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Sentenza

Sentenza n. 4815/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza al giudicato formatosi in relazione alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro 6 febbraio 2025 n. 578.

Giustizia amministrativa202600033

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, 6 febbraio 2025, n. 578, che aveva riconosciuto al docente il diritto alla carta elettronica per le annualità indicate e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute e delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente e legale distrattario)

Prevale il privato

La controversia

Il docente e il legale dichiaratosi antistatario hanno agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato e munita di formula esecutiva, deducendo che il Ministero, dopo la rituale notifica del titolo, non aveva eseguito i pagamenti dovuti, neppure parzialmente. La domanda riguardava sia il credito riconosciuto al docente sia il distinto credito dell'avvocato per le spese liquidate in suo favore. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto con atto di mera forma, senza contestare l'an o il quantum del credito né riferire sull'andamento della procedura di pagamento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza del Ministero: il titolo era passato in giudicato e ritualmente notificato, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento e dagli atti risultava che non vi erano stati pagamenti, neppure parziali. Ha rilevato inoltre che il Ministero non aveva contestato né l'esistenza né l'ammontare dei crediti. Ha ordinato al Ministero di effettuare integralmente, entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza, i pagamenti dovuti al docente e al legale antistatario. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega, incaricandolo di provvedere entro 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza; il compenso commissariale è stato considerato compreso nella retribuzione istituzionale. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800, oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il ricorso è dunque fondato, e va accolto, e per l’effetto deve essere dichiarata l’inottemperanza del Ministero intimato, che non ha effettuato i pagamenti cui si riferisce il titolo indicato in epigrafe.

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice, accertato il mancato adempimento di un titolo giudiziale esecutivo, può dichiarare l'inottemperanza e ordinare all'amministrazione di eseguire integralmente i pagamenti dovuti, fissando un termine e predisponendo la nomina di un commissario ad acta per l'eventuale persistente inadempimento.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30

    Il Tribunale osserva come, rispetto al titolo della cui ottemperanza si tratta – passato in giudicato e notificato ritualmente - sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

    L'azione esecutiva per il pagamento a carico dell'amministrazione può procedere una volta decorso il termine dilatorio di 120 giorni dal titolo ritualmente notificato; nel caso esaminato tale termine era decorso.

Massime di principio

  • La liquidazione delle spese di lite in favore del difensore dichiaratosi antistatario determina in capo a quest'ultimo un credito autonomo e distinto da quello della parte, che lo legittima ad agire in proprio per ottenere l'esecuzione del relativo capo di condanna.
  • In sede di ottemperanza, il mancato pagamento del credito risultante da un titolo passato in giudicato e ritualmente notificato, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, giustifica la dichiarazione di inottemperanza e l'ordine di pagamento.
  • Quando l'amministrazione non contesta l'an e il quantum del credito e non fornisce elementi sull'andamento della procedura di pagamento, il giudice può accertare l'inadempimento sulla base della documentazione e delle dichiarazioni della parte ricorrente.
  • Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di ulteriore inottemperanza, stabilendone termini e modalità operative.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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