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Circolare

Circolare numero 45 del 25-3-2009

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna, per il 2009, i parametri di calcolo dei contributi volontari sulla base della variazione ISTAT dei prezzi al consumo (+3,20%), fissando minimali, massimali, fasce di retribuzione e aliquote per i lavoratori dipendenti non agricoli e per alcune gestioni speciali. Fornisce inoltre chiarimenti su stagionali, temporanei, intermittenti e sulla compatibilite0 tra versamenti volontari e lavoro part-time, oltre a ribadire i coefficienti di riparto dei contributi volontari nel FPLD e a riportare l allegato con le classi di contribuzione e la retribuzione media settimanale imponibile.

Contributi volontari per l9anno 2009

Contributi volontari per l 2009

La circolare definisce i parametri aggiornati per il calcolo dei contributi volontari dovuti nel 2009, distingue le regole applicabili alle diverse gestioni interessate e fornisce chiarimenti su alcune fattispecie particolari, tra cui lavoratori stagionali, intermittenti e rapporti di lavoro part-time. Vengono inoltre riepilogati i coefficienti di ripartizione dei contributi volontari nel FPLD e allegata la tabella delle classi di contribuzione.

Aggiornamento dei valori di riferimento

L ISTAT ha comunicato una variazione del 3,20% dell indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati tra i periodi gennaio 2007-dicembre 2007 e gennaio 2008-dicembre 2008. In applicazione di tale variazione, le retribuzioni medie settimanali da assumere per il calcolo dei contributi volontari per l 2009 sono incrementate nella stessa misura, fermo restando il limite minimo previsto dall art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 184/1997 e dall art. 7, comma 1, della legge n. 638/1983.

Per il 2009 i valori di riferimento sono:

  • retribuzione minima settimanale: �e2�c 183,10;
  • prima fascia di retribuzione annua oltre la quale si applica l aliquota aggiuntiva dell 1% ex art. 3 L. 438/1992: �e2�c 42.069,00;
  • massimale ex art. 2, comma 18, L. 335/1995 per i prosecutori volontari con contribuzione solo successiva al 1�gennaio 1996 o che optano per il sistema contributivo: �e2�c 91.507,00.

Contributi volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli

Per i lavoratori dipendenti non agricoli autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza entro il 31 dicembre 1995, l aliquota IVS resta confermata al 27,87%.

Per i lavoratori dipendenti non agricoli autorizzati alla prosecuzione volontaria nel FPLD con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995, opera l incremento dello 0,50% previsto dall art. 27, comma 2-bis, del D.L. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997. Dal 1�gennaio 2009 l aliquota dovuta �e8 quindi pari al 31,37%.

La circolare riporta anche una tabella riepilogativa, per gli anni dal 2009 al 1997, dei minimali di retribuzione settimanale, della prima fascia di retribuzione annuale, del massimale di cui all art. 2, comma 18, L. 335/1995 e delle aliquote IVS.

Iscritti all evidenza contabile separata del FPLD e al Fondo Ferrovie dello Stato

Gli iscritti all evidenza contabile separata del FPLD, ossia Autoferrotramvieri, Elettrici, Telefonici e dirigenti ex INPDAI, nonch�e9 gli iscritti al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A., continuano a versare per la contribuzione volontaria la stessa aliquota prevista per la contribuzione obbligatoria, pari al 33,00%.

Fondo Volo

Per i prosecutori volontari del Fondo Volo restano immutate le aliquote differenziate, determinate in relazione:

  • alla data di iscrizione al Fondo;
  • all anzianit�e0 contributiva complessivamente maturata al 31 dicembre 1995, anche in gestioni diverse;
  • all adesione ai fondi complementari.

In particolare:

  • aliquota del 40,82% per gli iscritti con oltre 18 anni di anzianit�e0 contributiva al 31/12/1995, oppure con meno di 18 anni se non hanno aderito ai fondi complementari;
  • aliquota del 37,70% per gli iscritti con meno di 18 anni di anzianit�e0 al 31/12/1995 che hanno aderito ai fondi complementari;
  • aliquota del 37,70% anche per gli iscritti dopo il 31/12/1995 privi di anzianit�e0 contributiva in qualsiasi gestione, risultante dalla somma dell aliquota base del 32,70% e del contributo addizionale del 5%.

Ai fini dell individuazione dell aliquota da applicare si deve fare riferimento al codice tipo lavoratore indicato nelle denunce annuali e/o mensili:

  • X3 = aliquota IVS 40,82%;
  • Y3 = aliquota IVS 37,70%;
  • Z3 = aliquota IVS 37,70%.

Lavoratori stagionali, temporanei, saltuari o discontinui

La circolare richiama il D.Lgs. n. 184/1997, art. 5, comma 2, confermando per gli iscritti all AGO e alle forme di previdenza sostitutive o esclusive che svolgono attivit�e0 dipendente stagionale, temporanea o discontinua il requisito dell anzianit�e0 contributiva ridotta pari a un anno nel quinquennio precedente la domanda.

Viene precisato che:

  • la qualit�e0 di lavoratore stagionale �e8 rilevabile da CUD, Hydra o EMens, ove il terzo carattere del codice qualifica sia �e2�S�;
  • l attivit�e0 saltuaria o discontinua viene ricondotta al contratto a termine, con terzo carattere del codice qualifica pari a �e2�D�.

Il requisito contributivo ridotto per l autorizzazione alla prosecuzione volontaria va verificato secondo i criteri generali, considerando il lavoro svolto prima della domanda e computando tutti i periodi contributivi, anche se maturati con qualifica diversa da quella di stagionale o di lavoratore a termine. Anche il calcolo dell importo contributivo dovuto segue le regole generali.

Quanto alla disoccupazione, l interessato deve dimostrare il permanere dello stato di disoccupazione per tutto il periodo da coprire con contribuzione volontaria. Per la prova verso pubbliche amministrazioni, concessionari e gestori di pubblici servizi, �e8 sufficiente un autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000.

Lavoratori intermittenti

La circolare richiama la disciplina del contratto di lavoro intermittente di cui agli artt. 33-40 del D.Lgs. n. 276/2003 e chiarisce che esso �e8 una forma di lavoro subordinato applicabile, per quanto compatibile, solo nei periodi in cui il lavoratore presta effettivamente l attivit�e0. In tali periodi si applicano anche le regole sul minimale contrattuale e giornaliero.

I lavoratori intermittenti sono identificati nei flussi EMens mediante i codici:

  • GO, per il lavoratore intermittente a tempo indeterminato;
  • HO, per il lavoratore intermittente a tempo determinato.

Se l attivit�e0 svolta �e8 inferiore a quella prevista per i lavoratori a tempo pieno della stessa azienda, le settimane da riconoscere come coperte da contribuzione devono essere riproporzionate in relazione alla durata effettiva della prestazione, con un procedimento analogo a quello usato per il part-time. I periodi risultano in estratto conto come normali periodi di lavoro dipendente, con indicazione delle �e2�settimane utili�, calcolate dividendo le ore retribuite per l orario settimanale del lavoratore a tempo pieno corrispondente.

La disciplina del part-time non si applica, neppure per analogia, al lavoro intermittente; di conseguenza, tali lavoratori non possono integrare volontariamente i periodi in questione ai sensi dell art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 564/1996. �c8 tuttavia riconosciuta la possibilit�e0 di integrare la contribuzione obbligatoria fino alla retribuzione convenzionale, pari al minimale settimanale valido per l accredito dei contributi obbligatori e figurativi, con modalit�e0 che saranno oggetto di specifica circolare.

Versamenti volontari e lavoro part-time

La circolare ribadisce la distinzione tra:

  • l autorizzazione ai versamenti volontari per coprire periodi di lavoro part-time, disciplinata dall art. 8 del D.Lgs. n. 564/1996;
  • la normale autorizzazione alla prosecuzione volontaria, disciplinata dal D.Lgs. n. 184/1997.

L autorizzazione speciale per il part-time ha finalit�e0 limitata alla copertura dei periodi di lavoro a tempo parziale ed �e8 stata oggetto di chiarimenti con la circolare n. 29/2006 e con il messaggio n. 4486 del 22 febbraio 2008. Essa non �e8 soggetta alle limitazioni dell art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 184/1997 e pu�f2 essere utilizzata per tutti i periodi di lavoro part-time successivi al 31 dicembre 1996, anche se contestuali ad altri periodi di contribuzione o a periodi successivi alla decorrenza di una pensione diretta.

La prosecuzione volontaria ordinaria, invece, pu�f2 essere concessa solo in presenza dei requisiti generali e dell assenza di cause ostative previste dalla legge.

Requisiti contributivi per il part-time e rapporti con la prosecuzione volontaria ordinaria

L art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 564/1996 consente l autorizzazione ai versamenti volontari per i periodi di part-time successivi al 31 dicembre 1996 ai lavoratori iscritti all AGO e alle forme sostitutive o esclusive che possano far valere almeno un anno di contribuzione effettiva nel quinquennio precedente la domanda.

La circolare precisa per�f2 che la norma ha funzione agevolativa: possono quindi accedere anche i lavoratori che non soddisfano il requisito del quinquennio, ma che abbiano maturato i cinque anni di contribuzione effettiva richiesti per la prosecuzione volontaria ordinaria ai sensi dell art. 5, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 184/1997.

Qualora venga chiesta contestualmente l autorizzazione al part-time e la prosecuzione volontaria ordinaria, quest ultima pu�f2 essere rilasciata soltanto se, alla data della domanda, risultano perfezionate tutte le condizioni previste dagli artt. 5, commi 2 e 2-bis, e 6, comma 2, del D.Lgs. n. 184/1997. In assenza di tali requisiti, ma in presenza del requisito minimo richiesto per il part-time, pu�f2 essere concessa solo l autorizzazione ai versamenti volontari integrativi dei periodi part-time.

Coefficienti di ripartizione dei contributi volontari nel FPLD

Sono infine riportate le tabelle di ripartizione dei contributi volontari versati nel 2009, distinte tra soggetti autorizzati entro il 31 dicembre 1995 e soggetti autorizzati dopo tale data. Le tabelle indicano, per ciascuna categoria, la suddivisione tra quota base e quota pensione e la corrispondente aliquota complessiva.

Per i lavoratori dipendenti non agricoli, ad esempio, l aliquota complessiva risulta pari a:

  • 27,87% per gli autorizzati entro il 31/12/1995;
  • 31,37% per gli autorizzati dopo il 31/12/1995.

Sono inoltre riportate le aliquote e i coefficienti per lavoratori agricoli, pescatori soggetti alla legge n. 250/1958, lavoratori occupati in cantieri di lavoro e domestici.

Allegato: classi di contribuzione

L allegato n. 1 contiene le classi di contribuzione e la retribuzione media settimanale imponibile valida ai fini della contribuzione volontaria con decorrenza 1�gennaio 2009. La tabella sviluppa le fasce dalla classe 18 fino alla classe 46 e oltre, indicando per ciascuna fascia l importo della retribuzione media settimanale imponibile corrispondente.

Punti principali

Aggiornamento dei parametri per il 2009

L ISTAT ha rilevato una variazione del 3,20% dell indice dei prezzi al consumo tra i periodi gennaio 2007-dicembre 2007 e gennaio 2008-dicembre 2008. Di conseguenza, le retribuzioni medie settimanali utili al calcolo dei contributi volontari per il 2009 sono aumentate della stessa percentuale, nel rispetto del minimale previsto dall art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 184/1997 e dell art. 7, comma 1, della legge n. 638/1983.

Valori di riferimento per i contributi volontari

Per il 2009 sono indicati: retribuzione minima settimanale pari a e2c 183,10; prima fascia di retribuzione annua oltre la quale si applica l aliquota aggiuntiva dell 1% ex art. 3 L. 438/1992 pari a e2c 42.069,00; massimale ex art. 2, comma 18, L. 335/1995 pari a e2c 91.507,00 per i prosecutori volontari titolari di contribuzione solo successiva al 1gennaio 1996 o che optino per il sistema contributivo.

Aliquote per lavoratori dipendenti non agricoli

Per i lavoratori dipendenti non agricoli autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza entro il 31 dicembre 1995, l aliquota IVS resta al 27,87%. Per quelli autorizzati con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995, l incremento dello 0,50% previsto dall art. 27, comma 2-bis, del D.L. n. 669/1996 comporta, dal 1gennaio 2009, un aliquota del 31,37%.

Evidenza contabile separata FPLD e altri fondi

Gli iscritti all evidenza contabile separata del FPLD (Autoferrotramvieri, Elettrici, Telefonici e dirigenti ex INPDAI) e gli iscritti al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A. versano anche per la contribuzione volontaria la stessa aliquota della contribuzione obbligatoria, pari al 33,00%.

Fondo Volo: aliquote e codici

Per i prosecutori volontari del Fondo Volo restano confermate aliquote differenziate in base all anzianite0 contributiva al 31 dicembre 1995 e all adesione ai fondi complementari: 40,82% per chi aveva pif9 di 18 anni di anzianite0, o meno di 18 anni senza adesione ai complementari; 37,70% per chi aveva meno di 18 anni e ha aderito ai fondi complementari; 37,70% anche per gli iscritti dopo il 31/12/1995 privi di anzianite0 in qualsiasi gestione, per effetto dell aliquota base del 32,70% pif9 il contributo addizionale del 5%. Le aliquote si individuano tramite i codici tipo lavoratore X3, Y3 e Z3.

Lavoratori stagionali, temporanei e discontinui

Per gli assicurati AGO e delle forme sostitutive o esclusive che svolgono attivite0 stagionale, temporanea o discontinua, la circolare richiama il requisito di anzianite0 contributiva ridotta di un anno nel quinquennio precedente la domanda. Viene chiarito che la qualifica di stagionale e8 rilevabile da CUD, Hydra o EMens, mentre l attivite0 saltuaria o discontinua viene assimilata al contratto a termine (codice qualifica con terzo carattere e2D).

Lavoratori intermittenti

Il contratto intermittente, disciplinato dagli artt. 33-40 del D.Lgs. n. 276/2003, si applica come rapporto subordinato solo nei periodi di effettiva prestazione, con applicazione del minimale contrattuale e giornaliero. I lavoratori intermittenti sono identificati nei flussi EMens con i codici GO e HO. Per i periodi lavorati in misura inferiore all orario pieno, le settimane riconoscibili vanno riproporzionate; i periodi sono esposti in estratto conto come normali periodi di lavoro dipendente. Non si applica la disciplina del part-time e non e8 possibile integrare volontariamente tali periodi ai sensi dell art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 564/1996. c8 invece possibile integrare la contribuzione obbligatoria fino alla retribuzione convenzionale, secondo modalite0 che saranno oggetto di apposita circolare.

Compatibilite0 tra versamenti volontari e part-time

La circolare distingue tra l autorizzazione speciale ai versamenti volontari per periodi di part-time e la normale autorizzazione alla prosecuzione volontaria. La prima, riconosciuta ai sensi dell art. 8 del D.Lgs. n. 564/1996, puf2 essere concessa per tutti i periodi di lavoro a tempo parziale successivi al 31 dicembre 1996, anche se contestuali ad altri periodi di contribuzione o successivi alla decorrenza della pensione, e non e8 soggetta alle limitazioni dell art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 184/1997. La seconda richiede invece il rispetto dei requisiti generali e delle cause ostative previste dalla normativa.

Requisiti contributivi per il part-time e per la prosecuzione volontaria

Per i versamenti volontari integrativi dei periodi di part-time, l art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 564/1996 richiede almeno un anno di contribuzione effettiva nel quinquennio precedente la domanda. La circolare precisa perf2 che, se non ricorre tale requisito ma sussistono cinque anni di contribuzione effettiva nella vita assicurativa, puf2 essere autorizzata la prosecuzione volontaria ordinaria ai sensi dell art. 5, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 184/1997. In caso di domanda congiunta, l autorizzazione ordinaria e8 rilasciabile solo se risultano presenti tutti i requisiti generali e l assenza di cause ostative; in difetto, resta possibile la sola autorizzazione per il part-time.

Stato di disoccupazione

Per la copertura mediante contribuzione volontaria, l interessato deve provare il permanere dello stato di disoccupazione per l intero periodo richiesto. Per dimostrare tale stato verso pubbliche amministrazioni, concessionari e gestori di pubblici servizi, e8 sufficiente un autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, secondo quanto richiamato dal D.Lgs. n. 181/2000 come modificato dal D.Lgs. n. 297/2002.

Coefficienti di ripartizione nel FPLD

Sono riportate le tabelle di riparto dei contributi volontari versati nel 2009 per soggetti autorizzati entro il 31 dicembre 1995 e per soggetti autorizzati dopo tale data. Per ciascuna categoria sono indicate le quote base e quota pensione, con aliquota totale pari, ad esempio, al 27,87% per i lavoratori dipendenti non agricoli autorizzati entro il 31/12/1995 e al 31,37% per quelli autorizzati dopo tale data; sono inoltre riportate le percentuali relative ad agricoli, pescatori, cantieri di lavoro e domestici.

Allegato sulle classi di contribuzione

L allegato n. 1 riporta le classi di contribuzione e la retribuzione media settimanale imponibile valide ai fini della contribuzione volontaria con decorrenza 1gennaio 2009. Le classi sono articolate in fasce progressive di retribuzione settimanale, dalla classe 18 fino alla classe 46 ed oltre, con l indicazione della retribuzione media settimanale imponibile corrispondente.

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