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Circolare

Circolare numero 42 del 17-3-2009

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce quando il massimale contributivo annuo non si applica ai lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 1995 che acquisiscano, su domanda, anzianità contributiva precedente al 1° gennaio 1996. Vengono precisati gli effetti di riscatti e accrediti figurativi, gli obblighi di comunicazione del lavoratore al datore di lavoro, le conseguenze del mancato pagamento o del rigetto della domanda e le modalità per regolarizzare eventuali differenze contributive pregresse senza aggravio di oneri accessori entro un termine specifico.

Chiarimenti sull'applicazione del massimale contributivo ex art. 2, comma 18, L. 335/1995

Chiarimenti sull'applicazione del massimale contributivo ex art. 2, comma 18, L. 335/1995

La circolare fornisce chiarimenti operativi sull'ambito di applicazione del massimale contributivo annuo della base contributiva e pensionabile, con particolare riguardo ai lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dal 1° gennaio 1996 in poi. L'obiettivo è definire quando il massimale non opera e come devono essere gestite le posizioni contributive nei casi di anzianità pregressa acquisita successivamente su domanda.

Quadro generale

L'Istituto richiama le istruzioni già fornite con la circolare n. 177 del 7 settembre 1996, secondo cui i lavoratori privi di anzianità contributiva iscritti dal 1.1.1996 sono soggetti al massimale contributivo annuo. Quando il loro livello retributivo supera il massimale, il datore di lavoro deve acquisire una dichiarazione del lavoratore sull'esistenza o meno di periodi utili o utilizzabili ai fini dell'anzianità contributiva.

Se esistono periodi utili, la retribuzione deve essere assoggettata a contribuzione pensionistica sull'intero importo, senza applicazione del massimale.

Periodi anteriori al 1° gennaio 1996 e non applicazione del massimale

La circolare chiarisce che la contribuzione versata prima del 1° gennaio 1996 in qualunque gestione pensionistica obbligatoria, anche se diversa da quella di iscrizione al 1.1.1996, comporta la non applicazione del massimale contributivo.

Per i lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 1995 che acquisiscano, mediante domanda, anzianità contributiva riferita a periodi anteriori al 1° gennaio 1996, il massimale cessa di applicarsi dal mese successivo alla presentazione della domanda di riscatto o di accredito figurativo alla sede INPS territorialmente competente. Da quel momento la contribuzione pensionistica va calcolata sull'intera retribuzione di riferimento.

Il lavoratore deve comunicare tempestivamente al datore di lavoro l'avvenuta presentazione della domanda e consegnare copia della ricevuta, così da consentire il corretto adempimento contributivo.

Fattispecie che non incidono sul massimale

La circolare individua alcune ipotesi che non alterano lo status di "nuovo iscritto" e quindi non incidono sull'applicazione del massimale contributivo:

  • riscatti dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 51, comma 2, della L. 488/1999, relativi a periodi precedenti l'istituzione dell'obbligo contributivo alla Gestione Separata;
  • riscatti dei periodi di corsi di studi universitari richiesti da soggetti "inoccupati" ai sensi dell'art. 1, comma 77, della L. 247/2007, se collocati prima del 1.1.1996 e accreditati nella gestione pensionistica prescelta.

Per tali riscatti, pur essendo utili ai fini del diritto e della misura delle prestazioni pensionistiche da liquidare esclusivamente con il sistema contributivo, non si determina il venir meno del regime di massimale.

Contribuzione figurativa e divieto di rinuncia

L'accredito della contribuzione figurativa richiesto per periodi antecedenti il 1.1.1996 comporta la qualità di "vecchio iscritto" ai fini della non applicazione del massimale. La circolare precisa però che tale accredito vale come utilizzo della contribuzione figurativa ai fini delle prestazioni e, per questo, impedisce l'esercizio della facoltà di rinuncia all'accredito.

Effetti del mancato pagamento dell'onere o del rigetto della domanda

Nel caso di riscatto, il riconoscimento della qualità di "vecchio iscritto" è subordinato al pagamento dell'onere economico, almeno della prima rata. Se il pagamento non avviene, il lavoratore torna ad essere considerato "nuovo iscritto" e resta soggetto al massimale contributivo.

Il lavoratore deve informare tempestivamente il datore di lavoro anche nei casi di mancato accoglimento della domanda di riscatto o di accredito figurativo, ad esempio per mancanza dei requisiti. In tali ipotesi il datore di lavoro deve:

  • applicare il massimale contributivo;
  • presentare domanda di rimborso della contribuzione indebitamente versata per il periodo pregresso.

La circolare sottolinea che la tempestività della comunicazione è essenziale per consentire una rapida sistemazione della posizione contributiva.

Regolarizzazione delle differenze contributive pregresse

Poiché i chiarimenti vengono forniti con la presente circolare, l'INPS stabilisce che per la sistemazione delle differenze contributive si applica la delibera consiliare n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993.

La regolarizzazione delle differenze può essere effettuata, nei termini prescrizionali, entro il giorno 16 del terzo mese successivo all'emanazione della circolare, senza aggravio di oneri accessori, utilizzando la procedura delle regolarizzazioni contributive.

Nota finale sulle gestioni interessate

La nota precisa che per "gestioni pensionistiche obbligatorie" si intendono quelle dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi e le casse dei liberi professionisti. Per i periodi maturati ante 1.1.1996 in Paesi CEE o convenzionati si rinvia alla circolare n. 21 del 29 gennaio 2001.

Punti principali

Ambito di applicazione del massimale contributivo

L'INPS richiama l'art. 2, comma 18, della L. 335/1995 e ribadisce che il massimale contributivo annuo si applica ai lavoratori privi di anzianità contributiva che si iscrivono dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie. In via preliminare precisa che la contribuzione versata anteriormente al 1° gennaio 1996 in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria, anche diversa da quella di iscrizione all'1.1.1996, comporta la non applicazione del massimale.

Anzianità pregressa acquisita su domanda

I lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 1995 che acquisiscano, mediante domanda di riscatto o accredito figurativo, anzianità contributiva riferita a periodi anteriori al 1° gennaio 1996 non sono più soggetti al massimale a partire dal mese successivo alla presentazione della domanda alla sede INPS territorialmente competente. Da tale momento la contribuzione pensionistica deve essere calcolata sull'intera retribuzione di riferimento. Il lavoratore deve comunicare tempestivamente al datore di lavoro la domanda presentata e consegnare copia della ricevuta.

Casistiche che non modificano lo status di nuovo iscritto

Non incidono sull'applicazione del massimale e non fanno venir meno lo status di 'nuovo iscritto' i riscatti dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa previsti dall'art. 51, comma 2, della L. 488/1999, svolti in periodi antecedenti l'istituzione dell'obbligo contributivo alla Gestione Separata, così come i riscatti dei corsi di studi universitari richiesti da soggetti 'inoccupati' ai sensi dell'art. 1, comma 77, della L. 247/2007, se accreditati nella gestione prescelta e utili solo per prestazioni liquidate con sistema contributivo.

Contribuzione figurativa e rinuncia all'accredito

L'accredito della contribuzione figurativa a domanda riferito a periodi anteriori al 1° gennaio 1996 fa assumere al lavoratore la qualità di 'vecchio iscritto' ai fini della non applicazione del massimale. Tale accredito vale però come utilizzo della contribuzione figurativa ai fini delle prestazioni ed esclude la possibilità di rinunciare successivamente all'accredito.

Mancato pagamento o rigetto della domanda

Nel caso di riscatto, l'acquisizione della qualità di 'vecchio iscritto' è subordinata al pagamento dell'onere economico, almeno della prima rata. Se l'onere non viene assolto, il lavoratore torna ad essere considerato 'nuovo iscritto' e resta soggetto al massimale. Il lavoratore deve informare tempestivamente il datore di lavoro anche in caso di mancato accoglimento della domanda di riscatto o di accredito figurativo; il datore deve allora applicare il massimale e chiedere il rimborso della contribuzione indebitamente versata per il periodo precedente.

Regolarizzazione dei periodi pregressi

Per la sistemazione delle differenze contributive pregresse si applica la delibera consiliare n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993. La regolarizzazione può essere effettuata, nei termini prescrizionali, entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla data di emanazione della circolare, senza oneri accessori, tramite la procedura delle regolarizzazioni contributive.

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