L.R. Abruzzo 17/2025
Modifiche alla legge regionale 8 marzo 2005, n. 24 (Testo Unico in materia di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune, o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie) e ulteriori disposizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la l.r. Abruzzo 24/2005 alla disciplina statale sulla sicurezza degli sport invernali, ridefinendo aree sciabili, obblighi dei gestori, controlli, sanzioni e regole di condotta degli utenti. Prevede inoltre proroghe di termini in altre leggi regionali e interventi puntuali su rifiuti, sbarramenti e Premio Sabina Santilli. In vigore dal 5 giugno 2025.
Modifiche alla disciplina regionale sugli impianti a fune e sulla sicurezza nelle aree sciabili attrezzate, con proroghe e ulteriori interventi settoriali
Modifiche alla disciplina regionale sugli impianti a fune e sulla sicurezza nelle aree sciabili attrezzate
La legge regionale Abruzzo n. 17 del 2025 aggiorna il testo unico del 2005 sugli impianti a fune e sulle piste da sci, per allinearlo alla normativa statale sulla sicurezza nelle discipline sportive invernali. La disciplina risultante vale nel solo territorio della Regione Abruzzo e si applica dal 5 giugno 2025.
Finalità e ambito di applicazione
La modifica legislativa è finalizzata ad adeguare la normativa regionale ai principi della legge n. 86/2019 e del d.lgs. n. 40/2021. La legge regionale disciplina la costruzione, l’adeguamento, la manutenzione e l’esercizio degli impianti funiviari e delle infrastrutture connesse, l’apprestamento e l’esercizio delle piste da sci, la gestione della sicurezza nelle aree sciabili attrezzate e il comportamento di utenti e sciatori.
La normativa regionale richiama espressamente:
- i principi e criteri direttivi della legge n. 86/2019;
- le norme dei capi II, III e IV del d.lgs. n. 40/2021 e successive modifiche.
Definizioni e perimetro delle aree sciabili
La nozione di area sciabile attrezzata viene ampliata e dettagliata. Sono ricomprese le superfici innevate, naturali o programmate, anche con sistemi artificiali o materiale sintetico ecosostenibile, aperte al pubblico e dotate di piste, impianti di risalita e innevamento.
Sono individuate come componenti dell’area sciabile:
- impianti di risalita e sistemi assimilati, con relative stazioni e locali di servizio;
- tappeti mobili;
- impianti di produzione e distribuzione della neve programmata;
- infrastrutture accessorie per sicurezza, conforto e servizio;
- opere di difesa da frane e valanghe;
- piste di discesa, di collegamento e di fondo;
- percorsi occasionali e di servizio;
- piste per slitta, slittino e altri sport sulla neve;
- tracciati di allenamento;
- snowpark.
La legge consente inoltre, all’interno delle aree sciabili, l’individuazione di ulteriori aree a specifica destinazione, come campi scuola, parchi giochi e impianti ludico-sportivi e ricreativi a uso invernale ed estivo, tra cui teleferiche, slitte guidate, percorsi naturalistici attrezzati, piscine naturali, bike park e tracciati per mountaincart. La Giunta regionale può indicare ulteriori sport invernali ed estivi praticabili nelle aree.
Autorizzazioni e competenze amministrative
La costruzione e l’esercizio delle linee funiviarie e delle relative infrastrutture sono soggetti ad autorizzazione della Struttura regionale competente, ferma restando la competenza dei Comuni sulle procedure relative all’attribuzione dei terreni e sul rispetto delle norme urbanistiche, edilizie e di pianificazione.
Per l’avvio del procedimento autorizzatorio di nuovi impianti funiviari è richiesta una documentazione tecnica dettagliata, a pena di irricevibilità, comprendente tra l’altro relazione illustrativa, planimetrie catastali e di inquadramento, disponibilità dei suoli, profilo longitudinale, compatibilità con la portata oraria, inquadramento urbanistico-vincolistico, rischio frane e valanghe e dichiarazione di fattibilità del progettista.
Nel procedimento istruttorio la Struttura regionale competente può richiedere ulteriori documenti, acquisisce il nulla osta tecnico dell’ANSFISA e può richiedere il parere non vincolante del Tavolo tecnico consultivo. Se il progetto viene modificato in modo sostanziale, l’istruttoria va ripetuta. L’autorizzazione è subordinata anche a tutti i pareri e nulla osta in materia ambientale, paesaggistica, forestale, idrogeologica, idraulica e degli enti parco eventualmente coinvolti.
Obblighi del gestore e responsabilità
I gestori delle aree sciabili attrezzate devono assicurare agli utenti la pratica in condizioni di sicurezza e rispondono civilmente della regolarità e sicurezza dell’esercizio.
Tra gli obblighi principali figurano:
- protezione degli utenti da ostacoli lungo le piste;
- chiusura delle piste in presenza di pericolo atipico non rimosso o in assenza di agibilità;
- esposizione visibile di classificazione delle piste, stato di apertura/chiusura, segnaletica e regole di condotta;
- esposizione quotidiana dei bollettini valanghe;
- nomina del direttore delle piste e comunicazione del nominativo alla struttura regionale;
- servizio di soccorso e trasporto infortunati verso strutture sanitarie;
- dotazione di defibrillatori semiautomatici;
- collegamento con il 112 o strutture equivalenti;
- individuazione di aree per atterraggio elicotteri e convenzioni per evacuazione e messa in sicurezza;
- rispetto delle norme di cui al capo IV del d.lgs. n. 40/2021;
- trasmissione annuale dell’elenco analitico degli infortuni.
Per le aree sciabili, salvo quelle di fondo, il gestore deve mettere a disposizione degli utenti una polizza RC al momento dell’acquisto del titolo di transito e non può aprire al pubblico senza aver stipulato una copertura assicurativa per danni verso utenti, personale e terzi.
La responsabilità civile dei gestori rinvia direttamente all’articolo 15 del d.lgs. n. 40/2021.
Requisiti tecnici delle piste e delle altre aree
La legge aggiorna la disciplina tecnica delle piste da sci, distinguendo tra piste da discesa, da fondo, da slitta/slittino, tracciati escursionistici, itinerari turistici, tracciati di allenamento e snowpark.
Per le piste da discesa sono richiesti, in sintesi:
- tracciamento in zone idrogeologicamente idonee e non soggette a frane o valanghe nel periodo di esercizio;
- andamento tale da evitare distacchi involontari degli attrezzi dal suolo;
- assenza di ostacoli pericolosi sul fondo non innevato;
- divieto di attraversamento a livello di strade aperte al traffico invernale, salvo casi giustificati e con adeguate misure di sicurezza.
Le piste da discesa sono classificate e segnalate con i colori blu, rosso e nero secondo il grado di difficoltà previsto dal d.lgs. n. 40/2021. Le piste temporaneamente non battute e rese più difficili dall’uso ripetuto sono considerate piste difficili e segnalate in nero.
Per le piste da fondo è previsto il medesimo sistema di classificazione per difficoltà, con obblighi di preparazione, segnalazione e delimitazione laterale. Sono disciplinati anche la larghezza, il senso unico o doppio senso di marcia, i casi di piste senza ritorno e le caratteristiche delle piste di collegamento.
Le piste per slitta, slittino e parchi giochi realizzati dopo il 1° luglio 2023 devono avere caratteristiche equivalenti alle piste blu di discesa e larghezza minima di 6 metri; per le strutture già esistenti più strette sono previste misure compensative di sicurezza attiva e adeguamento della segnaletica.
I tracciati escursionistici e gli itinerari turistici sono disciplinati come percorsi gestiti, ma possono anche non essere delimitati o controllati, nel qual caso l’utenza vi accede a proprio rischio. L’autorizzazione deve precisare modalità di segnalazione, avvisi di pericolosità e chiusura degli accessi in caso di pericoli atipici, frane o valanghe. Per alcune tratte dedicate allo sci alpino è imposta la tecnica a spazzaneve e la velocità limitata.
Gli snowpark e i tracciati di allenamento sono riservati agli utenti autorizzati e possono comportare la chiusura totale della pista se la parte residua non consente un normale traffico sciistico.
Segnaletica, chiusure e manutenzione
La legge dettaglia gli obblighi di segnaletica e manutenzione delle piste. La segnaletica deve essere adeguata, visibile e coerente con la classificazione e le condizioni della pista; fino all’adozione dei provvedimenti statali specifici continua a valere il decreto ministeriale 20 dicembre 2005.
Devono essere affissi, presso biglietterie e accessi agli impianti:
- mappe delle piste e degli altri sport sulla neve;
- cartelli con colore, nome, numero, grado di difficoltà, apertura/chiusura e orari.
Devono inoltre essere segnalati:
- il cattivo stato del fondo;
- i pericoli oggettivi e atipici;
- le piste riservate o chiuse;
- gli orari di apertura e chiusura delle piste di fondo.
È vietata qualsiasi pubblicità sui sostegni o sul segnale stesso.
Il gestore e il direttore delle piste devono mantenere nel tempo i requisiti tecnici previsti, con obbligo di segnalare le condizioni di innevamento insufficiente e di chiudere le piste in caso di pericolo atipico non rimosso o non neutralizzato. In caso di violazioni ripetute, la Struttura regionale competente può revocare l’autorizzazione.
I percorsi occasionali e di servizio, dopo l’uso temporaneo, devono essere segnalati come “percorso privo di manutenzione” e sono trattati come percorsi fuoripista.
Figure di gestione e soccorso
Il gestore dell’impianto di risalita individua il direttore delle piste, salvo assuma direttamente la funzione. Il direttore deve garantire la presenza negli orari di apertura, coordinare le attività sulle piste e collaborare con i direttori tecnici degli impianti per l’accesso in sicurezza.
I gestori devono assicurare formazione e aggiornamento del personale, anche tramite enti o associazioni convenzionati. I requisiti di abilitazione e i criteri di formazione del direttore sono definiti con provvedimento della Giunta regionale, nel rispetto del d.lgs. n. 40/2021.
Il servizio piste deve garantire sorveglianza, controllo, sistemazione e manutenzione delle piste; il personale deve essere dotato di mezzi e strumenti adeguati e riconoscibile mediante tesserino.
Il servizio di soccorso può essere svolto direttamente o affidato a terzi, ma deve essere svolto da addetti abilitati al primo soccorso e dotati di idonea attrezzatura.
Piani di gestione della sicurezza
La sicurezza nelle aree sciabili è organizzata attraverso strumenti tecnici specifici:
- piano delle misure e degli apprestamenti di sicurezza (PMAS);
- relazione e studi nivologici, valanghivi e geomorfologici;
- piano di gestione della sicurezza dal rischio valanghivo (PGSV).
Tali strumenti devono essere redatti da tecnici abilitati ed esperti e contenere:
- analisi dei rischi;
- misure di protezione e gestione;
- indicazione del personale necessario;
- aggiornamenti in caso di modifiche dell’area o di nuovi pericoli.
Il gestore conserva gli strumenti presso gli uffici dell’area e ne deposita copia presso la Struttura regionale competente e presso la struttura regionale competente in materia di prevenzione dei rischi dell’Agenzia regionale di Protezione civile.
Gli aggiornamenti del PMAS e del PGSV devono essere trasmessi alle rispettive strutture competenti. Ogni anno, entro il 31 ottobre, i gestori devono inviare una certificazione di permanenza dell’efficacia delle misure previste; in mancanza, può essere disposta la sospensione dell’uso di una o più componenti dell’area o dell’intera area. Le variazioni del personale rilevante devono essere comunicate entro 10 giorni.
Diritti, obblighi e condotta degli utenti
L’acquisto dello ski pass dà diritto a informazioni complete e ben visibili su meteo, stato delle piste e impianti, chiusure temporanee, condizioni della neve, tariffe, orari, rischi, affluenza, soccorso e diritti/doveri in materia di sicurezza. Gli utenti hanno diritto a piste preparate, delimitate e controllate, nonché a un’adeguata assistenza.
Gli utenti devono comportarsi con diligenza e prudenza, usare solo spazi adeguati alle proprie capacità, rispettare la segnaletica, segnalare pericoli o deterioramenti e rispettare l’ambiente. Le informazioni sugli obblighi devono essere diffuse tramite opuscoli o cartellonistica, anche digitale.
Per gli utenti con disabilità è prevista la segnalazione della presenza al personale per ottenere assistenza specifica.
Regole di comportamento sulle piste
Per gli sciatori valgono le regole di condotta già previste dalla normativa statale per velocità, precedenza, sorpasso, incrocio, stazionamento, transito, risalita, uso dei mezzi meccanici, divieto di sciare in stato di ebbrezza e tutela delle persone con disabilità.
La legge regionale stabilisce inoltre che:
- lo sciatore deve tenere una condotta tale da non mettere in pericolo sé o gli altri;
- deve conoscere e rispettare le disposizioni affisse dal gestore;
- piccoli ostacoli, irregolarità del manto e segnaletica non sono considerati ostacoli a carico del gestore;
- chi usa piste da sci alpino deve avere una copertura assicurativa RC valida.
Ulteriori divieti riguardano:
- l’accesso alle piste senza equipaggiamento o con attrezzi non compatibili, salvo ausili per persone con disabilità;
- l’uso delle piste fuori orario senza assenso del gestore;
- l’accesso degli animali domestici, salvo specifiche attività autorizzate;
- la discesa a forte velocità con traiettorie rettilinee incompatibili con la condotta turistica;
- il sorpasso parziale di classi o gruppi;
- la sosta nelle parti terminali delle piste per i primi 30 metri.
In caso di incidente, l’utente deve prestare assistenza, segnalare l’infortunato e fornire le generalità. In caso di scontro tra sciatori, opera la presunzione di concorso uguale nei danni, salvo prova contraria. Si applicano anche le regole statali sull’omissione di soccorso.
Dotazioni tecniche, casco e fuoripista
Gli attrezzi da sci devono essere dotati di dispositivi di sicurezza. L’uso del casco è obbligatorio per i minori di 18 anni e per le persone con disabilità, salvo esenzione medica per incompatibilità; il casco è sempre obbligatorio, a prescindere dall’età, per chi frequenta i tracciati di allenamento. I caschi non conformi possono essere sottoposti a sequestro amministrativo.
Per sci alpinismo, sci fuoripista e attività escursionistiche si applicano le disposizioni dell’articolo 26 del d.lgs. n. 40/2021.
Controlli, sanzioni e proventi
Il controllo dell’osservanza della disciplina spetta alla Polizia di Stato, ai Carabinieri, alla Guardia di finanza e alle polizie locali. I maestri di sci e il personale addetto ai servizi piste e soccorso devono segnalare tempestivamente le infrazioni.
La legge prevede sanzioni amministrative sia per i gestori sia per gli utenti. Tra le principali:
- sanzioni molto elevate per impianti o piste realizzati o aperti senza autorizzazione;
- sanzioni per mancato soccorso e mancata assicurazione obbligatoria;
- sanzioni per chiusura omessa delle piste in caso di pericolo;
- sanzioni per violazioni di regole tecniche, segnaletica, comportamento e uso dei mezzi meccanici;
- sanzioni specifiche per utenti senza titolo di viaggio o in violazione dell’obbligo di casco e di alcune regole di condotta.
In alcuni casi è previsto il ritiro del titolo di viaggio, anche con sospensione fino a tre giorni per abbonamenti plurigiornalieri in caso di reiterazione o particolare gravità. Per le piste da fondo con biglietto d’ingresso, chi è sprovvisto di titolo paga una sanzione pari a tre volte il costo del biglietto.
I proventi delle sanzioni sono riscossi dalla Regione Abruzzo sui capitoli di entrata indicati dalla legge.
Statistica, qualità dei comprensori e tutela ambientale
I gestori devono trasmettere entro il 30 giugno di ogni anno l’elenco degli infortuni dell’ultima stagione sciistica alle strutture regionali competenti, anche per l’individuazione delle piste più incidentate e l’eventuale imposizione di ulteriori misure di sicurezza. I dati di monitoraggio meteo-nivologico devono essere conservati e resi disponibili per cinque anni.
La qualità dei comprensori sciistici è valutata attraverso una griglia da uno a cinque “fiocchi bianchi”. Il rilascio degli attestati spetta alla struttura regionale competente in materia di sport e turismo.
Le opere per l’apprestamento delle piste e gli interventi di manutenzione estiva devono essere realizzati, di regola, con tecniche di ingegneria naturalistica, salvo deroghe motivate e autorizzate.
Disposizioni transitorie sulla disciplina delle aree sciabili
Fino all’adozione del provvedimento regionale previsto per i criteri sul direttore delle piste, la funzione è svolta dal gestore, cui compete la nomina. Entro sei mesi dall’adozione del provvedimento sui piani di sicurezza, i gestori devono trasmettere i PMAS alla struttura regionale competente. La legge sostituisce in tutta la l.r. 24/2005 i riferimenti al “Servizio competente della Direzione Trasporti e Mobilità” o al “Servizio competente” con la “Struttura regionale competente”. Entro 24 mesi dall’entrata in vigore, la Giunta regionale deve presentare un disegno di legge organica per superare la l.r. 24/2005.
Ulteriori disposizioni: proroghe su altre leggi regionali
La legge proroga dal 30 giugno 2025 al 31 dicembre 2025 alcuni termini previsti da:
- l.r. Abruzzo n. 1/2021, articolo 7, comma 4;
- l.r. Abruzzo n. 2/2022, articolo 15, comma 4;
- l.r. Abruzzo n. 46/2023, articolo 20, comma 5.
Rifiuti: integrazione al piano regionale
È modificata la l.r. n. 45/2007 sulla gestione integrata dei rifiuti, prevedendo che la potenzialità massima di ricezione di taluni impianti esistenti destinati al trattamento congiunto di FORSU e rifiuti indifferenziati possa essere effettivamente consentita solo dopo il rilascio dell’autorizzazione per un nuovo impianto di trattamento delle matrici organiche. La Giunta regionale deve adeguare il piano regionale entro 180 giorni.
Sbarramenti e invasi
È modificato l’articolo 37 della l.r. n. 18/2013 sugli sbarramenti di ritenuta e invasi idrici, precisando la comunicazione della cessazione delle condizioni che hanno determinato l’allerta e rafforzando gli obblighi del gestore nei casi di allarme B2 e B3, inclusi provvedimenti di urgenza, informazione costante a Prefettura e Protezione civile regionale e intervento dell’ingegnere responsabile della sicurezza.
Premio Internazionale Sabina Santilli: disciplina transitoria per il 2025
Per il solo anno 2025, in deroga alla disciplina ordinaria del Premio Internazionale Sabina Santilli, il premio si svolge nelle date fissate dal Comune di San Benedetto dei Marsi e comunque non oltre il 31 agosto 2025. Il Comune deve pubblicare un avviso entro 30 giorni dall’entrata in vigore della disposizione, e la giuria è composta da cinque membri nominati dal Sindaco su designazione di soggetti istituzionali specifici.
Norma finanziaria ed entrata in vigore
L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e avviene con le risorse già previste a legislazione vigente. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURAT; dall’intestazione risulta applicabile dal 5 giugno 2025.
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