Ordinanza n. 540/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento - del verbale del Consiglio di Dipartimento di Lingue e Letterature, Comunicazione, Formazione e Società (in seguito anche DILL) n. 7 del 1° aprile 2026, nella parte in cui delibera di approvare, a maggioranza, il Piano di copertura delle attività didattiche per l’a. a. 2026/2027 del corso di laurea triennale in Lingue e Letterature Straniere, L-11 e del corso di laurea magistrale in Lingue e letterature europee ed extraeuropee, LM-37, con esclusione della prof.ssa -OMISSIS- dall’insegnamento di lingua inglese nel corso di laurea magistrale; - del verbale del Consiglio di Dipartimento di Lingue e Letterature, Comunicazione, Formazione e Società (in seguito anche DILL) n. 8 del 6 maggio 2026, nella parte in cui delibera di approvare, a maggioranza, il verbale del Consiglio n. 7 del 1° aprile 2026; - nonché, per quanto occorrer possa, del verbale del Consiglio Unificato dei Corsi di laurea in Lingue e Letterature straniere dell’11 marzo 2026, ove richiamato, presupposto o comunque recepito; - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi gli atti di programmazione didattica, le proposte di copertura, gli eventuali atti di conferimento dell’insegnamento al controinteressato e ogni altro atto, anche non conosciuto, lesivo della posizione della ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazioni del Consiglio di Dipartimento che hanno approvato il piano di copertura didattica per l’anno accademico 2026/2027, escludendo la ricorrente dall’insegnamento di lingua inglese nel corso di laurea magistrale, nonché gli atti presupposti e conseguenti
Esito
La controversia
La ricorrente aveva impugnato le deliberazioni dipartimentali del 1° aprile e del 6 maggio 2026, nonché gli atti presupposti e conseguenti, contestando la mancata attribuzione dell’insegnamento di lingua inglese nel corso di laurea magistrale nell’ambito della programmazione didattica per l’anno accademico 2026/2027. Dopo il suo decesso, avvenuto il 24 agosto 2026, il difensore ha dichiarato di rinunciare al ricorso, sostenendo che la posizione dedotta era strettamente personale e che la procura, contenente il potere di rinunciare agli atti, conservava efficacia in forza del principio di ultrattività.
La decisione
Il TAR non ha accolto la rinuncia formulata dal difensore: il decesso della rappresentata, intervenuto dopo il conferimento della procura, ha estinto il potere rappresentativo, non essendovi più il soggetto nel cui nome e interesse l’attività processuale avrebbe dovuto essere compiuta. Ha quindi dato atto dell’interruzione del processo ai sensi dell’art. 79, comma 2, c.p.a., in relazione all’art. 300 c.p.c., a decorrere dalla dichiarazione del decesso resa dal procuratore costituito. Non è stata pronunciata una decisione sul merito del ricorso né regolata la sorte delle spese.
Norme richiamate
art. 79, comma 2, c.p.a.
all’inverarsi della morte di una delle parti - dichiarata, come nel caso di specie, dal procuratore costituito – deriva, ai sensi degli artt. 79, co. 2, cod. proc. amm. e 300 c.p.c., la pacifica interruzione del processo
La morte della parte, dichiarata in giudizio dal procuratore costituito, determina l’interruzione del processo ai sensi dell’art. 79, comma 2, c.p.a.
art. 300 c.p.c.
all’inverarsi della morte di una delle parti - dichiarata, come nel caso di specie, dal procuratore costituito – deriva, ai sensi degli artt. 79, co. 2, cod. proc. amm. e 300 c.p.c., la pacifica interruzione del processo
La morte della parte dichiarata dal procuratore costituito comporta l’interruzione del processo secondo la disciplina richiamata dall’art. 300 c.p.c., applicabile in coordinamento con l’art. 79, comma 2, c.p.a.
Massime di principio
- La morte della parte intervenuta dopo il conferimento della procura estingue il potere rappresentativo del difensore, poiché viene meno il soggetto nel cui nome e nel cui interesse l’attività processuale dovrebbe essere svolta; il difensore non può quindi compiere, dopo il decesso, atti dispositivi del giudizio in forza della procura precedentemente rilasciata.
- Quando la morte di una parte è dichiarata in giudizio dal procuratore costituito, ne consegue l’interruzione del processo ai sensi dell’art. 79, comma 2, c.p.a., in coordinamento con l’art. 300 c.p.c.
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