Cassazione Civile, Ordinanza n. 21105/2022 del 04/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto del perfezionamento della definizione agevolata della controversia tributaria e ha dichiarato estinto il processo per cessazione della materia del contendere. Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119/2018.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'IVA per l'anno 2004 e le correlate sanzioni. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso, mentre la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate. La contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi. Nel corso del giudizio di legittimità, la società ha chiesto la sospensione e poi la trattazione della causa per far dichiarare la cessazione della materia del contendere, deducendo di essersi avvalsa della definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 119/2018, avendo depositato la relativa domanda e la prova del pagamento dell'importo dovuto. Anche l'Agenzia ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio, dando atto del perfezionamento della definizione.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
La definizione agevolata della controversia, una volta perfezionata con domanda e pagamento, determina l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
legge 17 dicembre 2018, n. 136
Norma di conversione del d.l. n. 119/2018 richiamata quale base della definizione agevolata.
art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
Viene richiamato per la richiesta di fissazione dell'udienza finalizzata a ottenere la declaratoria di estinzione del processo.
Massime di principio
- Quando la controversia tributaria viene definita tramite la procedura agevolata prevista dalla legge e risulta perfezionata con la presentazione della domanda e il pagamento dell'importo dovuto, il giudizio pendente deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- L'estinzione del processo per definizione agevolata opera anche in sede di legittimità, ove emerga il perfezionamento della definizione e vi sia corrispondente richiesta delle parti o comunque riscontro processuale del pagamento.
- In caso di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere conseguente a definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata dalla legge.
- La declaratoria di estinzione rende superfluo l'esame dei motivi di ricorso originariamente proposti contro la sentenza di merito.
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