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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21558/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Ministero della Giustizia impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila che aveva autorizzato videochiamate tra il ricorrente (Antonio Madonia) e il fratello Giuseppe, entrambi sottoposti al regime differenziato ex art. 41-bis. Il ricorso articolava due motivi principali: 1) violazione di legge (art. 69, comma 6, lett. b), ord. pen.) per avere il Tribunale in pratica ignorato il parere contrario, seppur non vincolante, della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA), la quale aveva segnalato esigenze di sicurezza derivanti da recenti operazioni di polizia e procedimenti penali in corso riguardanti la cosca di appartenenza; 2) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con addebito al Tribunale di sindacare irragionevolmente la valutazione discrezionale dell'Amministrazione penitenziaria e di non aver effettuato un corretto bilanciamento tra il diritto all'affettività del detenuto e le esigenze di sicurezza. Il DAP sosteneva che, dato il ruolo apicale dei fratelli e l'elevato rischio di scambio di messaggi criptici in colloqui visivi, tali contatti dovessero essere vietati o sottoposti a più approfondita valutazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila per nuovo giudizio. La Corte ha rilevato che il Tribunale non ha valutato adeguatamente le esigenze di sicurezza indicate dalla DDA, tra cui operazioni di polizia e procedimenti in corso, né ha effettuato un effettivo bilanciamento tra il diritto all'affettività del detenuto e le esigenze di sicurezza pubblica. In particolare la Cassazione ha osservato che: a) la caratura criminale dei detenuti e la situazione esterna della cosca possono rendere attuale e concreto il rischio che colloqui visivi consentano lo scambio di messaggi criptici utili alla riorganizzazione dell'associazione; b) il Tribunale non poteva limitarsi a rilevare l'assenza di anomalie nei colloqui precedenti senza valutare l'attualità della pericolosità; c) il parere della DDA, pur non vincolante, deve essere autonomamente esaminato e considerato nell'operazione di bilanciamento. La decisione rinvia il giudizio affinché il Tribunale esegua una valutazione libera ma conforme ai principi indicati dalla Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 41-bis ord. pen. (regime penitenziario differenziato)

    Il regime speciale limita i contatti per evitare che detenuti appartenenti alla stessa organizzazione mafiosa comunichino messaggi criptici; il diritto all'affettività può sussistere anche con familiari sottoposti al medesimo regime, ma è subordinato a un bilanciamento concreto con le esigenze di sicurezza.

  • art. 69, comma 6, lett. b) ord. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente per censurare la decisione che non ha adeguatamente considerato il parere amministrativo e gli elementi di rischio; la Corte richiede che il giudice di merito valuti correttamente tali elementi nel bilanciamento.

  • Circolare DAP del 2 ottobre 2017

    La Corte ricorda che, ai fini dell'ammissione a colloqui telefonici o video con altri familiari ristretti, va tenuto conto degli elementi ostativi segnalati dal parere non vincolante della DDA; il giudice deve esaminarne il contenuto e motivare la propria autonoma valutazione.

Massime di principio

  • Il diritto all'affettività del detenuto sottoposto a 41-bis può concorrere a giustificare colloqui visivi anche con familiari anch'essi in 41-bis, ma sempre soggetto a un bilanciamento concreto con le esigenze di sicurezza pubblica.
  • Il parere della DDA, pur non vincolante, deve essere attentamente esaminato e motivatamente valorizzato o confutato dal giudice: non può essere semplicemente 'obliterato'.
  • Nella valutazione vanno considerate non solo le condotte osservate nei colloqui precedenti, ma anche la caratura criminale dei detenuti e la situazione esterna (operazioni di polizia, processi in corso) che possono aumentare il rischio di scambi pericolosi.
  • La mera assenza di comportamenti sospetti in colloqui passati non esclude la possibilità di pericoli futuri; il giudice deve indicare specifiche ragioni per autorizzazioni ripetute o frequenti.
  • Il giudice non deve sostituirsi arbitrariamente alla discrezionalità dell'Amministrazione, ma ha il dovere di compiere un bilanciamento autonomo, motivato e coerente tra diritti del detenuto e esigenze di sicurezza.
  • Se si autorizzano colloqui, la decisione deve contenere motivazioni che giustifichino la frequenza e la tempistica degli incontri e che affrontino i rischi indicati dalla DDA, eventualmente prescrivendo misure attenuanti o controlli specifici.
  • In casi di membri apicali di associazioni mafiose la soglia di cautela è più elevata: è necessaria una valutazione particolarmente approfondita e aggiornata degli elementi di pericolo concreti e attuali.

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