Circolare numero 154 del 13-9-2000
Decreto interministeriale 17 agosto 2000 : estensione all'anno 2000 della riduzione contributiva per il settore edile introdotta dall’art. 29, c. 2, della legge 8 agosto 1995, n. 341. Istruzioni operative.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la proroga, per l’anno 2000, della riduzione contributiva prevista per l’edilizia e le modalità per recuperare i maggiori contributi versati. Conferma la misura dell’11,50%, individua i datori di lavoro e gli operai ammessi al beneficio, indica le condizioni di accesso e i casi di esclusione, e fornisce istruzioni per la compilazione del mod. DM10/2 e per la regolarizzazione dei periodi pregressi dal 1° gennaio 2000. Viene inoltre richiamato l’obbligo di acquisire la dichiarazione della Cassa edile attestante i versamenti dell’anno precedente.
Proroga per il 2000 della riduzione contributiva dell’11,50% per il settore edile e istruzioni operative per il recupero dei contributi
Proroga della riduzione contributiva per il settore edile nel 2000
La circolare fornisce le istruzioni applicative relative alla proroga, per l’anno 2000, della riduzione contributiva prevista per il settore edile. Il beneficio, originariamente introdotto dalla legge n. 341/1995, è stato confermato dal decreto interministeriale 17 agosto 2000 nella misura dell’11,50% ed è fruibile con decorrenza 1° gennaio 2000 fino al 31 dicembre 2000.
Ambito di applicazione soggettivo
L’agevolazione riguarda i datori di lavoro che esercitano attività edile individuate dai codici ISTAT 1991 da 45.1 a 45.45.2. La riduzione si applica esclusivamente agli operai occupati con orario di lavoro di 40 ore settimanali; pertanto, non spetta ai lavoratori assunti con contratto part-time.
Presupposti e condizioni per la fruizione
La circolare richiama le condizioni previste per gli sgravi nel Mezzogiorno di cui all’art. 6, commi da 9 a 13, della legge n. 389/1989, incluse le regole in tema di retribuzione imponibile previste dal comma 1 del medesimo articolo. La riduzione contributiva è inoltre cumulabile con lo sgravio capitario ex art. 4, comma 17, della legge n. 449/1997, come rimodulato dall’art. 3, comma 4, della legge n. 448/1998.
Casi di esclusione
Il beneficio non compete per i lavoratori che già beneficiano di altre agevolazioni contributive. In particolare, la circolare esclude i lavoratori assunti dalle liste di mobilità, quelli con contratto di formazione-lavoro, quelli per i quali opera lo sgravio totale decennale ex art. 14 della legge n. 183/1976 (per le imprese artigiane) e quelli per i quali trovano applicazione lo sgravio totale annuale o triennale ai sensi dell’art. 4, comma 21, della legge n. 449/1997 e dell’art. 3 della legge n. 448/1998.
Adempimenti verso le Casse edili
Con riferimento all’obbligo di denuncia dei lavoratori alle Casse edili previsto dall’art. 29, comma 3, del D.L. n. 244/1995 convertito nella legge n. 341/1995, le Sedi devono acquisire dalle imprese la dichiarazione rilasciata dalla Cassa edile competente, attestante che nell’anno solare precedente l’impresa ha effettuato i versamenti dovuti. La dichiarazione deve essere presentata entro il 31 dicembre dell’anno in corso. In caso di omessa denuncia o omesso versamento si applica la disciplina del citato art. 29, comma 3.
Determinazione della contribuzione e aggiornamento delle aliquote
Ai fini del calcolo della riduzione, le aliquote contributive devono essere commisurate alle misure vigenti dal 1° gennaio 2000 per i settori Industria e Artigianato. La circolare ricorda, in particolare, che dal 1° gennaio 2000 sono soppressi i contributi Asili nido (0,10%), Enaoli (0,16%) e Tbc, e che dal 1° luglio 2000 l’art. 49 della legge n. 488/1999 ha ridotto di 0,20 punti percentuali gli oneri contributivi per maternità a carico dei datori di lavoro, misura valida fino al 2001.
Modalità operative e compilazione del mod. DM10/2
Il riconoscimento del beneficio avviene tramite la procedura di controllo sulla base dei codici statistico-contributivi e dei codici di autorizzazione già attribuiti alle aziende. Per la compilazione del mod. DM10/2 non sono previste innovazioni nei quadri B-C: i datori di lavoro devono determinare i contributi dovuti sull’intera aliquota, senza applicare la riduzione, e indicare l’importo spettante in un rigo bianco del quadro D con la dicitura "RID. ART. 29, c2 DL244/95" e il codice "L206".
Recupero dei periodi pregressi
I datori di lavoro aventi titolo possono effettuare il conguaglio della riduzione relativa ai periodi decorrenti dal 1° gennaio 2000 con una delle denunce contributive aventi scadenza il giorno 16 del terzo mese successivo alla data di emanazione della circolare, secondo quanto previsto dalla deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993. In tale ipotesi, l’importo riferito ai mesi già trascorsi va riportato nel quadro D con la dicitura "ARR. RID. ART. 29, c2 DL 244/95" e il codice "L207".
Rettifiche e controlli
Le eventuali note di rettifica generate dalla procedura DM10/2 in relazione a tale agevolazione devono essere annullate dalle Sedi, previa verifica della correttezza dell’importo della riduzione contributiva applicata.
Punti principali
Proroga e misura del beneficio
Il decreto interministeriale 17 agosto 2000 ha prorogato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000 la riduzione contributiva per il settore edile già prevista dall’art. 29, comma 2, della legge n. 341/1995. La misura del beneficio resta confermata all’11,50% della contribuzione a carico dei datori di lavoro, con esclusione della quota di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Soggetti beneficiari e lavoratori interessati
L’agevolazione spetta ai datori di lavoro che esercitano attività edile individuate dai codici ISTAT 1991 da 45.1 a 45.45.2. Il beneficio è applicabile solo agli operai occupati con orario di lavoro di 40 ore settimanali e non compete per i rapporti a tempo parziale.
Condizioni di accesso e cumulo con altri sgravi
La fruizione è subordinata al rispetto delle condizioni previste per gli sgravi nel Mezzogiorno dall’art. 6, commi 9-13, della legge n. 389/1989, compresa la disciplina della retribuzione imponibile di cui al comma 1. La riduzione si cumula con lo sgravio capitario ex art. 4, comma 17, della legge n. 449/1997, come rimodulato dall’art. 3, comma 4, della legge n. 448/1998.
Esclusioni
Il beneficio non spetta per i lavoratori che già godono di altre agevolazioni contributive, e in particolare per assunzioni da liste di mobilità, contratti di formazione-lavoro, lavoratori cui si applica lo sgravio totale decennale ex art. 14 della legge n. 183/1976 (per le imprese artigiane) e lavoratori cui si applica lo sgravio totale annuale o triennale ex art. 4, comma 21, della legge n. 449/1997 e art. 3 della legge n. 448/1998.
Obblighi verso le Casse edili
In relazione all’obbligo di denuncia dei lavoratori alle Casse edili previsto dall’art. 29, comma 3, del D.L. n. 244/1995 convertito nella legge n. 341/1995, le Sedi devono acquisire dalle imprese una dichiarazione della Cassa edile competente che attesti i versamenti dovuti nell’anno solare precedente. La dichiarazione va prodotta entro il 31 dicembre dell’anno in corso. In caso di omessa denuncia o omesso versamento si applica la disposizione del medesimo art. 29, comma 3.
Contributi e aliquote da considerare nel calcolo
Ai fini del calcolo della riduzione, le aliquote contributive devono essere commisurate alle misure in vigore dal 1° gennaio 2000 per i settori Industria e Artigianato. La circolare ricorda che dal 1° gennaio 2000 sono soppressi i contributi Asili nido (0,10%), Enaoli (0,16%) e Tbc, e che dal 1° luglio 2000 la legge n. 488/1999 ha ridotto di 0,20 punti percentuali gli oneri contributivi per maternità a carico dei datori di lavoro fino al 2001.
Modalità di esposizione nel mod. DM10/2
Il riconoscimento del beneficio avviene automaticamente tramite la procedura di controllo, sulla base dei codici statistico-contributivi e dei codici di autorizzazione già attribuiti alle aziende. Nei quadri B-C del mod. DM10/2 non vi sono variazioni: i datori di lavoro devono calcolare i contributi dovuti sull’intera aliquota senza riduzione e indicare poi, in un rigo bianco del quadro D, l’importo della riduzione spettante con la dicitura "RID. ART. 29, c2 DL244/95" e il codice "L206".
Regolarizzazione dei periodi pregressi
I datori di lavoro aventi diritto possono conguagliare la riduzione relativa ai periodi decorrenti dal 1° gennaio 2000 con una denuncia contributiva avente scadenza il giorno 16 del terzo mese successivo alla data di emanazione della circolare, secondo quanto previsto dalla deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993. In tal caso l’importo dei mesi pregressi va esposto nel quadro D con la dicitura "ARR. RID. ART. 29, c2 DL 244/95" e il codice "L207".
Gestione delle note di rettifica
Le eventuali note di rettifica emesse dalla procedura DM10/2 per tale titolo devono essere annullate dalle Sedi, dopo verifica della correttezza dell’ammontare della riduzione contributiva operata.
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