Sentenza del 14/03/2017 n. 372 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
I.C.I. - imposta calcolata sul valore delle aree fabbricabili individuati nelle deliberazioni della Giunta Comunale - diritto al rimborso dell'imposta versata in eccedenza - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto alle società il diritto al rimborso dell'ICI versata in eccedenza. Secondo il Comune, l'imposta avrebbe dovuto essere calcolata sul valore venale delle aree fabbricabili in comune commercio e le deliberazioni della Giunta comunale avrebbero avuto soltanto funzione interna e presuntiva, senza vincolare i contribuenti. Il Comune ha inoltre sostenuto che il pagamento effettuato sulla base del prezzo di acquisto dimostrasse l'accettazione di tale valore da parte delle società e che queste ultime non avessero presentato la dichiarazione ICI. I contribuenti hanno contestato il diniego, sostenendo che il Comune avrebbe dovuto applicare il proprio regolamento, effettuare il confronto tra il valore dichiarato e quello stimato e motivare adeguatamente la risposta.
La decisione
Il ricorso del Comune è stato respinto e la sentenza di primo grado è stata confermata. Il giudice ha affermato che la richiesta di rimborso, prevista dalla legge e dal regolamento comunale, impone al Comune di rispondere e di motivare la decisione. Il Comune avrebbe dovuto confrontare il valore dichiarato con il valore medio risultante dalle deliberazioni comunali e comunicare l'esito del confronto anche quando il valore stimato fosse risultato inferiore o comunque discordante. Una delle domande era rimasta senza risposta, configurando un silenzio-rifiuto, mentre le altre erano state respinte con motivazioni generiche e senza prova di un'effettiva istruttoria. In assenza di tale confronto e di una motivazione adeguata, il valore da considerare ai fini ICI è stato individuato nel valore base stabilito dalla Giunta comunale. Il Comune è stato inoltre condannato al pagamento delle spese, liquidate in 800 euro oltre oneri di legge.
Norme richiamate
Art. 5 del Regolamento comunale ICI
Il valore calcolato con i metodi previsti rappresenta un valore medio da confrontare col valore dichiarato.
Il valore determinato dal Comune non è stato considerato automaticamente vincolante in ogni caso, ma costituisce il parametro medio che l'amministrazione deve confrontare con il valore dichiarato dal contribuente. Il confronto deve essere svolto e comunicato anche quando emerga una discordanza non sfavorevole al Comune.
Norme sull'ICI relative al valore venale delle aree fabbricabili
L'imposta ICI va calcolata in relazione al valore venale in comune commercio.
Il valore venale costituisce il criterio generale di determinazione dell'imposta. Tuttavia, nell'esaminare una domanda di rimborso, il Comune deve applicare il proprio regolamento, svolgere l'istruttoria e motivare specificamente il risultato del confronto con i valori stimati.
Disciplina del rimborso ICI prevista dalla legge e dal regolamento comunale
La presentazione di una domanda di rimborso tipizzata fa sorgere per il contribuente il diritto alla valutazione della richiesta e per il Comune l'obbligo di fornire una risposta espressa, completa e motivata. Il silenzio o una motivazione meramente apparente possono determinare l'illegittimità del diniego.
Massime di principio
- Quando un contribuente chiede il rimborso di un tributo locale, l'amministrazione deve esaminare concretamente la domanda, svolgere l'istruttoria prevista e fornire una risposta espressa e adeguatamente motivata.
- I valori fissati da una deliberazione comunale per le aree fabbricabili possono costituire parametri o valori medi di riferimento; il Comune non può ignorarli né applicarli automaticamente senza confrontarli con il valore dichiarato o con gli elementi disponibili.
- Un diniego di rimborso è illegittimo se si limita a richiamare in astratto il valore venale o la funzione interna delle delibere, senza indicare quale valore sia stato confrontato, quale risultato sia emerso e perché il rimborso debba essere negato.
- In caso di omessa dichiarazione tributaria, il Comune può mantenere i propri poteri di accertamento nei termini previsti, ma ciò non lo esonera dall'obbligo di istruire e motivare una successiva domanda di rimborso.
- Se l'amministrazione non dimostra di avere effettuato il necessario confronto istruttorio e il diniego è privo di motivazione effettiva, il giudice può valorizzare il parametro comunale di base e riconoscere il rimborso dell'eccedenza.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 14 mar 2017Sentenza del 14/03/2017 n. 12160 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 14 mar 2017Sentenza del 14/03/2017 n. 23 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
- Sentenza · 14 mar 2017Sentenza del 14/03/2017 n. 66 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
- Sentenza · 14 mar 2017Sentenza del 14/03/2017 n. 68 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
- Sentenza · 14 mar 2017Sentenza del 14/03/2017 n. 75 - Comm. Trib. Prov. Lecco
- Sentenza · 14 mar 2017Sentenza del 14/03/2017 n. 125 - Comm. Trib. Prov. Imperia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →