Circolare numero 44 del 24-3-2009
1. Premessa 2. Utilizzo dei buoni lavoro (voucher) nell’ambito dei lavori domestici. 3. Modalità di applicazione del sistema di regolazione del lavoro occasionale accessorio attraverso i buoni lavoro (voucher)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che gli obblighi di comunicazione per l’instaurazione, proroga, trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro domestico si applicano ai rapporti non occasionali e continuativi, mentre sono esclusi i lavori domestici svolti in modo meramente temporaneo e accessorio. Per queste prestazioni occasionali è ammesso l’uso dei buoni lavoro (voucher), senza obbligo di comunicazione, con disciplina specifica su importi, modalità di utilizzo e adempimenti verso INAIL. Sono indicati valore nominale dei voucher, ripartizione di contributi e costo del servizio, canali di acquisto/riscossione e modalità telematiche o cartacee di gestione.
Lavoro domestico occasionale accessorio e uso dei voucher
Lavoro domestico occasionale accessorio e utilizzo dei voucher
La circolare chiarisce il perimetro applicativo delle disposizioni introdotte dal decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009, in materia di comunicazione dei rapporti di lavoro domestico. L’obiettivo è distinguere i rapporti domestici ordinari, soggetti agli ordinari obblighi previdenziali, assicurativi e di comunicazione, dalle prestazioni meramente occasionali e temporanee, per le quali è consentito ricorrere al sistema dei voucher.
Ambito di applicazione e distinzione tra lavoro domestico ordinario e occasionale
Le disposizioni sui nuovi adempimenti si applicano a tutti i datori di lavoro che assumono lavoratori per attività domestiche, ma non alle prestazioni rese per esigenze solo temporanee di lavoro domestico. In tale ipotesi, la circolare consente il ricorso al lavoro accessorio di cui all’art. 70 del d.lgs. n. 276/2003, senza obbligo di comunicazione preventiva, ferma restando l’applicazione delle specifiche regole attuative dell’INPS.
La circolare precisa che, fuori dal lavoro accessorio occasionale, i rapporti di lavoro domestico caratterizzati da continuità e non occasionalità restano soggetti alla disciplina ordinaria, anche se organizzati con lavoro ripartito o per un numero limitato di ore. In questi casi continuano ad applicarsi gli obblighi previdenziali e assicurativi, nonché la comunicazione di instaurazione, proroga, trasformazione e cessazione del rapporto.
Finalità e limiti del lavoro occasionale accessorio
L’istituto delle prestazioni occasionali di tipo accessorio è descritto come uno strumento volto a disciplinare prestazioni discontinue, non riconducibili a contratti di lavoro tipici, e a far emergere lavoro altrimenti svolto in forma irregolare. Nel settore domestico rientrano nella disciplina solo le attività svolte in modo meramente occasionale, definite dal comma 2 dell’art. 70 del d.lgs. n. 276/2003 come quelle che non danno complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare.
Il compenso è esente da imposizione fiscale, non incide sullo status di inoccupato o disoccupato e non richiede la stipulazione di un contratto di lavoro. La circolare sottolinea inoltre che il ricorso ai voucher è coerente solo con prestazioni non assistite da tutela previdenziale e assicurativa e non già riconducibili al rapporto di lavoro domestico disciplinato dalla legge n. 339 del 1958 e dal D.P.R. n. 1403 del 1971, né alle regole del CCNL del 16 febbraio 2007.
Effetti esclusi e limiti soggettivi
Le prestazioni di natura occasionale accessoria non attribuiscono il diritto alle prestazioni di malattia, maternità, disoccupazione e assegni familiari. Per i cittadini extracomunitari, inoltre, non consentono il rilascio né il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Voucher: valore nominale, composizione e importi netti
La circolare disciplina in modo puntuale il valore dei buoni lavoro. Ogni voucher ha valore nominale di 10 euro ed è comprensivo della contribuzione alla gestione separata ex art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, dell’aliquota INAIL e della quota per il servizio.
In particolare:
- la contribuzione alla gestione separata è convenzionalmente fissata al 13%;
- la quota INAIL è pari al 7%;
- il 5% è destinato alla gestione del servizio.
Il valore netto percepito dal prestatore è pari a 7,50 euro per ciascun voucher da 10 euro. Sono previsti anche voucher multipli da 50 euro, equivalenti a cinque buoni non separabili, con un netto per il prestatore pari a 37,50 euro.
Modalità di applicazione del sistema voucher
L’INPS indica due modalità operative per la regolazione del lavoro accessorio:
- il voucher telematico, con accredito del corrispettivo tramite procedura informatica;
- il voucher cartaceo, con acquisto dei buoni e successiva riscossione.
I buoni cartacei sono acquistabili presso le sedi provinciali INPS e riscossi dai prestatori presso tutti gli uffici postali sul territorio nazionale. Il flusso procedurale è costruito per offrire ampia libertà di accesso e ridurre al minimo gli adempimenti, sia nella fase di registrazione e accreditamento sia in quella di pagamento.
Canali operativi e assistenza
Per le operazioni connesse al sistema dei voucher possono essere utilizzati, a scelta:
- il contact center INPS/INAIL al numero gratuito 803.164;
- il sito internet www.inps.it;
- le sedi INPS;
- le associazioni di categoria dei datori di lavoro firmatarie del CCNL di settore.
Comunicazioni preventive all’INAIL
La circolare precisa che, nel flusso dei voucher, sono incluse le comunicazioni all’INAIL, da effettuare prima dell’inizio della prestazione. Tali comunicazioni devono contenere:
- i dati relativi all’attività lavorativa affidata al prestatore;
- il luogo della prestazione;
- il periodo della prestazione;
- i dati anagrafici del committente e del prestatore.
Le eventuali variazioni sopravvenute del periodo di lavoro, comprese cessazione e nuova assunzione con modifica del periodo di attività, devono essere comunicate all’INAIL sempre preventivamente rispetto all’inizio della variazione. Per tali comunicazioni è indicato il fax n. 800.657657.
Rinvio ad altre circolari
Per le istruzioni operative e procedurali, la circolare rinvia alle precedenti circolari INPS n. 81 del 31 luglio 2008, n. 94 del 27 ottobre 2008 e n. 104 del 1 dicembre 2008, già emanate in materia di lavoro occasionale di tipo accessorio nei settori agricolo, commercio, turismo e servizi.
Punti principali
Ambito di applicazione e esclusioni
Le disposizioni sui nuovi obblighi di comunicazione riguardano tutti i datori di lavoro che assumono lavoratori per attività domestiche, con esclusione delle prestazioni rese per esigenze solo temporanee di lavoro domestico. Per tali prestazioni temporanee è consentito il lavoro accessorio tramite voucher, senza obbligo di comunicazione.
Lavoro accessorio domestico
La circolare precisa che il lavoro occasionale accessorio nel settore domestico serve a regolare prestazioni discontinue e non riconducibili a contratti di lavoro tipici, con l’obiettivo di far emergere attività rese in modo irregolare. Rientrano nella disciplina solo le attività che, con riferimento allo stesso committente, non superano complessivamente 5.000 euro in un anno solare.
Effetti giuridici e limiti della prestazione occasionale
Il compenso percepito tramite voucher è esente da imposizione fiscale, non incide sullo status di inoccupato o disoccupato e non richiede la sottoscrizione di un contratto di lavoro. Le prestazioni non danno diritto a malattia, maternità, disoccupazione e assegni familiari; inoltre, per i cittadini extracomunitari, non consentono il rilascio né il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Rapporti domestici esclusi dal voucher
Per i rapporti di lavoro domestico non occasionali e con carattere continuativo, anche se svolti con lavoro ripartito o per un numero limitato di ore, si applicano le ordinarie disposizioni previdenziali e assicurative, compreso l’obbligo di comunicazione per instaurazione, proroga, trasformazione e cessazione.
Valore e composizione dei voucher
Ogni buono lavoro ha valore nominale di 10 euro e comprende contributi alla gestione separata (13%), all’INAIL (7%) e una quota del 5% per la gestione del servizio. Il netto percepito dal prestatore è pari a 7,50 euro. Sono inoltre previsti voucher multipli da 50 euro, pari a cinque buoni non separabili, con netto di 37,50 euro.
Modalità operative e canali disponibili
L’INPS prevede due modalità di utilizzo: voucher telematico con accredito del corrispettivo tramite procedura online, e voucher cartaceo con acquisto presso le sedi provinciali INPS e riscossione presso gli uffici postali. Per registrazione, accreditamento, acquisto e riscossione possono essere utilizzati contact center INPS/INAIL, sito INPS, sedi INPS e associazioni di categoria dei datori di lavoro.
Comunicazioni preventive a INAIL
Nel flusso procedurale sono comprese le comunicazioni preventive all’INAIL, da effettuare prima dell’inizio della prestazione, contenenti luogo e periodo del lavoro e i dati anagrafici di committente e prestatore. Le eventuali variazioni del periodo di lavoro, come cessazione o nuova assunzione con modifica del periodo di attività, devono essere comunicate preventivamente anche all’INAIL. Per tali comunicazioni è indicato il fax 800.657657.
Rinvio a precedenti istruzioni
Per le istruzioni operative e procedurali la circolare rinvia alle indicazioni già fornite con le circolari INPS n. 81 del 31 luglio 2008, n. 94 del 27 ottobre 2008 e n. 104 del 1 dicembre 2008, relative all’applicazione del lavoro accessorio nei settori agricolo, commercio, turismo e servizi.
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