Ordinanza n. 3633/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: a) del permesso di costruire n. 20/2024 - protocollo n. 48137 del 14 giugno 2024, rilasciato dalla Città di Portici in favore della Città Metropolitana di Napoli - Area Scuole per la “realizzazione, in un’area attualmente destinata a parcheggio dell’IIS Carlo Levi, di una palestra con basamento in muratura e copertura a padiglione in legno lamellare e pannelli con affiancamento di due blocchi spogliatoio e realizzazione di un parcheggio a raso con moduli salvaprato”; b) dell’autorizzazione paesaggistica n. 52/2019 - protocollo n. 80973 del 6 dicembre 2019, rilasciata dalla Città di Portici in favore della Città Metropolitana di Napoli - Area Scuole; c) del “parere favorevole con prescrizione”, ai sensi dell’articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004 prot. n. 18542 del 4 dicembre 2019, rilasciato dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli; d) quatenus opus, del P.T.P. dei Comuni Vesuviani di cui al D.M. del 4 luglio 2002, del P.U.C. della Città di Portici approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 83 del 28 dicembre 2021, del R.U.E. della Città di Portici, del D.M. n. 1479/30 del 4 ottobre 1961, se e in quanto interpretati in modo da ledere diritti e interessi degli odierni ricorrenti; e) di ogni altro atto e/o provvedimento, anche se di data ed estremi sconosciuti, presupposto, connesso o comunque conseguenziale agli atti gravati in via principale, se ritenuto idoneo a ledere diritti ed interessi della parte ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: permesso di costruire per la realizzazione di una palestra scolastica e di un parcheggio a raso, autorizzazione paesaggistica e parere paesaggistico della Soprintendenza
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Portici alla Città Metropolitana di Napoli per la realizzazione di una palestra presso l’Istituto di Istruzione Superiore Carlo Levi, con annessi blocchi spogliatoio e parcheggio a raso. Sono stati altresì impugnati l’autorizzazione paesaggistica comunale, il parere favorevole con prescrizione della Soprintendenza e, in via eventuale, gli strumenti urbanistici e paesaggistici presupposti, nella misura in cui ritenuti lesivi. Con una precedente ordinanza istruttoria, il Tribunale aveva disposto una verificazione in contraddittorio per accertare l’altezza delle opere, l’altezza media degli edifici circostanti, la volumetria assentibile, la collocazione del parcheggio e l’eventuale esecuzione di sbancamenti. Il verificatore ha successivamente chiesto di avvalersi di tecnici specializzati in rilievi topografici georeferenziati, anche mediante teodolite di precisione e droni, nonché l’autorizzazione a contrattualizzare tali ausiliari e la corresponsione di un ulteriore anticipo.
La decisione
Il Tribunale non ha definito il merito della controversia. Ha ritenuto necessario e ammissibile l’ausilio dei tecnici specializzati individuati dal verificatore, autorizzandolo a procedere alle attività tecniche e cartografiche richieste per completare la verificazione. Ha disposto inoltre il versamento di un ulteriore anticipo di euro 1.830,00, comprensivo di IVA, ponendolo provvisoriamente a carico della parte ricorrente. La trattazione del merito, già fissata al 24 settembre 2026, è stata rinviata all’udienza pubblica del 5 novembre 2026. L’ordinanza è stata dichiarata da comunicarsi alle parti e al verificatore.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
Richiamato tra le norme processuali applicabili agli incombenti istruttori, senza ulteriore specificazione nel testo.
art. 66 c.p.a.
Costituisce la base normativa della verificazione disposta dal Tribunale e dell’autorizzazione al verificatore ad avvalersi di tecnici specializzati.
art. 67 c.p.a.
Richiamato tra le norme processuali applicabili, senza ulteriore specificazione nel testo.
Massime di principio
- Nell’ambito di una verificazione disposta dal giudice amministrativo, il verificatore può essere autorizzato ad avvalersi di tecnici specializzati quando l’accertamento richiede competenze o strumentazioni tecniche ulteriori, purché tali ausili siano funzionali agli specifici quesiti istruttori.
- Le spese necessarie per l’espletamento della verificazione possono essere anticipate provvisoriamente dalla parte ricorrente, ferma la definizione finale dell’onere delle spese all’esito del giudizio.
- Quando gli accertamenti istruttori non sono ancora completati, il giudice può rinviare la trattazione del merito a una successiva udienza pubblica senza definire le domande di annullamento o cautelari.
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