Cassazione Civile, Ordinanza n. 10613/2025 del 23/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato una cartella esattoriale emessa per il pagamento di tributi erariali iscritti a ruolo a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi presentate per l'anno d'imposta 2008. Il ricorso introduttivo era stato respinto in primo grado e l'appello era stato rigettato in CTR. In cassazione il contribuente ha proposto quattro motivi: (1) omessa pronuncia sul primo motivo di appello, con violazione dell'art. 112 c.p.c.; (2) in subordine, nullità della sentenza per difetto di motivazione ex art. 36 d.lgs. n. 546/1992 e, ulteriormente in subordine, violazione dell'art. 39 d.lgs. n. 112/1999; (3) violazione degli artt. 7 e 17 L. n. 212/2000; (4) violazione dell'art. 7, comma 2, L. n. 212/2000, dell'art. 36, comma 4-ter, d.l. n. 248/2007 e dell'art. 1344 c.c. Prima della decisione, il ricorrente ha depositato memoria chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, deducendo di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi e di aver pagato integralmente quanto dovuto per la procedura.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'adesione del contribuente alla procedura di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 193/2016, convertito in L. n. 225/2016, e dell'integrale pagamento delle somme richieste. Ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate tra le parti. È stata inoltre esclusa l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché previsto solo per rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
richiamato come base del controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi da cui sono scaturite le somme iscritte a ruolo
art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972
richiamato come norma sul controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA alla base della cartella impugnata
art. 112 c.p.c.
invocato per denunciare omessa pronuncia sul motivo di appello
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
comma 1, recte comma 2, n. 4
invocato per lamentare nullità della sentenza tributaria per difetto di motivazione
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
richiamato quale parametro di legittimità per le censure di violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamato quale parametro di legittimità per omessa pronuncia e nullità della sentenza
art. 39 d.lgs. n. 112/1999
invocato in subordine nel motivo relativo alla disciplina della riscossione
art. 7 L. n. 212/2000
invocato per denunciare violazione degli obblighi di motivazione e contenuto degli atti tributari
art. 17 L. n. 212/2000
invocato insieme all'art. 7 dello Statuto del contribuente
art. 7, comma 2, L. n. 212/2000
richiamato per censurare il contenuto e la motivazione della cartella
art. 36, comma 4-ter, d.l. n. 248/2007
richiamato nel quarto motivo in relazione alla disciplina della riscossione
art. 1344 c.c.
invocato nel quarto motivo, ma senza che la Corte entri nel merito della censura
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma processuale che ha consentito la trattazione in camera di consiglio
art. 6 d.l. n. 193/2016
base normativa della definizione agevolata cui il contribuente ha aderito
L. n. 225/2016
legge di conversione del d.l. n. 193/2016 richiamata per la definizione agevolata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato perché previsto solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità
art. 6, comma 3, d.l. n. 193/2016
richiamato per il calcolo/comunicazione dell'ammontare dovuto nella definizione agevolata
Massime di principio
- La sopravvenuta adesione del contribuente a una definizione agevolata dei carichi e il pagamento integrale delle somme dovute comportano la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione avente ad oggetto la cartella relativa a quei carichi.
- In caso di cessazione della materia del contendere per adesione alla procedura premiale, le spese di lite possono essere integralmente compensate, poiché una condanna alle spese aggiungerebbe oneri ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti dalla disciplina agevolativa.
- L'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica fuori dai casi tassativi di rigetto integrale, inammissibilità originaria o improcedibilità dell'impugnazione.
- Quando interviene una definizione agevolata che estingue l'interesse alla decisione, la Corte non esamina i motivi di ricorso e dichiara cessata la materia del contendere, con venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata.
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