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Legge

L.R. Abruzzo 11/2025

Istituzione della Consulta dei giovani d'Abruzzo.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 11/2025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce in Abruzzo la Consulta dei giovani, organo consultivo e di raccordo con la Regione, definendone composizione, funzioni, procedure di nomina, cause di esclusione/incompatibilità, durata e funzionamento. Prevede anche i Forum tematici dei giovani, il monitoraggio annuale e il Registro delle Consulte comunali dei giovani. Entrata in vigore il 22 maggio 2025.

Istituzione della Consulta dei giovani d'Abruzzo e del Registro delle Consulte comunali dei giovani

Istituzione della Consulta dei giovani d'Abruzzo

La legge disciplina, per la Regione Abruzzo, un organismo stabile di partecipazione giovanile volto a favorire cittadinanza attiva, raccordo con le istituzioni e contributo alla programmazione regionale. Accanto alla Consulta, il testo prevede strumenti di partecipazione tematica, un sistema di monitoraggio annuale e un registro delle Consulte comunali dei giovani.

Finalità e ambito della disciplina

La Regione Abruzzo promuove forme e strumenti di partecipazione dei giovani, in coerenza con normativa europea e nazionale e con gli articoli 2 e 3 della Costituzione. L’obiettivo è sostenere le comunità giovanili come fattore di crescita culturale e sociale, favorendo anche la partecipazione attiva delle nuove generazioni ai processi decisionali locali e regionali.

Consulta dei giovani: natura, sede e supporto logistico

La Consulta dei giovani d'Abruzzo è istituita come strumento di conoscenza e osservatorio delle realtà giovanili, nonché di raccordo tra giovani e Regione. Ha sede a L’Aquila presso il Consiglio regionale e opera utilizzando dotazioni informatiche, mezzi e personale messi a disposizione dal Consiglio, senza nuovi o maggiori oneri.

Funzioni e ruolo consultivo

La Consulta svolge un ruolo di collaborazione, proposta e consultazione. In particolare:

  • collabora con forum, consulte territoriali e altri soggetti attivi nelle politiche giovanili, a livello locale, regionale, nazionale, europeo e internazionale;
  • promuove progetti, ricerche, incontri e dibattiti pubblici sulla condizione giovanile;
  • favorisce il raccordo tra gruppi giovanili e istituzioni;
  • propone al Consiglio regionale e alla Giunta iniziative contro il disagio giovanile;
  • contribuisce, tramite pareri, alla produzione di atti di programmazione e di pianificazione e alle proposte di legge che incidono sulla condizione giovanile.

Il parere può essere reso autonomamente o su richiesta del Presidente della commissione consiliare competente in materia di politiche sociali, mentre per la Giunta è previsto su richiesta dell’Assessore alle politiche sociali. Le materie espressamente richiamate comprendono politiche giovanili, formazione e lavoro, start up, cultura, sociale, sport, turismo e promozione del territorio. La Consulta è inoltre chiamata a valorizzare le pari opportunità e la partecipazione anche istituzionale dei giovani.

Composizione, nomina e durata

La Consulta è composta da 41 membri:

  • 35 eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a un terzo, di cui 4 designati dalla Giunta regionale, scelti dall’Elenco regionale dei giovani;
  • 6 membri di diritto, costituiti dai presidenti o delegati dei consigli degli studenti delle università abruzzesi e dai vertici della Consulta regionale degli Studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

I componenti devono avere tra 16 e 35 anni e risiedere o essere domiciliati in un Comune abruzzese; è richiesto inoltre il possesso di titoli o esperienza in ambito giuridico, sociale o in settori attinenti alla legge. La nomina deve rispettare il principio di pari rappresentanza di genere, con almeno un terzo dei componenti assegnato a uno dei generi, fino a esaurimento dei candidati presenti nell’Elenco, anche mediante sorteggio se necessario.

La Consulta dura quanto la legislatura regionale e decade con il nuovo insediamento; la nuova composizione deve essere ricostituita entro 180 giorni dal nuovo Consiglio regionale, con tacita conferma se il termine non è rispettato. I membri non sono rieleggibili oltre due mandati consecutivi.

La selezione dei componenti tiene conto di una valutazione comparativa del merito, basata su percorso formativo, esperienze professionali, associative o di volontariato, competenze specifiche utili ai lavori della Consulta e eventuali pubblicazioni o progetti rilevanti.

Incarico gratuito e rimborsi

L’incarico è gratuito. Ai componenti residenti fuori sede spetta il rimborso delle spese di viaggio documentate per la partecipazione alle sedute e per le attività istituzionali, secondo le modalità previste per i dipendenti regionali.

Funzionamento interno e organi

La Consulta delibera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti e a maggioranza dei presenti. Nella prima seduta, convocata dal Presidente del Consiglio regionale e presieduta dal componente più anziano, elegge il Presidente con maggioranza dei due terzi dei presenti; successivamente elegge Vice Presidente e Segretario con votazioni separate.

Il Presidente rappresenta la Consulta, la convoca almeno ogni due mesi o su richiesta scritta di almeno 12 componenti e la presiede. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento temporaneo. Il Segretario redige i verbali e li trasmette al Presidente della commissione consiliare competente e all’Assessore regionale con delega alle politiche sociali.

Sono istituite quattro Commissioni interne con competenze in:

  • formazione e politiche giovanili;
  • inserimento nel lavoro, start up, digitalizzazione e intelligenza artificiale;
  • sociale e sport;
  • cultura, turismo e promozione del territorio.

Un regolamento interno disciplina convocazione, funzionamento delle sedute e organizzazione delle Commissioni.

Struttura tecnica, Elenco regionale dei giovani e procedura di candidatura

Presso il Consiglio regionale opera una struttura tecnica competente che cura l’avviso pubblico, raccoglie le candidature, verifica la documentazione, costituisce e tiene l’Elenco regionale dei giovani, monitora il rispetto della parità di genere e svolge la valutazione comparativa dei candidati. L’esito della valutazione è riportato in un rapporto motivato trasmesso a Giunta e Consiglio regionali prima della designazione e dell’elezione.

L’Elenco è alimentato tramite un avviso pubblicato sul BURAT e sul sito istituzionale del Consiglio regionale. Le candidature devono essere presentate nei termini dell’avviso e corredate da documentazione prevista dalla legge. Sono inammissibili le domande tardive o incomplete.

Documentazione richiesta e cause di esclusione

La candidatura deve essere corredata da:

  • attestazione dell’assenza di cause di esclusione;
  • attestazione dell’assenza di incompatibilità e conflitti di interesse;
  • curriculum vitae in formato Europass;
  • documentazione di iscrizione e partecipazione a una delle tipologie associative indicate dalla legge (sportive, culturali, movimenti giovanili di partiti, giovani imprenditori, giovani professionisti, promozione del territorio e turismo, sociali/volontariato, studentesche e universitarie).

Le attestazioni sono rese con dichiarazione sostitutiva. Sono escluse dall’Elenco le persone che si trovino in specifiche situazioni ostative, tra cui:

  • incandidabilità ex d.lgs. n. 235/2012;
  • interdizione legale o temporanea dagli uffici direttivi;
  • condanne definitive per determinati reati in materia bancaria, fallimentare e crisi d’impresa;
  • condanne definitive o misure di prevenzione in materia antimafia e di pericolosità sociale.

Le stesse regole si applicano anche ai patteggiamenti, salvo estinzione. La nomina effettuata in violazione di tali cause è nulla e comporta la decadenza.

Incompatibilità, conflitto di interesse, sospensione e decadenza

La carica è incompatibile con numerose funzioni pubbliche e ruoli rappresentativi, tra cui parlamentari nazionali ed europei, consiglieri e assessori regionali, avvocati e procuratori dello Stato o di altri enti pubblici, militari permanenti, sindaci e amministratori comunali abruzzesi, componenti del CAL, organi camerali, organi indipendenti e di garanzia regionali, nonché con alcune situazioni di ineleggibilità/incompatibilità previste dalla legge regionale n. 51/2004.

Sono inoltre precluse le nomine in presenza di conflitto di interessi con l’incarico o con l’ente nominante. In caso di incompatibilità o conflitto, l’interessato deve rimuovere la causa; altrimenti la nomina è inefficace o l’interessato decade, con termine di 15 giorni dopo l’invito alla rimozione. La decadenza è prevista anche in caso di dichiarazioni mendaci.

È prevista la sospensione automatica dall’incarico per condanne o misure di prevenzione non definitive relative alle fattispecie ostative e per l’interdizione temporanea, fino al provvedimento definitivo.

Sostituzione dei componenti

In caso di cessazione anticipata dall’incarico, il soggetto subentrante è nominato attingendo alle candidature presenti nell’Elenco regionale dei giovani. Il mandato del sostituto termina comunque con la scadenza dell’organo di appartenenza.

Forum tematico dei giovani

Su richiesta della Consulta, la Giunta regionale istituisce per specifiche tematiche di particolare rilevanza il “Forum tematico dei giovani”, gestito con modalità definite dalla Giunta anche tramite una piattaforma informatica sul proprio sito. Possono parteciparvi, su base volontaria, rappresentanti di numerose realtà giovanili, associative, studentesche, professionali, sindacali, comunali e territoriali indicate dalla legge.

L’accesso è riservato a cittadini residenti in Abruzzo di età compresa tra 16 e 35 anni, in rappresentanza di un’unica organizzazione con sede legale in un Comune abruzzese.

Monitoraggio e relazione annuale

La Consulta riferisce annualmente al Consiglio regionale sull’attuazione della legge. A decorrere dal 30 giugno dell’anno successivo all’approvazione della legge e poi con cadenza annuale, trasmette al Comitato per la legislazione una relazione su collaborazioni, progetti, incontri, raccordi con i gruppi giovanili, dibattiti pubblici e proposte formulate per prevenire e recuperare il disagio giovanile. La relazione è pubblicata sul sito del Consiglio regionale.

Registro regionale delle Consulte comunali dei giovani

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore è istituito presso il Dipartimento regionale competente il Registro delle Consulte comunali dei giovani.

Regime transitorio di prima applicazione

In prima applicazione:

  • l’avviso per la formazione dell’Elenco regionale deve essere pubblicato sul BURAT entro 90 giorni dall’entrata in vigore;
  • il Consiglio regionale deve eleggere la Consulta entro 90 giorni dall’istituzione dell’Elenco;
  • il regolamento interno va approvato entro 90 giorni dalla costituzione della Consulta;
  • la prima Consulta dura quanto la legislatura e decade con il nuovo insediamento.

Disposizioni finanziarie e abrogazione

Gli oneri sono quantificati in 5.000 euro annui e coperti con un nuovo stanziamento del bilancio del Consiglio regionale 2025-2027, con variazioni compensate per il triennio 2025-2027. Per gli anni successivi al 2027 si provvede con i relativi stanziamenti di bilancio.

È abrogato il Capo I della legge regionale 19 dicembre 2001, n. 77, relativo alle comunità giovanili e alle istituzioni della consulta regionale dei giovani.

Entrata in vigore

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURAT, quindi il 22 maggio 2025.

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