Deliberazione n. 446 del 28/09/2023
Provvedimento del 28 settembre 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento urgente già adottato dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffondibile su Facebook e Instagram senza consenso. L’intervento mira a impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e a preservare, se acquisito in chiaro, l’eventuale materiale ai soli fini probatori per 12 mesi con misure idonee a renderne non immediatamente identificabili gli interessati.
Ratifica del provvedimento urgente nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di provvedimento urgente per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato il provvedimento urgente adottato dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited, in relazione a una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy riguardante contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati e potenzialmente diffondibili sulle piattaforme Facebook e Instagram senza consenso.
Origine del procedimento e quadro normativo
La decisione si colloca nell’ambito della disciplina introdotta dall’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni di soggetti che abbiano fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione attraverso piattaforme digitali senza consenso. La norma prevede l’intervento dell’Autorità entro quarantotto ore dalla segnalazione.
Segnalazione e richieste dell’interessato
La persona interessata ha rappresentato di versare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis e ha chiesto all’Autorità di intervenire presso le piattaforme Facebook e Instagram indicate nella segnalazione. Il testo non descrive nel merito il contenuto dei materiali né ulteriori circostanze fattuali, limitandosi a richiamare la segnalazione protocollata presso l’Ufficio del Garante.
Intervento urgente del dirigente competente
Ai sensi dell’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, come introdotto dalla deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato una determinazione d’urgenza, n. 190 del 19 settembre 2023, finalizzata a impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione. In particolare, ha:
- ingiunto a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione, rispettivamente su Instagram e Facebook, del materiale trasmesso in formato hash;
- prescritto la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro dalle piattaforme, per soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- richiesto che tale conservazione avvenisse mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con comunicazione tempestiva all’Autorità.
Ratifica del provvedimento e effetti
La nota di trasmissione del 19 settembre 2023 è stata inviata al gestore delle piattaforme e sono state acquisite le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000. All’esito dell’esame degli atti, il Garante, nella riunione del 28 settembre 2023, ha ratificato il provvedimento urgente adottato dal dirigente, confermandone integralmente gli effetti nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited.
Aspetti pratici rilevanti
Il provvedimento è di natura preventiva e non sanzionatoria. Il focus operativo è duplice:
- impedire la diffusione del materiale segnalato sulle piattaforme interessate;
- assicurare, ove il materiale venga acquisito in chiaro, una conservazione limitata nel tempo e protetta, solo per esigenze probatorie.
La decisione evidenzia il ruolo dell’Autorità nell’attivazione rapida delle misure previste dall’art. 144-bis del Codice privacy per contrastare la diffusione non consensuale di contenuti sessualmente espliciti online.
Punti principali
Origine della segnalazione e ambito normativo
La persona interessata ha segnalato al Garante una situazione riconducibile all’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento dell’Autorità per prevenire l’eventuale invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione di contenuti audio, immagini, video o altri documenti informatici sessualmente espliciti destinati a rimanere privati, tramite le piattaforme Facebook e Instagram.
Provvedimento urgente del dirigente competente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza la determinazione n. 190 del 19 settembre 2023, ordinando a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di impedire la diffusione del materiale segnalato trasmesso in formato hash. È stata inoltre prescritta la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, per finalità probatorie, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunito il 28 settembre 2023, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 il provvedimento urgente adottato il 19 settembre 2023 nei confronti delle due società, confermando le misure disposte per impedire la diffusione del materiale e per assicurarne l’eventuale conservazione probatoria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Garante Privacy
- Provvedimento · 28 set 2023Prescrizioni del Garante n. 423 del 28/09/2023
- Provvedimento · 28 set 2023Prescrizioni del Garante n. 430 del 28/09/2023
- Provvedimento · 28 set 2023Ordinanza ingiunzione o revoca n. 425 del 28/09/2023
- Provvedimento · 28 set 2023Deliberazione n. 449 del 28/09/2023
- Provvedimento · 28 set 2023Deliberazione n. 448 del 28/09/2023
- Provvedimento · 28 set 2023Deliberazione n. 447 del 28/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Garante Privacy →