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Circolare

Circolare numero 48 del 31-3-2009

Istruzioni per la concessione delle riduzioni contributive previste per i contratti di solidarietà successivi al 31/12/2003, in ogni caso stipulati entro il 31/12/2005

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna l’applicazione della riduzione contributiva prevista per i contratti di solidarietà difensivi stipulati dopo il 14/6/1995, a seguito di un nuovo sblocco autorizzato per gli accordi successivi al 31/12/2003 e stipulati entro il 31/12/2005. Sono riepilogati ambito soggettivo, misura del beneficio, limiti temporali, alternative con altre agevolazioni, nonché gli adempimenti di Sedi e datori di lavoro e le modalità di conguaglio nel DM10. Vengono inoltre richiamati i codici di autorizzazione e di esposizione contabile da utilizzare, con specifiche per le aziende cessate e per le imprese operanti nelle aree Obiettivo 1.

Riduzione contributiva per contratti di solidarietà difensivi e istruzioni operative DM10

Riduzione contributiva per contratti di solidarietà difensivi

La circolare disciplina l’applicazione della riduzione contributiva prevista dall’art. 6, comma 4, del D.L. 1/10/1996 n. 510, convertito dalla legge 28/11/1996 n. 608, per i contratti di solidarietà difensivi stipulati dopo il 14/6/1995. Il documento aggiorna le istruzioni operative alla luce di un nuovo sblocco autorizzato dal Ministero del Lavoro per gli accordi successivi al 31/12/2003 e comunque stipulati entro il 31/12/2005.

Ambito soggettivo

La misura spetta alle imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà con intervento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria disposto con apposito decreto ministeriale. Restano esclusi i contratti di solidarietà stipulati dai datori di lavoro di cui all’art. 5, commi 5, 7 e 8, del D.L. 20/5/1993 n. 148, convertito dalla legge 19/7/1993 n. 236.

La circolare precisa inoltre che, considerato l’arco temporale interessato, in caso di azienda cessata il beneficio può essere riconosciuto anche all’impresa subentrante a seguito di operazioni societarie.

Durata e misura della riduzione

La riduzione è riconosciuta per la durata del contratto, entro il limite massimo di 24 mesi, e riguarda ciascun lavoratore per il quale l’orario sia stato ridotto in misura superiore al 20% con accesso all’integrazione salariale straordinaria.

Le aliquote previste sono:

  • 25% della contribuzione previdenziale e assistenziale a carico del datore di lavoro, se la riduzione di orario supera il 20%;
  • 35% se l’accordo prevede una riduzione dell’orario superiore al 30%.

Per le imprese operanti nelle aree italiane individuate ai fini dell’obiettivo 1 del regolamento n. 1260/1999, le misure sono elevate rispettivamente al 30% e al 40%.

La circolare richiama anche la previsione originaria dell’art. 6, comma 4, che, nel testo allegato, collega il beneficio ai limiti delle disponibilità preordinate nel Fondo per l’occupazione.

Alternatività con altri benefici

La riduzione contributiva non è cumulabile con gli sgravi degli oneri sociali per il Mezzogiorno né con altre riduzioni contributive previste a qualsiasi altro titolo nell’ordinamento. Il datore di lavoro deve quindi verificare la compatibilità con eventuali altri regimi agevolativi applicabili.

Adempimenti delle Sedi e dei datori di lavoro

La procedura per ottenere il beneficio è attivata dal datore di lavoro interessato. La Sede competente verifica la documentazione e, se sussistono i presupposti, attribuisce alla posizione aziendale il codice di autorizzazione "7K", con il significato di azienda ammessa al conguaglio delle riduzioni contributive per contratti di solidarietà stipulati successivamente al 14 giugno 1995.

Poiché il periodo di ammissione è già decorso, il codice viene attribuito limitatamente al periodo di paga cui si riferisce la denuncia DM10 utilizzata per il conguaglio dei mesi pregressi. Un periodo di validità più ampio può essere riconosciuto quando il recupero avviene tramite la procedura di regolarizzazione contributiva.

Compilazione delle denunce DM10

Per le riduzioni relative a periodi di paga già scaduti, il datore di lavoro deve esporre l’importo in un separato campo del quadro "D" del DM10, preceduto dal codice "L508". L’importo deve essere supportato da un apposito prospetto di determinazione predisposto dal datore di lavoro.

Le somme da restituire per sgravi Mezzogiorno o per altre agevolazioni incompatibili devono essere riportate nel quadro "B-C" con i seguenti codici:

  • "M207" – REST. SGR TOTALE TRIENNALE ex art. 44, L. 448/2001 (assunti anno 2002);
  • "M186" – DIFFERENZE AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE.

Termini di conguaglio e controlli

Il conguaglio sul DM10 deve essere effettuato con una denuncia contributiva avente scadenza il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare. In alternativa, i datori di lavoro possono utilizzare la procedura delle regolarizzazioni contributive; tale procedura è obbligatoria nel caso di recuperi riferiti ad aziende cessate.

La procedura di gestione delle denunce DM10 memorizza nell’archivio delle segnalazioni le denunce contenenti il codice "L508", così da consentire alle Sedi eventuali controlli sulle somme poste a conguaglio.

Punti principali

Sblocco dei benefici e riferimento normativo

La circolare richiama l’art. 6, comma 4, del D.L. 1/10/1996 n. 510, convertito dalla legge 28/11/1996 n. 608, che riconosce una riduzione contributiva per i contratti di solidarietà difensivi stipulati dopo il 14/6/1995. Dopo il precedente sblocco trattato con la circolare n. 38 del 28 marzo 2008, il Ministero del Lavoro ha autorizzato un ulteriore sblocco per tutti gli accordi di solidarietà successivi al 31/12/2003, purché stipulati entro il 31/12/2005, nei limiti delle disponibilità finanziarie preordinate.

Soggetti beneficiari

La riduzione contributiva spetta alle imprese che abbiano stipulato contratti di solidarietà dopo il 14/6/1995, con intervento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria disposto con apposito decreto ministeriale. La norma esclude espressamente i contratti di solidarietà stipulati dai datori di lavoro di cui all’art. 5, commi 5, 7 e 8, del D.L. 20/5/1993 n. 148, convertito dalla legge 19/7/1993 n. 236. In caso di aziende cessate, il beneficio può essere riconosciuto anche all’impresa subentrante a seguito di operazioni societarie.

Misura del beneficio e durata

La riduzione contributiva si applica per la durata del contratto, con un limite massimo di 24 mesi, e riguarda ciascun lavoratore interessato da una riduzione di orario superiore al 20%, con erogazione dell’integrazione salariale straordinaria. La misura ordinaria è pari al 25% della contribuzione previdenziale e assistenziale a carico del datore di lavoro; sale al 35% quando l’accordo prevede una riduzione dell’orario superiore al 30%. Per le imprese operanti nelle aree italiane individuate dalla CEE ai sensi dell’obiettivo 1 del regolamento n. 1260/1999, le aliquote sono elevate rispettivamente al 30% e al 40%.

Rapporto con altre agevolazioni

La circolare precisa che la riduzione contributiva è alternativa allo sgravio degli oneri sociali nei territori del Mezzogiorno e, più in generale, ad altre forme di riduzione contributiva previste a qualsiasi altro titolo nell’ordinamento. Pertanto, per il medesimo periodo e per i medesimi lavoratori, non è cumulabile con benefici incompatibili.

Attivazione della procedura e compiti delle Sedi

L’accesso al beneficio deve essere attivato su iniziativa del datore di lavoro interessato. La Sede competente, verificata la sussistenza dei presupposti sulla base della documentazione in proprio possesso ed eventualmente integrata da quella dell’impresa, attribuisce alla posizione aziendale il codice di autorizzazione "7K", che identifica le aziende ammesse al conguaglio delle riduzioni contributive di cui all’art. 6, comma 4, della L. 608/1996. Poiché il periodo di ammissione al beneficio è già scaduto, il codice è attribuito solo per il periodo di paga cui si riferisce la denuncia DM10 con cui si effettua il conguaglio dei mesi pregressi; un periodo più ampio può essere riconosciuto se il recupero avviene tramite la procedura di regolarizzazione contributiva.

Compilazione del DM10 e codici da utilizzare

Per i periodi di paga già scaduti, l’importo della riduzione deve essere esposto in un separato campo del quadro "D" del DM10, preceduto dal codice "L508". Tale importo deve essere determinato dal datore di lavoro mediante apposito prospetto. Le somme da restituire a titolo di sgravi per il Mezzogiorno, ovvero di altre agevolazioni contributive alternative, vanno invece indicate nel quadro "B-C" con i codici "M207" (REST. SGR TOTALE TRIENNALE ex art. 44, L. 448/2001, assunti anno 2002) e "M186" (DIFFERENZE AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE).

Termini per il conguaglio e regolarizzazioni

Il conguaglio sul DM10 deve essere effettuato con una denuncia contributiva avente scadenza il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare. In alternativa, i datori di lavoro possono utilizzare la procedura delle regolarizzazioni contributive, che è obbligatoria per il recupero relativo ad aziende cessate. La procedura di gestione delle denunce DM10 memorizza nell’archivio delle segnalazioni le denunce contenenti il codice "L508", così da consentire alle Sedi eventuali controlli sulle somme poste a conguaglio.

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