Cassazione Civile, Sentenza n. 2063/2023 del 24/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. avverso l'ordinanza n. 5475/2020 della Corte di Cassazione che aveva dichiarato inammissibile per tardività il ricorso di cassazione della Moroni avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 1593/17 (pronunciata nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 2797 c.c.). La ricorrente deduce tre censure: (1) la sospensione feriale dei termini (art. 92 R.D. 30/1/1941, n.12) si applicherebbe anche al giudizio di cassazione quando il merito è un'opposizione esecutiva; (2) la deroga prevista dall'art. 92 R.D. riguarda le "cause civili di opposizione all'esecuzione" e non i giudizi impugnatori, quindi la sospensione feriale dovrebbe operare; (3) censura per rilievo officioso della tardività del termine ex art. 391-bis (non essendo termine di decadenza) e per l'asserita tardività della memoria depositata ai sensi dell'art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che i tre motivi proposti siano, in realtà, deduzioni di errori di diritto; secondo la giurisprudenza della Corte (Sez. Un.) l'errore di diritto, l'errore di giudizio o di valutazione non costituiscono vizi revocatori ai sensi degli artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso. Non essendovi soccombente con spese liquidate nel presente giudizio (è rimasta solo l'intimata), la Corte ha altresì dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002 (nel testo introdotto dalla legge n. 228/2012, comma 17).
Norme richiamate
Fondamento formale del ricorso per revocazione; la Corte sottolinea che le censure mosse erano errori di diritto e dunque non idonee come vizi revocatori ai sensi della disciplina
Richiamato in giurisprudenza per definire i limiti dei vizi revocatori: non rientrano tra essi gli errori di diritto o di valutazione
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92
"le cause civili di opposizione all'esecuzione"
Invocato dalla ricorrente per sostenere una deroga alla sospensione feriale dei termini; la questione è stata prospettata ma la Corte non ha accolto il rimedio perché il vizio dedotto risultava essere un errore di diritto non revocabile
Norma cui la ricorrente ha fatto riferimento per la memoria depositata in Cassazione; la Corte ha ritenuto irrilevante la censura sulla tardività della memoria in quanto anche tale censura era riconducibile a errore di diritto
Richiamato nel percorso processuale antecedente (decisioni di inammissibilità di precedenti ricorsi per revocazione)
Norma applicata nella prima decisione di merito che condannò la ricorrente alle spese; citata nel riepilogo degli atti processuali
art. 700 c.p.c. e art. 669-bis c.p.c.
Fondamenti dei procedimenti cautelari d'urgenza instaurati dalla ricorrente per la restituzione del veicolo; contestualizzano la vicenda fattuale
Riferimento alla natura del giudizio principale (opposizione all'esecuzione) da cui trae origine la controversia
Richiamato come riferimento procedurale nel ricorso di cassazione originario; parte del contesto processuale
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228)
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La revocazione ex art. 391-bis c.p.c. non è il rimedio adeguato per contestare semplici errori di diritto o valutazioni giuridiche: i vizi revocatori ammessi sono limitati e la giurisprudenza della Cassazione esclude l'errore di diritto tra i motivi di revocazione.
- Se si intende impugnare la declaratoria di inammissibilità per tardività occorre documentare con precisione fatti nuovi o vizi specifici previsti dalla norma di revocazione; argomentazioni generiche sulla calcolo dei termini o sull'applicabilità della sospensione feriale rischiano di essere considerate mere questioni di diritto.
- La questione della sospensione feriale (art. 92 R.D. n. 12/1941) va affrontata con chiarezza procedurale e con riferimenti normativi diretti: va dimostrato in che modo la sospensione avrebbe effettivamente sospeso o interrotto termini applicabili al singolo atto processuale.
- Non è sempre efficace lamentare il rilievo d'ufficio della tardività a meno che non si dimostri che il termine in questione sia effettivamente di natura non perentoria o che il procedimento abbia caratteristiche tali da escludere il controllo d'ufficio; distinguere tra termini perentori (decadenza) e termini ordinatori è essenziale.
- In cause che originano da opposizioni all'esecuzione, porre attenzione alla specificità del rito e alle deroghe normative alla disciplina ordinaria dei termini: tuttavia, anche se sussistono deroghe, esse devono essere collegate concretamente alla vicenda processuale e non possono costituire di per sé motivo di revocazione se prospettate come mera questione di diritto.
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