Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 46 del 26-3-2009

Si forniscono chiarimenti e istruzioni operative riguardanti: 1. agevolazioni per l’assunzione di lavoratori provenienti da grandi imprese in crisi, operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali; 2. agevolazioni per l’assunzione di lavoratori provenienti da imprese operanti nel settore del trasporto aereo.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le modalità operative per fruire delle agevolazioni contributive previste per l’assunzione di lavoratori provenienti da grandi imprese in crisi operanti nei servizi pubblici essenziali e da imprese del trasporto aereo. Vengono definiti i datori di lavoro ammessi, i requisiti dei lavoratori, la misura e la durata dei benefici, gli adempimenti tramite Unificato Lav, dichiarazione di responsabilità, codici di autorizzazione e istruzioni per DM10 ed EMens, comprese le regole specifiche per il personale iscritto al Fondo Volo. Sono inoltre indicate le istruzioni contabili e i relativi conti istituiti per rilevare mancato gettito e contributi conguagliabili.

Agevolazioni contributive per assunzione di lavoratori da imprese in crisi e del trasporto aereo

Agevolazioni contributive per l’assunzione di lavoratori provenienti da grandi imprese in crisi e dal trasporto aereo

La circolare definisce le modalità operative per applicare due distinti pacchetti di agevolazioni contributive previsti dall’ordinamento: il primo, riferito ai lavoratori provenienti da grandi imprese in crisi operanti nei servizi pubblici essenziali; il secondo, relativo ai lavoratori provenienti da imprese del trasporto aereo. In entrambi i casi l’accesso ai benefici è subordinato alla regolarità di cui all’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006.

Quadro normativo di riferimento

Per i lavoratori delle grandi imprese in crisi, la disciplina deriva dal decreto-legge n. 134 del 28 agosto 2008, convertito nella legge n. 166 del 27 ottobre 2008, che ha modificato il decreto-legge n. 347/2003, convertito nella legge n. 39/2004. Le agevolazioni richiamate dalla circolare sono quelle previste dall’art. 5, comma 2-quater, della legge n. 39/2004 e rinviano alle misure della legge n. 223/1991.

Per il settore del trasporto aereo, la circolare richiama l’art. 1-bis del decreto-legge n. 249/2004, convertito nella legge n. 291/2004, come modificato dal decreto-legge n. 134/2008, e precisa che il beneficio opera nei limiti di risorse specificamente determinate.

Agevolazioni per lavoratori provenienti da grandi imprese in crisi

Le agevolazioni spettano a qualunque datore di lavoro, compreso chi abbia acquistato beni, contratti, attività o complessi aziendali dell’impresa in crisi, purché non ricorrano cause ostative. In particolare, il beneficio non spetta se vi è sostanziale coincidenza degli assetti proprietari o un rapporto di collegamento o controllo tra datore di lavoro e impresa di provenienza; inoltre, non spetta se il datore di lavoro ha in corso sospensioni dal lavoro per crisi, ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione con CIGS richiesta o ottenuta, oppure se nei dodici mesi precedenti ha effettuato riduzioni di personale, salvo che l’assunzione riguardi professionalità sostanzialmente diverse.

I lavoratori agevolabili devono provenire da un’impresa operante nei servizi pubblici essenziali ammessa all’amministrazione straordinaria, che al momento dell’ammissione abbia, singolarmente o come gruppo, almeno 500 dipendenti e debiti complessivi non inferiori a 300 milioni di euro; inoltre devono essere stati collocati in CIGS o in mobilità.

Quanto alla misura dei benefici, la circolare indica tre ipotesi principali:

  • assunzione a termine: contribuzione a carico del datore di lavoro pari a quella prevista per gli apprendisti per un periodo massimo di 12 mesi;
  • trasformazione del contratto a termine in tempo indeterminato: ulteriori 12 mesi di beneficio nella stessa misura; se la trasformazione avviene a tempo pieno, spetta anche il contributo mensile pari al 50% della residua indennità di mobilità;
  • assunzione a tempo indeterminato: contribuzione agevolata per i primi 18 mesi, sempre pari a quella degli apprendisti; se il rapporto è a tempo pieno, spetta anche il contributo mensile del 50% della residua indennità di mobilità.

La circolare chiarisce inoltre che il contributo mensile di cui all’art. 8, comma 4, della legge n. 223/1991 presuppone, in linea generale, che il lavoratore assorbito sia titolare di un rapporto a tempo indeterminato con l’impresa di provenienza. Per i lavoratori collocati in CIGS ai sensi del combinato disposto dell’art. 1-bis della legge n. 291/2004 e dell’art. 2 della legge n. 166/2008 non sono richiesti, ai fini di tale contributo, i requisiti dell’anzianità aziendale di 12 mesi e dei 6 mesi di effettiva prestazione. Il contributo è riconoscibile per massimo 12 mesi, elevabili a 24 per i lavoratori con più di 50 anni e a 36 nelle aree del T.U. approvato con D.P.R. n. 218/1978, ma comunque non oltre la durata dell’indennità di mobilità teoricamente o residualmente spettante e solo per i periodi di effettiva erogazione della retribuzione.

Adempimenti per i datori di lavoro

Per accedere ai benefici il datore di lavoro deve trasmettere la comunicazione obbligatoria di assunzione tramite il modello Unificato Lav al Centro per l’impiego competente, indicando correttamente:

  • "INPS" nel campo Ente previdenziale;
  • la matricola aziendale nel campo Codice ente previdenziale;
  • il codice agevolazione corrispondente alla fattispecie (per il primo regime V1, V2, V3 o, in via transitoria, 75, 76, 77; per il secondo regime V7 o, in via transitoria, 75).

Poiché il modello Unificato Lav non contiene le dichiarazioni di responsabilità richieste dalla normativa, il datore di lavoro deve inviare alla Unità di processo Aziende della Direzione territoriale INPS competente una dichiarazione redatta sul fac simile allegato, allegando copia del decreto di ammissione all’amministrazione straordinaria o i riferimenti utili per reperirlo. Se i lavoratori interessati sono numerosi, è possibile concordare con la sede INPS l’invio di un’unica dichiarazione per più lavoratori, purché consenta l’individuazione dei singoli Unificati Lav.

La sede INPS, ricevuta la dichiarazione e verificato l’invio del modello Unificato Lav, accerta la sussistenza dei requisiti anche tramite gli archivi interni. Le posizioni contributive dei datori di lavoro ammessi ai benefici sono contraddistinte dai codici di autorizzazione:

  • 9V per il regime della legge n. 39/2004;
  • 7T, in aggiunta al precedente, se spetta anche il contributo mensile.

Compilazione del DM10 e dell’EMens per il primo regime

Per l’assunzione di lavoratori provenienti da grandi imprese in crisi, il DM10 deve riportare nel quadro B-C i codici tipo contribuzione V1, V2 e V3, preceduti dai codici qualifica 1, 2, 0, Y e seguiti dal quarto carattere 0 o M. I codici corrispondono rispettivamente a:

  • V1: assunzione a tempo indeterminato;
  • V2: assunzione a tempo determinato;
  • V3: trasformazione a tempo indeterminato.

Nel DM10 vanno indicati il numero dei dipendenti, le giornate o ore retribuite, le retribuzioni complessive e i contributi dovuti. Per il conguaglio del contributo mensile, le aziende autorizzate devono usare nel quadro D i codici importo:

  • L404 per i periodi correnti;
  • L405 per i periodi anteriori al rilascio dell’autorizzazione.

Nella denuncia EMens devono essere riportati i codici V1, V2 e V3 negli elementi previsti dalla procedura, mentre per il personale iscritto al Fondo Volo la circolare fornisce una disciplina specifica con codici importo dedicati, distinguendo i lavoratori in base all’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e all’adesione ai fondi complementari.

Per il Fondo Volo, infatti, sono previsti codici differenti a seconda delle tre situazioni soggettive richiamate dalla circolare: personale con anzianità pari o superiore a 18 anni o con anzianità inferiore ma non aderente ai fondi complementari; personale con anzianità inferiore a 18 anni e aderente ai fondi complementari; personale iscritto dopo il 31 dicembre 1995 e privo di anzianità contributiva. In tali casi si applicano, rispettivamente, i codici XV10/XV1P, XV20/XV2P, XV30/XV3P, oppure XV40/XV4P, XV50/XV5P, XV60/XV6P, oppure ZV10/ZV1P, ZV20/ZV2P, ZV30/ZV3P, con indicazioni specifiche sulle aliquote complessive e sulla quota a carico del lavoratore.

La circolare precisa inoltre che, per questi rapporti, la procedura di controllo e ripartizione delle denunce DM10 determina anche la quota dovuta all’IPSEMA, per cui non è dovuto alcun versamento a tale ente per malattia e maternità nel periodo in cui è applicata la contribuzione pari a quella dell’apprendista. Resta dovuto per intero il contributo al Fondo speciale per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e qualificazione del personale del trasporto aereo.

Agevolazioni per il trasporto aereo

Per i lavoratori provenienti da vettori aerei o società derivate a seguito di riorganizzazioni o trasformazioni societarie, collocati in CIGS o in mobilità, la circolare conferma che ai datori di lavoro spettano i benefici di cui all’art. 8, comma 4, e all’art. 25, comma 9, della legge n. 223/1991, mentre è esclusa l’applicazione dell’art. 8, comma 2. Anche in questo caso il beneficio compete nei limiti delle risorse disponibili.

Le condizioni ostative per i datori di lavoro sono le stesse già previste per il primo regime, richiamate per relationem dalla circolare. I lavoratori devono provenire da un vettore aereo o da una società da questo derivata ed essere stati collocati in CIGS o in mobilità dal medesimo soggetto.

La misura del beneficio consiste nella contribuzione a carico del datore di lavoro pari, per i primi 18 mesi, a quella prevista per gli apprendisti nelle assunzioni a tempo indeterminato; se l’assunzione è a tempo pieno, spetta anche il contributo mensile pari al 50% della residua indennità di mobilità. In questo caso la circolare richiama espressamente i requisiti per il teorico riconoscimento dell’indennità di mobilità: rapporto a tempo indeterminato con l’impresa di provenienza, anzianità aziendale di almeno 12 mesi e attività prestata per almeno 6 mesi.

Adempimenti per il trasporto aereo e Fondo Volo

Anche per questo regime il datore di lavoro deve presentare il modello Unificato Lav e la dichiarazione di responsabilità alla sede INPS competente. Il codice da indicare nel campo Codice agevolazioni è V7; in via transitoria, se il sistema non è stato aggiornato, va utilizzato il codice 75. La dichiarazione di responsabilità deve essere redatta secondo il fac simile allegato.

La posizione contributiva del datore di lavoro va contraddistinta dal codice di autorizzazione 4K; se spetta anche il contributo mensile, si aggiunge il codice 4T. L’INPS rilascia un’autorizzazione specifica, da rinnovare dal 1° gennaio di ciascun anno compreso nel periodo di spettanza del beneficio, per consentire il conguaglio nel DM10.

Per il DM10, il codice tipo contribuzione V7 va esposto nel quadro B-C con i dati ordinari di numeri di dipendenti, giornate/ore e retribuzioni. Il conguaglio del contributo mensile si effettua nel quadro D con i codici importo L406 per i periodi correnti e L407 per gli arretrati.

Per il personale iscritto al Fondo Volo sono previste ulteriori specifiche codifiche: per alcuni lavoratori si usano i codici XV70/XV7P, per altri XV80/XV8P e per altri ancora ZV70/ZV7P, con differenze legate all’anzianità contributiva e all’adesione ai fondi complementari. La circolare ribadisce che, in tale ambito, la quota IPSEMA non va versata e resta dovuto integralmente il contributo al Fondo speciale di settore. Nell’EMens devono essere riportati i codici V7 o V8 negli elementi previsti, mentre il codice della situazione soggettiva del lavoratore dipende dal tipo di codici importo utilizzati nel DM10.

Istruzioni contabili

Per la contabilizzazione del mancato gettito e dei contributi conguagliati, la circolare istituisce conti dedicati:

  • GAW 32/115 per le agevolazioni relative alla legge n. 39/2004;
  • GAW 32/116 per le agevolazioni relative alla legge n. 291/2004;
  • GAW 32/117 per il contributo mensile di cui all’art. 8, comma 4, della legge n. 223/1991 per il primo regime, sia per periodi correnti sia per arretrati;
  • GAW 32/118 per il corrispondente contributo mensile nel regime del trasporto aereo.

La procedura DM movimenta in contropartita i conti delle gestioni o contabilità separate interessate. I conti sono riportati nell’allegato n. 6.

Punti principali

Ambito e disciplina generale

La circolare disciplina due distinti regimi di incentivo all’occupazione: uno per lavoratori provenienti da grandi imprese in crisi operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, introdotto dalla legge n. 166/2008 che ha modificato la legge n. 39/2004; l’altro per lavoratori provenienti da imprese del trasporto aereo, ai sensi della legge n. 291/2004. Tutti i benefici sono subordinati alla regolarità contributiva prevista dall’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006.

Benefici per lavoratori provenienti da grandi imprese in crisi

Le agevolazioni spettano ai datori di lavoro che assumono o ricevono per trasferimento lavoratori provenienti da imprese dei servizi pubblici essenziali ammesse all’amministrazione straordinaria, con almeno 500 dipendenti e debiti non inferiori a 300 milioni di euro, e collocati in CIGS o mobilità. I benefici consistono, a seconda del tipo di assunzione, in contribuzione pari a quella degli apprendisti per assunzioni a termine fino a 12 mesi, ulteriore agevolazione di 12 mesi in caso di trasformazione a tempo indeterminato, oppure contribuzione agevolata per 18 mesi in caso di assunzione diretta a tempo indeterminato; in caso di rapporto a tempo pieno può spettare anche il contributo mensile pari al 50% della residua indennità di mobilità.

Benefici per lavoratori provenienti dal trasporto aereo

Per i lavoratori di vettori aerei o società derivate, sospesi in CIGS o destinatari di mobilità, la legge riconosce ai datori di lavoro la contribuzione agevolata prevista per gli apprendisti nelle assunzioni a tempo indeterminato per 18 mesi e, se l’assunzione è a tempo pieno, anche il contributo mensile pari al 50% della residua indennità di mobilità. È invece escluso il beneficio di cui all’art. 8, comma 2, della legge n. 223/1991.

Adempimenti amministrativi e codici di autorizzazione

Il datore di lavoro deve trasmettere la comunicazione obbligatoria Unificato Lav al Centro per l’impiego, indicando INPS come ente previdenziale, la matricola aziendale e il codice agevolazione previsto. Deve inoltre inviare alla Direzione territoriale INPS competente una dichiarazione di responsabilità secondo i modelli allegati, con copia del decreto di ammissione all’amministrazione straordinaria o i riferimenti per reperirlo. La sede INPS verifica la sussistenza dei requisiti tramite archivi interni e attribuisce i codici di autorizzazione: 9V e, se dovuto il contributo mensile, anche 7T per le imprese beneficiarie del regime della legge n. 39/2004; 4K e, se dovuto il contributo mensile, anche 4T per il regime della legge n. 291/2004.

Compilazione DM10, EMens e regole per Fondo Volo

La circolare dettaglia i codici tipo contribuzione da usare nel DM10 e nell’EMens per le due fattispecie, distinguendo tra assunzione a tempo indeterminato, a termine e trasformazione. Sono fornite istruzioni speciali per il personale iscritto al Fondo Volo, con differenti codici importo in base all’anzianità contributiva e all’adesione o meno a fondi complementari. In tali casi sono indicati anche i contributi minori, la gestione delle quote verso IPSEMA, il contributo di solidarietà M900 e i codici da usare per il conguaglio del contributo mensile (L404-L405 per la legge n. 39/2004, L406-L407 per la legge n. 291/2004).

Istruzioni contabili

Per la rilevazione del mancato gettito contributivo e dei contributi conguagliabili sono istituiti specifici conti: GAW 32/115 per le agevolazioni della legge n. 39/2004, GAW 32/116 per quelle della legge n. 291/2004, GAW 32/117 per il contributo mensile relativo al primo regime e GAW 32/118 per il contributo mensile relativo al secondo. Le contropartite sono movimentate dalla procedura DM sui conti delle gestioni interessate.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.