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Sentenza

Sentenza del 04/05/2016 n. 8822 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale sostenendo che l'adesione al condono tombale previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, non obbliga l'Amministrazione a riconoscere o rimborsare i crediti IVA indicati nella dichiarazione originaria, soprattutto quando tali crediti non siano stati verificati o siano stati contestati. Secondo l'Agenzia, la definizione agevolata riguarda gli effetti del condono e non impedisce il controllo sull'effettiva esistenza e rimborsabilità del credito IVA.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, anche per la liquidazione delle spese. Il giudice del rinvio dovrà esaminare nel merito se il credito IVA vantato dalla società sia effettivamente esistente e rimborsabile. La Corte ha chiarito che il condono non impone né il riconoscimento automatico del credito né la sua rinuncia: l'Amministrazione può verificarlo e negare il rimborso se mancano i presupposti.

Norme richiamate

  • L. n. 289 del 2002, art. 9

    La definizione automatica o condono tombale non rende automaticamente intangibili i crediti IVA indicati dal contribuente e non impedisce all'Amministrazione di verificarne l'esistenza e la rimborsabilità.

  • L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 9

    La disposizione non modifica automaticamente l'importo dei rimborsi e dei crediti risultanti dalle dichiarazioni: il contribuente non è obbligato a rinunciare al credito, ma l'Amministrazione può accertare che esso non sia rimborsabile.

  • D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, comma 1

    È la norma in base alla quale l'Amministrazione aveva contestato le sanzioni connesse all'utilizzo in compensazione dei crediti IVA.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32, 33, 38, 39 e 40

    Le norme richiamate disciplinano i poteri di controllo, accertamento e rettifica delle dichiarazioni fiscali, che l'adesione al condono non esclude con riferimento alla verifica dell'effettività del credito.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 51, 52, 54, 54-bis e 55

    Le disposizioni attribuiscono all'Amministrazione poteri di controllo e accertamento in materia IVA, utilizzabili anche per verificare la fondatezza dei crediti esposti o compensati.

  • Artt. 2 e 22 della sesta direttiva IVA e art. 10 del Trattato CE

    Secondo la Corte di giustizia dell'Unione europea, la normativa nazionale sul condono non può determinare una sostanziale esenzione dall'IVA né ostacolare la riscossione effettiva dell'imposta e la lotta alle frodi.

Massime di principio

  • L'adesione a un condono fiscale non comporta automaticamente il riconoscimento dei crediti indicati dal contribuente né obbliga l'Amministrazione a rimborsarli.
  • Anche dopo una definizione agevolata, l'Amministrazione può verificare l'esistenza, l'ammontare e la rimborsabilità di un credito IVA, soprattutto se non è mai stato controllato o è stato contestato.
  • Il condono non determina necessariamente la rinuncia al credito da parte del contribuente: il credito può essere riconosciuto se fondato, ma deve superare il controllo ordinario sui relativi presupposti.
  • Le disposizioni nazionali sul condono devono essere interpretate e, se necessario, disapplicate quando producono un effetto incompatibile con il diritto dell'Unione europea, in particolare con l'obbligo di effettiva riscossione dell'IVA e di contrasto alle frodi.
  • In caso di annullamento di una decisione per mancato esame della rimborsabilità del credito, la controversia viene rinviata al giudice di merito, che deve accertare concretamente la fondatezza del credito e non limitarsi agli effetti formali del condono.

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