Sentenza del 24/03/2015 n. 1129 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IVA - Istanza rimborso infrannuale - Omessa prestazione garanzie - Avviso irregolarità - Rinuncia istanza rimborso infrannuale - Riporto credito infrannuale in sede annuale - Iscrizione ruolo ammontare rimborso - Violazione principio buona fede - Consegue - Assenza danno erariale - Consegue - Passaggio da rimborso a compensazione - Novità "Decreto Sviluppo" 2011 - Applicazione retroattiva - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la possibilità per la contribuente di revocare o rinunciare all'istanza di rimborso infrannuale, pur in assenza di un errore essenziale riconoscibile dall'altra parte, a seguito della mancata prestazione delle garanzie richieste. La contribuente sosteneva di poter riportare il credito IVA nella dichiarazione annuale e utilizzarlo secondo le modalità ordinarie, anche in compensazione. L'Amministrazione, invece, aveva ritenuto vincolante la scelta iniziale per il rimborso e aveva proceduto all'iscrizione a ruolo.
La decisione
La decisione ha riconosciuto la legittimità della rinuncia all'istanza di rimborso e del riporto del credito nella dichiarazione IVA annuale. È stata valorizzata la buona fede della contribuente, l'assenza di un danno erariale e il fatto che il rimborso non fosse stato erogato, neppure parzialmente. È stata inoltre ritenuta applicabile retroattivamente la disciplina introdotta dal Decreto Sviluppo del 2011, che consente di modificare la scelta tra rimborso e compensazione quando il rimborso non sia ancora stato eseguito. L'iscrizione a ruolo dell'importo è stata quindi ritenuta non corretta.
Norme richiamate
Disciplina IVA sul rimborso infrannuale e sulle garanzie
La mancata prestazione delle garanzie necessarie impedisce l'erogazione del rimborso, ma non determina necessariamente l'irrevocabilità della scelta iniziale né impedisce al contribuente di optare per il riporto o la compensazione del credito, se il rimborso non è stato erogato.
Decreto Sviluppo 2011
La novella consente al contribuente di modificare la scelta tra rimborso e compensazione del credito IVA, a condizione che il rimborso richiesto non sia stato erogato, nemmeno in parte. La disciplina è stata ritenuta applicabile anche a una situazione precedente alla sua entrata in vigore.
Principio di buona fede e collaborazione tra contribuente e Amministrazione finanziaria
Quando il comportamento del contribuente è coerente, non fraudolento e non produce alcun pregiudizio per l'Erario, l'Amministrazione deve interpretare gli adempimenti in modo sostanziale e non meramente formalistico.
Massime di principio
- La scelta del rimborso infrannuale non è necessariamente irreversibile se il rimborso non è stato ancora erogato, neppure parzialmente, e il contribuente manifesta tempestivamente la volontà di rinunciare per riportare o compensare il credito.
- La mancata prestazione della garanzia può impedire l'erogazione del rimborso, ma non comporta automaticamente la perdita del credito IVA né legittima l'iscrizione a ruolo dell'intero importo richiesto.
- In assenza di danno erariale e in presenza di buona fede, deve essere privilegiata una lettura sostanziale degli adempimenti fiscali rispetto a una conseguenza meramente sanzionatoria fondata sulla forma.
- Il passaggio dal rimborso alla compensazione o al riporto del credito può essere ammesso anche per istanze anteriori alla modifica normativa, se la nuova disciplina è considerata applicabile retroattivamente e il rimborso non è stato pagato.
- La rinuncia all'istanza non consente di ottenere contemporaneamente il rimborso e la compensazione dello stesso credito: il credito deve restare una sola volta nella disponibilità del contribuente e non deve risultare già soddisfatto dall'Erario.
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