Sentenza del 17/07/2015 n. 15016 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia relativa all'ICI 1998, contestando: l'assoggettamento a imposizione separata di due unità immobiliari successivamente accorpate; l'imposizione autonoma su un box auto che egli riteneva pertinenza dell'abitazione, pur essendo accatastato separatamente e ubicato in una via diversa; e l'insufficienza della motivazione della sentenza. I primi due motivi riguardavano la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, mentre il terzo denunciava un vizio motivazionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso. I primi due motivi erano formulati tramite quesiti astratti, circolari e non collegati alla concreta ratio decidendi della sentenza impugnata; il terzo motivo non conteneva la necessaria sintesi del fatto controverso e decisivo, richiesta dall'art. 366-bis c.p.c. applicabile ratione temporis. Il contribuente è stato inoltre condannato a rimborsare al Comune di Taranto le spese processuali, liquidate in 500 euro, oltre spese forfetarie e accessori di legge.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 4
in relazione agli immobili diversi da quelli indicati nel comma 3, per i quali siano intervenute variazioni permanenti dovute ad accorpamento di più unità immobiliari
La questione prospettata dal contribuente riguardava il criterio di determinazione della base imponibile dopo l'accorpamento di più unità immobiliari. Tuttavia, la Corte non ha esaminato nel merito la questione, poiché il quesito formulato era astratto e non criticava specificamente la motivazione della CTR, fondata sul mancato tempestivo aggiornamento catastale.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lettera a)
la pertinenza costituisce parte integrante dell'immobile ai fini del calcolo e del versamento dell'imposta comunale sugli immobili
La qualificazione di un immobile come pertinenza deve essere valutata in concreto. Nel caso esaminato, la CTR aveva valorizzato l'accatastamento autonomo del box, la sua consistenza, la possibile autonoma commerciabilità e la diversa ubicazione rispetto all'abitazione. La Cassazione non ha deciso definitivamente la questione, dichiarando il motivo inammissibile per genericità.
Art. 366-bis c.p.c.
il quesito che lo termina è astratto e circolare
Nel regime processuale applicabile al ricorso, i motivi di violazione di legge dovevano concludersi con un quesito specifico, pertinente alla concreta controversia e diretto a censurare la ratio decidendi. Per i vizi di motivazione era invece necessaria una precisa sintesi del fatto controverso e decisivo. La mancanza di tali requisiti comportava l'inammissibilità del motivo.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione di norme di diritto
È la disposizione processuale invocata per denunciare la violazione della normativa ICI, ma i relativi motivi sono stati dichiarati inammissibili per la formulazione inadeguata dei quesiti.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio
La censura motivazionale non è stata esaminata perché il ricorso non conteneva la sintesi del fatto controverso e decisivo richiesta dall'art. 366-bis c.p.c.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è sufficiente formulare una domanda giuridica astratta: il motivo deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata e spiegare perché essa violi la norma invocata.
- Quando si contestano accorpamenti o fusioni di unità immobiliari ai fini tributari, è essenziale documentare il tempestivo aggiornamento catastale e il momento in cui la variazione è divenuta fiscalmente rilevante. Una sanatoria edilizia, da sola, non sostituisce necessariamente gli adempimenti catastali e dichiarativi.
- La qualificazione di un box come pertinenza non dipende esclusivamente dalla destinazione soggettiva impressa dal proprietario. Devono essere valutati anche elementi oggettivi quali l'autonomia catastale, la collocazione, la concreta possibilità di godimento separato e l'autonoma commerciabilità.
- Un box situato in una via diversa dall'abitazione può essere ritenuto non pertinenziale se le circostanze concrete indicano una separata autonomia funzionale o commerciale; la valutazione deve comunque essere specificamente motivata.
- Nel ricorso per cassazione, i vizi formali nella formulazione dei motivi possono impedire qualsiasi esame del merito, anche quando la questione sostanziale potrebbe essere astrattamente fondata.
- La parte il cui ricorso viene dichiarato inammissibile è normalmente condannata al pagamento delle spese processuali in favore della controparte.
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