Cassazione Civile, Ordinanza n. 18431/2026 del 08/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 2002 nei confronti di una società poi incorporata in successive società, con recupero a tassazione di maggiori IRES, IRAP e IVA. L’accertamento riguardava, in sintesi: campionature gratuite ritenute indebitamente non fatturate; differenze negative tra inventario fisico e contabile di magazzino; costi ritenuti indeducibili per difetto di competenza o di inerenza; IVA indebitamente detratta su prestazioni che l’Ufficio riteneva rese in regime di collaborazione coordinata e continuativa. La CTP aveva accolto solo un rilievo marginale; la CTR, in sede di gravame e poi dopo cassazione con rinvio per motivazione apparente, aveva accolto l’appello dell’Amministrazione e rigettato quello incidentale della contribuente. Nel ricorso per cassazione la società deduceva: 1) motivazione apparente e violazione dei canoni di motivazione; 2) omesso esame di fatti decisivi in relazione alla documentazione prodotta per giustificare le differenze di magazzino; 3) omessa pronuncia sul recupero a tassazione delle cessioni di campionature gratuite; 4) omessa pronuncia sull’indeducibilità dei costi per materie prime; 5) omessa pronuncia sull’indeducibilità dei costi per servizi; 6) omessa pronuncia sull’indetraibilità IVA relativa al riaddebito di costi per compensi professionali; 7) omessa pronuncia sul recupero a tassazione dell’IVA collegata sia alle campionature gratuite sia alle differenze inventariali; 8) violazione delle norme sul reddito d’impresa per la mancata deduzione delle quote di ammortamento di macchinari concessi in comodato gratuito a clienti. La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi, fondati i motivi terzo, quarto, quinto e sesto, parzialmente fondato il settimo solo quanto all’IVA sulle campionature gratuite, e fondato l’ottavo.
La decisione
La Corte ha accolto il terzo, il quarto, il quinto, il sesto e l’ottavo motivo di ricorso, ha accolto parzialmente il settimo motivo limitatamente all’IVA dovuta per la cessione delle campionature gratuite, e ha rigettato il primo e il secondo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata nei limiti dei motivi accolti con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese. In motivazione la Corte ha chiarito che: la CTR aveva motivato in modo sufficiente sul tema della presunzione di cessione e della documentazione inidonea a vincerla; l’omesso esame di documenti non integra di per sé il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c.; vi era invece totale omissione di pronuncia su alcuni capi autonomi dell’appello, con conseguente nullità della sentenza; e, quanto all’ammortamento dei beni concessi in comodato, la sola circostanza del comodato gratuito ai clienti non esclude la strumentalità fiscale se i beni concorrono al programma economico dell’impresa e allo sviluppo dei rapporti commerciali.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
impone al giudice di pronunciarsi su tutte le domande e i motivi devoluti; l’omessa pronuncia su capi autonomi determina nullità della sentenza.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la motivazione deve essere intelligibile e non meramente apparente; la sua mancanza o apparenza integra nullità.
art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 546/1992
nel processo tributario la sentenza deve contenere la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione.
art. 24 Cost.
richiamato insieme all’art. 111 Cost. a sostegno dell’esigenza di una decisione motivata e comprensibile.
art. 111, comma 6, Cost.
la motivazione deve raggiungere il minimo costituzionale; la motivazione apparente è nulla.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per omessa pronuncia o motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
dopo la riforma del 2012 riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la rivalutazione delle prove.
art. 53 d.P.R. 633/1972
richiamato come fonte della presunzione di cessione dei beni, poi sostanzialmente sostituita dalla disciplina del d.P.R. 441/1997.
d.P.R. 441/1997
disciplina le presunzioni di cessione e le modalità documentali per superarle, anche nelle ipotesi di prodotti difettosi o scartati.
art. 102, comma 1, d.P.R. 917/1986
"Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene"
la strumentalità fiscale non richiede che il bene sia usato direttamente nella produzione interna o sia collocato presso l’imprenditore; è sufficiente che sia inserito, anche tramite comodato a terzi, nel programma economico dell’impresa e concorra alla produzione di utili.
art. 75, comma 5, d.P.R. 917/1986
richiamato in chiave di principio di inerenza, secondo cui i costi sono deducibili se riferiti ad attività o beni da cui derivano proventi imponibili.
art. 109, comma 5, d.P.R. 917/1986
richiamato come disciplina attuale del principio di inerenza e della deducibilità dei costi collegati all’attività d’impresa.
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo quando manchi del tutto o sia meramente assertiva e incomprensibile; non è sufficiente che sia sintetica o che non confuti analiticamente ogni deduzione di parte.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. dopo la riforma del 2012 non consente di ottenere una rivalutazione complessiva delle prove, ma solo di censurare l’omesso esame di un fatto storico decisivo specificamente indicato.
- L’omessa pronuncia sussiste quando il giudice non decide su un motivo autonomo di impugnazione; non può essere sanata dal generico esito complessivo della causa se manca una statuizione o una motivazione riconoscibile sul singolo capo.
- In tema di presunzione di cessione dei beni, la prova contraria richiede il rispetto della documentazione e dell’iter amministrativo previsti dalla disciplina speciale; una perizia di parte, da sola, può essere ritenuta insufficiente.
- Ai fini della deducibilità fiscale delle quote di ammortamento, la nozione di bene strumentale è ampia: possono essere dedotti anche beni concessi in comodato a terzi se risultano funzionali, in modo concreto, al programma economico dell’impresa e al conseguimento di utili, pur non essendo impiegati in una produzione esternalizzata in senso stretto.
- Il principio di inerenza va verificato in concreto e può ricomprendere costi o beni non direttamente produttivi ma idonei a favorire lo sviluppo commerciale e la diffusione dei prodotti dell’impresa.
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