Sentenza del 14/11/2016 n. 219 - Comm. Trib. Prov. Asti
Mancata notifica cartelle - Impugnazione - Inesistenza per invalidità delle notifiche
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha riconosciuto l’ammissibilità dell’impugnazione della cartella e/o del ruolo non validamente notificati, quando il contribuente ne abbia avuto conoscenza tramite l’estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario. L’estratto di ruolo, pur non sostituendo necessariamente la cartella, consente di individuare l’atto e di contestarne la mancata o invalida notificazione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità della cartella e/o del ruolo deducendo la mancata o invalida notificazione degli atti. La conoscenza del debito è stata acquisita soltanto mediante la richiesta e il rilascio dell’estratto di ruolo da parte del concessionario. La questione riguardava quindi l’ammissibilità dell’impugnazione di un atto non validamente notificato, ma conosciuto dal contribuente attraverso l’estratto di ruolo.
Massime di principio
- La mancata o invalida notificazione della cartella non impedisce al contribuente di impugnarla quando ne abbia acquisito conoscenza effettiva attraverso l’estratto di ruolo.
- La richiesta dell’estratto di ruolo può costituire il momento dal quale decorre la possibilità di contestare l’atto conosciuto, purché l’impugnazione sia proposta entro i termini applicabili.
- Per contestare efficacemente la pretesa è opportuno dedurre specificamente il vizio di notifica e procurarsi la documentazione relativa alla cartella, al ruolo e ai tentativi di notificazione.
- La conoscenza dell’iscrizione a ruolo non sana automaticamente una notificazione inesistente o invalida: il contribuente può far valere il vizio in giudizio, nei limiti stabiliti dalle regole processuali e dalla giurisprudenza applicabile.
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