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Sentenza

Sentenza n. 590/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

Giustizia amministrativa202300416

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. staccataSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di riesame e mancata revoca del precedente divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi, con ritiro della licenza di porto di fucile

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (destinatario del divieto)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, già destinatario di un divieto di detenzione di armi adottato ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S., aveva chiesto il riesame per mutamento delle condizioni, rappresentando che i fatti posti a base del divieto risalivano agli anni 2007-2009, che i procedimenti penali erano stati definiti con assoluzione per uno dei reati e prescrizione per l’altro, che un’ulteriore vicenda era stata archiviata e che non risultavano nuovi elementi negativi né carichi pendenti. Aveva inoltre contestato la risalenza e l’insufficienza delle frequentazioni con soggetti gravati da precedenti o attenzionati dalla polizia. La Prefettura, sulla base del parere contrario del Comando provinciale dei Carabinieri, aveva respinto l’istanza limitandosi ad affermare che non erano emersi nuovi elementi idonei a una rivalutazione positiva. Il ricorrente ha dedotto: violazione dell’art. 3 l. 241/1990 e dell’art. 97 Cost., contraddittorietà e disparità di trattamento rispetto alla revoca del divieto disposto nei confronti di altro soggetto; eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità, travisamento, arbitrarietà, illogicità e abuso della discrezionalità tecnica; violazione degli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S. e difetto di motivazione, poiché non sarebbero stati adeguatamente considerati gli esiti favorevoli o non accertativi dei procedimenti penali, il decorso del tempo e l’assenza di elementi attuali di inaffidabilità; ulteriore eccesso di potere per travisamento, sviamento e carenza del presupposto, in quanto le frequentazioni e le segnalazioni erano risalenti e anteriori al rilascio della licenza di porto d’armi.

La decisione

Il ricorso è stato accolto e il diniego di riesame è stato annullato, con obbligo della Prefettura di riavviare il procedimento e di riesercitare il potere. Il TAR ha chiarito che, decorso un ragionevole lasso di tempo e in presenza di un mutamento sostanziale delle circostanze, il destinatario del divieto ha un interesse giuridicamente protetto a ottenere un riesame effettivo della propria posizione. Il riesame deve verificare in modo puntuale e attuale la permanenza dei presupposti dell’inaffidabilità e non può consistere nel mero richiamo alle verifiche originarie. Nel caso concreto, la motivazione era insufficiente perché non valutava in modo aggiornato la personalità dell’interessato, non spiegava perché gli esiti dei procedimenti penali costituissero ancora elementi negativi, non indicava numero, tempi, luoghi e contenuto delle frequentazioni né i pregiudizi dei soggetti coinvolti e si fondava su fatti risalenti, non corroborati da ulteriori elementi attuali. La prescrizione non equivale ad assoluzione, ma impone comunque all’amministrazione di esaminare la condotta sottostante e di motivare logicamente l’eventuale giudizio prognostico di inaffidabilità. Le difese dell’amministrazione non potevano integrare postuma la motivazione del provvedimento mediante riferimenti a segnalazioni e situazioni di conflittualità non contenuti nell’atto impugnato. Le spese sono state poste a carico dell’amministrazione, liquidate in euro 1.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 39 R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.)

    Il divieto di detenzione di armi è una misura preventiva fondata su una valutazione di affidabilità e non può mantenere efficacia indefinita quando siano mutate le circostanze e sia venuta meno l’attualità della situazione di pericolosità.

  • art. 11 R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.)

    Richiamato tra le norme asseritamente violate; la decisione valorizza la necessità di una valutazione attuale dell’affidabilità del soggetto.

  • art. 43 R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.)

    Richiamato tra le norme asseritamente violate in relazione al giudizio di affidabilità per il possesso e il porto di armi.

  • art. 3 l. 241/1990

    Impone una motivazione adeguata, logica e attuale del diniego di riesame; non è sufficiente il richiamo generico all’istruttoria e al parere contrario degli organi di polizia.

  • art. 3 Cost.

    È richiamato quale fondamento del principio di ragionevolezza che orienta l’interpretazione del potere prefettizio.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato quale fondamento dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento dei dati identificativi delle persone fisiche menzionate nella sentenza.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Ha costituito, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, il presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.

Massime di principio

  • A seguito del decorso di un ragionevole lasso di tempo, individuato dalla giurisprudenza richiamata in cinque anni, e della sopravvenienza di elementi potenzialmente favorevoli, il destinatario di un divieto prefettizio di detenzione di armi ha un interesse giuridicamente protetto a ottenere il riesame della misura.
  • Il riesame di un divieto di detenzione di armi deve consistere in una verifica puntuale, concreta e attuale della permanenza dei presupposti di inaffidabilità; non è legittimo un diniego fondato sul mero richiamo alle valutazioni e agli elementi già utilizzati per adottare il provvedimento originario.
  • Il decorso del tempo e l’assenza di nuove circostanze negative accrescono l’onere motivazionale dell’amministrazione, che deve spiegare specificamente perché fatti risalenti continuino a fondare un giudizio prognostico attuale di inaffidabilità nell’uso delle armi.
  • La prescrizione del reato non equivale ad assoluzione, ma il suo richiamo non consente di presumere l’inaffidabilità del soggetto: l’amministrazione deve valutare la condotta sottostante e motivare in modo congruo e logico la sua eventuale rilevanza attuale, soprattutto quando siano trascorsi molti anni e manchino elementi corroboranti.
  • Le frequentazioni con soggetti gravati da precedenti possono avere rilievo indiziario, ma, se risalenti e genericamente indicate, non sono da sole sufficienti a fondare un giudizio attuale di inaffidabilità; il provvedimento deve specificare tempi, luoghi, numero, natura delle frequentazioni e posizione dei soggetti coinvolti.
  • La motivazione del provvedimento amministrativo non può essere integrata postumamente mediante memorie difensive dell’amministrazione con elementi, segnalazioni o valutazioni non contenuti nell’atto impugnato.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoAutotutela
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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