Sentenza del 12/04/2018 n. 1613 - Comm. Trib. Prov. Milano
Riscossione - Atto prodromico regolarmente notificato e non contestato - Successivo avviso di intimazione - Ricorso - Inammissibilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile perché tardivo. L’avviso di intimazione costituisce un atto successivo della riscossione e non consente di rimettere in discussione gli atti impositivi prodromici, quando questi siano stati regolarmente notificati e non contestati tempestivamente. La pretesa è pertanto rimasta consolidata.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato un successivo avviso di intimazione, contestando in sostanza la pretesa tributaria già formalizzata in precedenti cartelle di pagamento. È stata dimostrata la preventiva regolare notificazione delle cartelle, che non erano state impugnate entro i termini di legge e risultavano quindi divenute definitive.
Norme richiamate
Disciplina processuale tributaria sulla tempestiva impugnazione degli atti impositivi
Gli atti impositivi devono essere impugnati entro il termine previsto dalla legge dalla loro regolare notificazione. In mancanza di ricorso, diventano definitivi e non possono essere contestati per la prima volta mediante l’impugnazione di un atto successivo della riscossione.
Disciplina della riscossione mediante cartella di pagamento e avviso di intimazione
L’avviso di intimazione è un atto funzionale alla prosecuzione della riscossione di somme già richieste con atti precedenti; non riapre i termini per impugnare cartelle o altri atti prodromici regolarmente notificati.
Massime di principio
- Quando una cartella o un altro atto impositivo è stato regolarmente notificato e non è stato impugnato tempestivamente, la pretesa diventa definitiva.
- L’impugnazione di un successivo avviso di intimazione non consente, di regola, di contestare nel merito debiti già risultanti da atti definitivi.
- Prima di impugnare un atto della riscossione occorre verificare la cronologia delle notifiche e l’eventuale esistenza di precedenti atti non contestati.
- La contestazione può ancora essere possibile se il contribuente dimostra la mancata o invalida notificazione dell’atto prodromico, oppure deduce vizi propri dell’avviso di intimazione.
- La regolare notificazione e il decorso del termine di impugnazione sono quindi elementi decisivi per stabilire se il ricorso sia ammissibile.
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