Circolare numero 47 del 26-3-2009
istruzioni operative e contabili per l’attuazione della Convenzione stipulata tra Inps e Toscana Energia Clienti Spa
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina le modalità operative per l’autorizzazione e il versamento della contribuzione volontaria al Fondo integrativo Gas, in applicazione del DM 16 giugno 2003 e dell’articolo 38, comma 5, della legge n. 289/2002. Le disposizioni riguardano i lavoratori di Toscana Energia Clienti SpA che, per effetto del cambio contrattuale e dei vincoli del d.lgs. n. 164/2000, rischiano di perdere l’iscrizione al Fondo e i diritti maturandi. Sono indicati soggetti interessati, termini per la domanda, decorrenza dell’autorizzazione, criteri di calcolo dei contributi, modalità di versamento a carico dell’azienda e adempimenti in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Prosecuzione volontaria dei contributi al Fondo Gas per i dipendenti Toscana Energia Clienti SpA
Prosecuzione volontaria dei contributi al Fondo Gas per i dipendenti di Toscana Energia Clienti SpA
La circolare definisce le regole operative per la prosecuzione volontaria dei contributi previdenziali al Fondo integrativo a favore del personale dipendente da aziende private del gas, in applicazione del DM 16 giugno 2003 e dell’articolo 38, comma 5, della legge n. 289/2002. Le indicazioni sono rivolte in particolare ai lavoratori di Toscana Energia Clienti SpA che, per effetto di modifiche societarie e contrattuali connesse al d.lgs. n. 164/2000, rischiano di perdere l’iscrizione al Fondo Gas e i diritti in via di maturazione.
Quadro normativo e soggetti interessati
Le disposizioni riguardano il personale dipendente dalle aziende private del gas di cui alla legge n. 1084/1971, nei confronti del quale sia venuta meno l’iscrizione al Fondo per separazioni societarie conseguenti agli obblighi del d.lgs. n. 164/2000 oppure per messa in mobilità. La circolare richiama anche la situazione specifica di Toscana Energia Clienti SpA, che, per effetto della fusione e del cambio contrattuale, avrebbe comportato la perdita dell’iscrizione al Fondo per i lavoratori già iscritti.
Convenzione con il datore di lavoro
Toscana Energia Clienti SpA ha chiesto, in base ad accordi sindacali, di sostituirsi nel pagamento dei contributi volontari per i dipendenti che rientrano nelle condizioni di legge. È stata quindi stipulata una convenzione specifica, entrata in vigore il 18 dicembre 2008, che pone a carico della società gli adempimenti contributivi.
Domanda di autorizzazione e presentazione
La domanda di autorizzazione ai versamenti volontari deve:
- richiamare espressamente l’articolo 38, comma 5, della legge n. 289/2002;
- essere sottoscritta dall’interessato;
- essere accompagnata da una dichiarazione di Toscana Energia Clienti SpA di assunzione dell’onere del pagamento;
- contenere la delega al datore di lavoro per il versamento dei contributi.
La circolare precisa che è stato predisposto un modulo specifico, allegato alla stessa. La domanda può essere presentata alla sede INPS competente per territorio oppure direttamente alla sede di Firenze, alla quale le domande saranno accentrate.
Termini per la domanda
I termini di presentazione sono fissati dalla convenzione:
- entro 6 mesi dalla stipula della convenzione per i lavoratori già nelle condizioni previste dalla norma alla data della stipula, a seguito degli obblighi derivanti dall’articolo 21 del d.lgs. n. 164/2000 o per messa in mobilità dovuta a ristrutturazione aziendale;
- entro 6 mesi dalla data di cambio di area contrattuale per i lavoratori il cui transito avvenga successivamente.
Il rispetto dei termini è essenziale per evitare interruzioni nella copertura assicurativa al Fondo.
Requisiti, autorizzazione e decorrenza
L’autorizzazione alla contribuzione volontaria è concessa a chi può far valere nel Fondo Gas i requisiti di effettiva contribuzione previsti dall’articolo 5, comma 2, del d.lgs. n. 184/1997, cioè 3 anni, pari a 1.080 giorni, nel quinquennio antecedente la domanda.
La decorrenza dell’autorizzazione è dal primo giorno successivo alla cessazione dell’obbligo di iscrizione al Fondo, purché la domanda sia presentata nei termini. Se la domanda è tardiva, la decorrenza è dal giorno di presentazione, con possibilità di coprire anche i 180 giorni precedenti; in tal caso rimane comunque scoperto il periodo tra cessazione dell’obbligo e primo contributo volontario.
Notifica del provvedimento
Il provvedimento di autorizzazione deve essere notificato all’interessato e a Toscana Energia Clienti SpA mediante lettera raccomandata.
Calcolo della contribuzione volontaria
La contribuzione volontaria si determina applicando l’aliquota di finanziamento del Fondo, pari al 1,7%, alla retribuzione imponibile percepita nell’ultimo anno di contribuzione nel Fondo. La retribuzione imponibile è costituita dalla retribuzione globale mensile, comprensiva delle voci fisse e continuative, con esclusione delle quote delle doppie mensilità e dei rimborsi spese, anche forfettizzati, oltre alla 13ª mensilità.
Per il calcolo occorre individuare l’ultimo anno contributivo di 360 giorni e le retribuzioni rilevabili dalla certificazione annuale o dalla denuncia EMens. L’importo risultante rappresenta l’ammontare annuo della contribuzione volontaria, pari a 360 contributi giornalieri. L’imponibile va rivalutato dal 1° gennaio di ogni anno sulla base dell’indice ISTAT dell’anno precedente, e sul valore aggiornato si ricalcola il contributo.
Versamento dei contributi
L’articolo 4 della convenzione conferma la periodicità e i termini previsti dall’articolo 8 del d.lgs. n. 184/1997 per i prosecutori volontari. I versamenti devono avvenire:
- entro la fine del trimestre solare successivo a quello di notifica del provvedimento, per la contribuzione relativa al periodo compreso fra la decorrenza e la fine del trimestre in corso alla data di notifica;
- entro la fine del trimestre solare successivo a quello cui si riferisce la contribuzione, per ogni versamento successivo.
I versamenti effettuati in ritardo devono essere rimborsati a Toscana Energia Clienti SpA senza maggiorazione di interessi. Il pagamento è a carico della società, che effettua versamenti cumulativi con bonifico diretto sulla contabilità speciale della Tesoreria provinciale dello Stato intestata alla sede di Firenze.
Cessazione del rapporto di lavoro
Se viene meno il rapporto di lavoro su cui si fonda l’onere assunto dall’azienda, Toscana Energia Clienti SpA deve comunicarlo per iscritto alla sede di Firenze entro 8 giorni dalla cessazione. Il lavoratore che conservi i requisiti per la prosecuzione volontaria e voglia versare personalmente deve invece darne comunicazione scritta alla sede competente entro il trimestre successivo a quello in cui è intervenuta la cessazione.
Istruzioni contabili
Per la contabilizzazione dei contributi volontari la circolare rinvia alle istruzioni già fornite con la circolare n. 111 del 2 agosto 2007.
Punti principali
Ambito normativo e destinatari
La circolare richiama il DM 16 giugno 2003 e l’articolo 38, comma 5, della legge n. 289/2002, già oggetto delle istruzioni operative della circolare n. 6 del 27 gennaio 2005. Le disposizioni interessano il personale dipendente da aziende private del gas di cui alla legge n. 1084/1971, nei cui confronti sia cessata l’iscrizione al Fondo per separazioni societarie dovute al d.lgs. n. 164/2000 o per messa in mobilità. In particolare, sono considerati i lavoratori di Toscana Energia Clienti SpA che, a seguito del cambio contrattuale e della fusione societaria, avrebbero perso l’iscrizione al Fondo Gas e i relativi diritti in corso di maturazione.
Convenzione con Toscana Energia Clienti SpA
La società ha chiesto, sulla base di accordi sindacali, di sostituirsi nel pagamento dei contributi volontari al Fondo integrativo per i dipendenti che rientrano nelle condizioni previste dalla normativa. È stata quindi stipulata una specifica convenzione, entrata in vigore il 18 dicembre 2008, che pone a carico di Toscana Energia Clienti SpA gli adempimenti contributivi. La circolare precisa inoltre che il pagamento cumulativo dovrà avvenire con bonifico diretto sulla contabilità speciale presso la Tesoreria provinciale dello Stato intestata alla sede di Firenze, poiché il metodo TEF richiamato in convenzione è stato dismesso dal sistema bancario.
Domanda di autorizzazione e competenza territoriale
La domanda di autorizzazione ai versamenti volontari deve contenere un espresso riferimento all’articolo 38, comma 5, della legge n. 289/2002, essere sottoscritta dall’interessato e accompagnata da una dichiarazione di Toscana Energia Clienti SpA con cui la società assume l’onere del pagamento della contribuzione volontaria. Deve inoltre essere inserita la delega al datore di lavoro per il versamento dei contributi. È previsto un modulo specifico, allegato alla circolare. La domanda può essere presentata alla sede INPS territorialmente competente oppure direttamente alla sede di Firenze, che svolge funzioni di accentramento delle domande trasferite dalle altre sedi.
Termini per la presentazione
I termini sono fissati dall’articolo 1 della convenzione. Per i lavoratori che già si trovavano nelle condizioni previste dalla norma alla data di stipula della convenzione, la domanda va presentata entro 6 mesi. Per coloro il cui transito avvenga successivamente, il termine è di 6 mesi dalla data di cambio di area contrattuale. La circolare evidenzia che il rispetto di tali termini è necessario per evitare soluzioni di continuità nel rapporto assicurativo con il Fondo.
Rilascio dell’autorizzazione e decorrenza
L’autorizzazione alla contribuzione volontaria è concessa a chi può far valere nel Fondo Gas i requisiti di effettiva contribuzione previsti dall’articolo 5, comma 2, del d.lgs. n. 184/1997, cioè 3 anni pari a 1.080 giorni nel quinquennio precedente la domanda. La decorrenza è fissata dal primo giorno successivo alla cessazione dell’obbligo di iscrizione al Fondo, purché la domanda sia presentata nei termini. Se l’istanza è tardiva, l’autorizzazione decorre dal giorno di presentazione, con possibilità di coprire anche i 180 giorni precedenti; resta comunque scoperto il periodo tra cessazione dell’obbligo e primo versamento volontario.
Notifica del provvedimento
Il provvedimento di autorizzazione deve essere notificato sia all’interessato sia a Toscana Energia Clienti SpA mediante lettera raccomandata.
Calcolo della contribuzione volontaria
La contribuzione volontaria si calcola applicando l’aliquota di finanziamento del Fondo, pari al 1,7 per cento, alla retribuzione imponibile percepita nell’ultimo anno di contribuzione nel Fondo. La retribuzione imponibile è costituita dalla retribuzione globale mensile, comprensiva di tutte le voci fisse e continuative, con esclusione delle quote delle doppie mensilità e dei rimborsi spese, anche forfettizzati, nonché della 13ª mensilità. Una volta individuato l’ultimo anno contributivo di 360 giorni e l’ammontare delle retribuzioni, si determina l’importo annuo della contribuzione volontaria, pari a 360 contributi giornalieri. L’imponibile deve poi essere rivalutato ogni 1° gennaio in base all’indice ISTAT del costo della vita dell’anno precedente, e sul nuovo importo si ricalcola il contributo.
Versamento e periodicità
Per il versamento si applicano i criteri e le modalità previsti per la generalità dei prosecutori volontari dall’articolo 8 del d.lgs. n. 184/1997. I versamenti devono essere effettuati entro la fine del trimestre solare successivo a quello di notifica del provvedimento per la contribuzione relativa al periodo compreso fra la decorrenza e la fine del trimestre in corso alla data di notifica, e successivamente entro la fine del trimestre solare successivo a quello cui si riferisce ciascun ulteriore versamento. I versamenti tardivi devono essere rimborsati a Toscana Energia Clienti SpA senza interessi.
Cessazione dell’onere aziendale e passaggio al lavoratore
Se cessa il rapporto di lavoro che ha giustificato l’assunzione dell’onere da parte dell’azienda, Toscana Energia Clienti SpA deve comunicarlo per iscritto alla sede di Firenze entro 8 giorni dalla cessazione. Il lavoratore che conservi i requisiti per la prosecuzione volontaria e intenda versare personalmente i contributi deve comunicarlo per iscritto alla sede competente entro il trimestre successivo a quello in cui è avvenuta la cessazione.
Istruzioni contabili
Per la contabilizzazione dei contributi volontari si rinvia alle istruzioni già fornite con la circolare n. 111 del 2 agosto 2007.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 26 mar 2009Circolare numero 46 del 26-3-2009
- Circolare · 25 mar 2009Circolare numero 45 del 25-3-2009
- Circolare · 24 mar 2009Circolare numero 44 del 24-3-2009
- Circolare · 23 mar 2009Circolare numero 43 del 23-3-2009
- Circolare · 31 mar 2009Circolare numero 48 del 31-3-2009
- Circolare · 3 apr 2009Circolare numero 51 del 3-4-2009
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →