Accordo 27299 del 14/09/2026
Accordo internazionale relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore (Ginevra, 20/3/58).Supplemento 10 alla Serie 07 di Emendamenti al Regolamento 48"Prescrizioni uniformi relative alla omologazione dei veicoli per quanto concerne l’installazione dei dispositivi diilluminazione e segnalazione luminosa".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Direzione generale per la motorizzazione comunica agli uffici competenti e agli operatori del settore che il 2 ottobre 2026 entrerà in vigore il supplemento 10 alla serie 07 di emendamenti al Regolamento n. 48, adottato nell’ambito dell’Accordo internazionale di Ginevra del 20 marzo 1958. L’emendamento riguarda le prescrizioni uniformi per l’omologazione dei veicoli relativamente all’installazione dei dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa. Trattandosi di un supplemento, non sarà necessario aggiornare l’indicazione della serie di emendamenti nel numero di omologazione.
Comunicazione dell’entrata in vigore del supplemento 10 alla serie 07 di emendamenti al Regolamento ONU n. 48 sull’installazione dei dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa dei veicoli.
Entrata in vigore del supplemento al Regolamento ONU n. 48
La comunicazione, emanata il 14 settembre 2026 dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, informa gli uffici della motorizzazione, le amministrazioni territoriali competenti, l’Ufficio Registro Automezzi della Repubblica di San Marino e le principali associazioni della filiera automobilistica dell’entrata in vigore di un emendamento al Regolamento ONU n. 48.
Parti e destinatari
L’atto proviene dal Dipartimento per i trasporti e la navigazione, Direzione generale per la motorizzazione, Divisione 2 – Normative ed Accordi Internazionali. Sono coinvolti, quali destinatari istituzionali, le Direzioni generali territoriali, gli uffici della motorizzazione, i CPA e i C.S.R.P.A.D., oltre alle strutture della motorizzazione delle Regioni e Province autonome indicate nella comunicazione. L’atto è trasmesso anche all’Ufficio di Gabinetto del Ministro, al Dipartimento per i trasporti e la navigazione e alle associazioni rappresentative dei costruttori di veicoli, dei produttori di componenti, degli operatori del settore automotive, dei combustibili e dei trasporti.
Base internazionale e oggetto
Il riferimento è l’Accordo internazionale relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione e al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore, concluso a Ginevra il 20 marzo 1958. Nell’ambito di tale Accordo, la comunicazione riguarda il Regolamento ONU n. 48, recante prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto concerne l’installazione dei dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa.
Emendamento e decorrenza
Facendo seguito alla precedente comunicazione MIT prot. n. 13197 del 29 aprile 2026, la Direzione generale comunica che il supplemento 10 alla serie 07 di emendamenti al Regolamento n. 48 entrerà in vigore il 2 ottobre 2026. Il testo dell’emendamento è indicato con il riferimento ECE/TRANS/WP29/2026/31 ed è disponibile in lingua inglese sul sito UNECE, nella sezione relativa alle riunioni e ai documenti della sessione di marzo 2026.
Conseguenze per l’omologazione
La comunicazione evidenzia che l’intervento normativo ha natura di supplemento alla serie 07 di emendamenti. Di conseguenza, l’entrata in vigore non richiede l’aggiornamento dell’indicazione della serie di emendamenti riportata nel numero di omologazione. Restano quindi ferme, sotto questo specifico profilo, le modalità di identificazione dei numeri di omologazione già disciplinate dal Regolamento n. 48.
Paesi adottanti il Regolamento n. 48
Alla data della comunicazione, risultano adottanti il Regolamento n. 48 i seguenti Paesi e soggetti, identificati dai relativi codici di omologazione:
- E 1 Germania; E 2 Francia; E 3 Italia; E 4 Paesi Bassi; E 5 Svezia; E 6 Belgio; E 7 Ungheria; E 8 Repubblica Ceca; E 9 Spagna; E 10 Serbia.
- E 11 Regno Unito; E 12 Austria; E 13 Lussemburgo; E 16 Norvegia; E 17 Finlandia; E 18 Danimarca; E 19 Romania; E 20 Polonia; E 21 Portogallo; E 22 Federazione Russa.
- E 23 Grecia; E 24 Irlanda; E 25 Croazia; E 26 Slovenia; E 27 Slovacchia; E 28 Bielorussia; E 29 Estonia; E 30 Repubblica Moldova; E 31 Bosnia ed Erzegovina; E 32 Lettonia.
- E 34 Bulgaria; E 36 Lituania; E 37 Turchia; E 40 Macedonia del Nord; E 42 Unione Europea; E 43 Giappone; E 44 Uzbekistan; E 45 Australia; E 46 Ucraina.
- E 49 Cipro; E 50 Malta; E 52 Malesia; E 54 Albania; E 55 Armenia; E 56 Montenegro; E 57 San Marino; E 60 Georgia; E 62 Egitto; E 63 Nigeria; E 64 Pakistan; E 65 Uganda; E 66 Filippine; E 68 Kirghizistan.
Rilevanza operativa
Gli uffici della motorizzazione e gli organismi tecnici devono tenere conto della decorrenza del supplemento nelle procedure di omologazione e nei controlli di conformità relativi ai dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa dei veicoli. Per costruttori, importatori e operatori della filiera, il principale effetto comunicato consiste nell’adeguamento alle prescrizioni del supplemento a decorrere dal 2 ottobre 2026, senza necessità di modificare, per tale ragione, l’indicazione della serie di emendamenti nel numero di omologazione.
Punti principali
Parti e destinatari
L’atto è emanato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti e la navigazione, Direzione generale per la motorizzazione – Divisione 2. È indirizzato alle Direzioni generali territoriali, agli uffici della motorizzazione e agli organismi tecnici competenti, nonché alle amministrazioni territoriali, all’Ufficio Registro Automezzi della Repubblica di San Marino e, per conoscenza, alle associazioni rappresentative dei costruttori, degli operatori e della filiera automotive.
Accordo internazionale e regolamento interessato
L’atto riguarda l’Accordo internazionale di Ginevra del 20 marzo 1958 relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione e al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore. Il regolamento interessato è il Regolamento ONU n. 48, relativo all’installazione dei dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa.
Entrata in vigore dell’emendamento
Il supplemento 10 alla serie 07 di emendamenti al Regolamento n. 48 entrerà in vigore il 2 ottobre 2026. Il testo dell’emendamento è identificato dal documento ECE/TRANS/WP29/2026/31.
Effetti sul numero di omologazione
La Direzione generale precisa che, trattandosi di un supplemento, l’entrata in vigore non comporta l’aggiornamento dell’indicazione della serie di emendamenti riportata nel numero di omologazione.
Paesi adottanti
Sono elencati i Paesi e le organizzazioni adottanti il Regolamento n. 48, con i relativi codici E, tra cui Italia (E 3), Unione europea (E 42), Stati membri europei e altri Paesi aderenti all’Accordo.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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