Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 18054/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non essendo ravvisabili ipotesi di esonero, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione tra reati oggetto di tre sentenze esecutive. Nel ricorso deduceva vizio di motivazione e violazione di legge, sostenendo che il provvedimento impugnato avesse trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso posto a base delle condotte delittuose. La Corte rileva che le censure erano in realtà mere doglianze di fatto e riproducevano questioni già esaminate e disattese dal giudice dell'esecuzione, il quale aveva valorizzato la eterogeneità dei furti, la diversità dei beni sottratti, delle persone offese e dei complici, ritenendo che i reati fossero espressione di autonome determinazioni delittuose assunte di volta in volta.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

    in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, a una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Le censure in cassazione che si risolvono in mere doglianze di fatto, senza indicare un effettivo errore di diritto o un vizio motivazionale deducibile nei limiti di legittimità, sono inammissibili.
  • Nel giudizio di esecuzione sulla continuazione, la verifica dell'unicità del disegno criminoso può essere esclusa quando i reati presentino notevoli divergenze oggettive, quali la diversa natura dei beni aggrediti, la pluralità delle persone offese e la disomogeneità dei concorrenti coinvolti, elementi indicativi di autonome determinazioni criminose.
  • È inammissibile il ricorso che riproponga questioni già specificamente esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione giuridicamente corretta, senza introdurre argomenti nuovi idonei a scalfirne la decisione.

Come è indicizzato

MaterieReati ostativiImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.