sito istituzionale e accessibile gratuitamente.
Formazione, Comitato per la legislazione e comunicazione normativa
La Regione assicura la formazione specialistica permanente del personale addetto all’assistenza tecnica, giuridica, legislativa ed economico-finanziaria, anche tramite iniziative comuni di Giunta e Consiglio. Il regolamento interno disciplina i casi di intervento del Comitato per la legislazione, i parametri per i pareri e gli esiti procedurali; il Comitato si avvale del supporto delle strutture consiliari competenti. La Regione garantisce inoltre la diffusione degli atti normativi sul BURAT e tramite adeguate forme di comunicazione, la pubblicazione dei testi coordinati quando una legge o un regolamento sono modificati, nonché l’accesso ai testi storici e alla successione delle modifiche. La comunicazione normativa deve rendere chiari compiti, scadenze, sanzioni, strutture di riferimento e risorse stanziate.
Disposizioni organizzative, abrogazioni e attuazione
I dirigenti dei servizi competenti per assistenza tecnico-giuridica, legislativa, economico-finanziaria e monitoraggio sono i referenti per l’attuazione della legge. Con deliberazioni di Giunta e Ufficio di Presidenza, assunte d’intesa, sono definiti gli assetti organizzativi interni necessari al raccordo tra le strutture. La legge abroga la previgente disciplina generale sulla qualità della normazione del 2010 e alcune disposizioni connesse. Giunta e Consiglio devono adeguare i rispettivi regolamenti interni entro il 30 giugno 2026; il regolamento consiliare disciplina anche irricevibilità, improcedibilità e inammissibilità di progetti ed emendamenti non conformi. La Giunta può disciplinare anche in via sperimentale l’attuazione delle regole sull’AIR. L’attuazione della legge deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
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