Cassazione Civile, Sentenza n. 39792/2021 del 14/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso decisione di merito relativa all'imposta locale sugli immobili (aree fabbricabili) per l'anno 2007. La ricorrente deduceva: 1) omissione della CTR nel pronunciarsi su un motivo di appello relativo alla illegittimità dell'avviso per difetto di motivazione; 2) violazione del diritto al contraddittorio endoprocedimentale (richiamando anche carte dei diritti UE e principi costituzionali), con conseguente invalidità del provvedimento comunale; 3) illegittima determinazione della base imponibile per il 2007 basata su una CTU relativa ad annualità 2005-2006 (violazione art.5, comma 5, d.lgs. 504/1992 e principio di autonomia del periodo d'imposta).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che: l'omissione della CTR di pronunciarsi su un motivo di appello non comportava necessariamente la cassazione, poiché quel motivo sarebbe stato comunque inammissibile per difetto di interesse e il rinvio sarebbe risultato inutile (richiamo a principi di economia processuale e ragionevole durata del processo); non sussiste un generale obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per tributi "non armonizzati" salvo specifica previsione normativa, e la ricorrente non ha indicato le ragioni concrete che avrebbe fatto valere; la CTR ha valutato correttamente, in via di merito, la utilizzabilità della CTU anche se riferita ad altre annualità, per cui tale valutazione non è sindacabile in sede di legittimità. Perciò tutti i motivi sono rigettati e la ricorrente soccombe.
Norme richiamate
art.112 c.p.c.
Richiamato rispetto al dovere del giudice di esaminare tutti i motivi; la Corte tuttavia ha valutato che l'omissione non produceva automatica cassazione quando il motivo sarebbe stato inammissibile per difetto di interesse
art.100 c.p.c.
Richiamato in tema di interesse ad impugnare: il motivo d'appello non avrebbe prodotto utilità per l'appellante e quindi sarebbe inammissibile
art.111 Cost., comma 2
Richiamato in funzione di principio di economia processuale e ragionevole durata del processo, a sostegno della non necessità di rinvio quando inutile
art.384 c.p.c.
Richiami per una lettura costituzionalmente orientata; la Corte può evitare il rinvio quando il ritorno della causa sarebbe inutile
Carta dei diritti fondamentali UE, artt. 41, 47, 48
Richiamati dalla ricorrente per sostenere l'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale; la Corte osserva che tali tutele trovano diretta applicazione nel diritto UE ma non impongono automaticamente obblighi generali nell'ordinamento nazionale per tributi non armonizzati
artt.24 e 97 Cost.
Richiamati dalla ricorrente come principi costituzionali invocati nel contraddittorio e nell'organizzazione amministrativa; la Corte non ha ritenuto che impongano un obbligo generale di contraddittorio in assenza di norma speciale
d.lgs. 146/1998, art.10
Richiamato dalla ricorrente per analogia con obblighi procedimentali; la Corte non ha ritenuto applicabile tale analogia per imporre contraddittorio endoprocedimentale nel caso concreto
d.lgs. 446/1997
Richiamato nel contesto dell'analogia evocata dalla ricorrente rispetto alla determinazione del valore, ma senza che ne sia derivato un obbligo di contraddittorio
d.lgs. 504/1992, art.5, comma 5
"valore ... venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilita', alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche"
Definisce la base imponibile per le aree fabbricabili (valore venale al 1° gennaio). La Corte ha ritenuto che la CTU, pur riferita ad altre annualità, poteva essere ritenuta riferibile anche al 2007: valutazione di merito non sindacabile in cassazione
Cass. Sez. Un., sent. n. 24823/2015 (giurisprudenza)
Principio applicato: a differenza del diritto UE, l'ordinamento nazionale non impone un generale obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per l'Amministrazione fiscale nei tributi non armonizzati, salvo espressa previsione normativa; la violazione, se non prevista, non comporta necessariamente invalidità dell'atto
D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, art.13, comma 1-quater (come modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n.228)
Richiamato in ordine all'onere del pagamento del contributo unificato aggiuntivo a carico della ricorrente in caso di rigetto
Massime di principio
- Un'omissione del giudice d'appello nel pronunciarsi su un motivo può non giustificare la cassazione se quel motivo sarebbe stato inammissibile per difetto di interesse o se il rinvio sarebbe inutile (principi di economia processuale e ragionevole durata del processo).
- Non esiste, nel diritto nazionale italiano, un obbligo generale e automatico di contraddittorio endoprocedimentale da parte dell'Amministrazione fiscale per i tributi non armonizzati: l'obbligo sussiste soltanto se espressamente previsto dalla norma applicabile.
- Quando si invoca la violazione del contraddittorio endoprocedimentale il contribuente deve specificare in concreto le ragioni che avrebbe svolto e dimostrare che tali argomenti non sono manifestamente pretestuosi; altrimenti la censura risulta generica e destinata al rigetto.
- Le valutazioni tecnico-economiche e di merito del giudice di merito (es. utilizzabilità di una CTU riferita ad annualità diverse) non sono sindacabili in sede di legittimità salvo vizio di diritto evidente.
- Il richiamo a principi o norme dell'Unione europea può essere decisivo solo se il tributo è "armonizzato" o se la norma dell'UE si applica direttamente; per tributi locali non armonizzati la protezione derivante dal diritto UE non si traduce automaticamente in obblighi procedurali dell'Amministrazione nazionale.
- In sede di impugnazione è utile valutare preliminarmente l'interesse concreto alla specifica prognosi di danno o utile derivante dall'annullamento di singole parti della sentenza, perché motivi privi di interesse possono essere dichiarati inammissibili
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