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Legge

L.R. Liguria 18/2015

DISPOSIZIONI DI MODIFICA A NORME DI CARATTERE FINANZIARIO

Normativa regionaleL.R. Liguria 18/2015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Liguria n. 18/2015 interviene su bilancio 2015, fondi speciali, edilizia residenziale pubblica, trasporto pubblico, servizi educativi, gruppi consiliari e organi del Consiglio regionale, con varie autorizzazioni di spesa, proroghe e abrogazioni. Alcune disposizioni sono limitate all’esercizio 2015 o a specifici esercizi/anni indicati; il fondo per le ARTE è previsto dal 2015 per nove anni.

Modifiche finanziarie e organizzative a norme regionali liguri

Disposizioni finanziarie e organizzative regionali della Liguria

La legge regionale Liguria n. 18 del 2015 contiene una serie di interventi di natura finanziaria, contabile e organizzativa. La disciplina incide sul bilancio regionale 2015-2017, su fondi speciali, su edilizia residenziale pubblica, gruppi consiliari e organi dell’Assemblea legislativa regionale.

Interventi sul bilancio regionale 2015 e sui fondi speciali

Per l’anno 2015 sono istituiti tre fondi regionali: uno per il finanziamento di interventi già programmati con il FAS 2007-2013, uno per interventi urgenti di dissesto idrogeologico e uno per il cofinanziamento regionale del Progetto ERP Liguria. La copertura avviene con variazioni al bilancio di previsione 2015-2017 limitate al solo esercizio 2015, mediante incremento delle entrate da indebitamento e iscrizione delle relative somme su specifiche unità previsionali di base.

La legge sostituisce anche le tabelle dei fondi speciali di parte corrente e di conto capitale per il 2015-2017, ridefinendo gli importi destinati alle varie aree di intervento. Le nuove tabelle fissano stanziamenti complessivi per il 2015 pari a:

  • euro 7.556.000,00 per il fondo speciale di parte corrente;
  • euro 1.570.000,00 per il fondo speciale di conto capitale.

Proroga di termini in materia finanziaria e coperture

È prorogato dal 30 giugno 2015 al 31 dicembre 2015 il termine previsto dall’articolo 23 della l.r. 40/2014. Gli oneri derivanti da tale proroga determinano una riduzione, nello stato di previsione dell’entrata del bilancio del corrente esercizio, di euro 30.722,99 sull’U.P.B. 3.1.3 “Proventi di beni della Regione”.

Un ulteriore intervento finanziario modifica una precedente variazione di bilancio della l.r. 15/2015, aggiornando le poste di entrata e di spesa per l’anno 2015. Il nuovo assetto comprende incrementi di entrata, iscrizioni di spesa, prelevamenti dai fondi speciali e riduzioni di autorizzazioni di spesa su diverse U.P.B. regionali, tra cui difesa del suolo, risorse umane, diritto allo studio universitario, turismo e fondi di riserva.

Servizi educativi e rapporti con ARSEL Liguria

La legge modifica la l.r. 22/2012 sostituendo il riferimento ad ARSSU con ARSEL Liguria, prevedendo che le relative attività possano essere svolte anche mediante convenzione con soggetti terzi. Si tratta di una modifica organizzativa che ridefinisce il soggetto attuatore in materia di servizi educativi e per il lavoro.

Misure per le ARTE liguri e edilizia residenziale pubblica

È istituito un fondo destinato alle ARTE liguri per coprire gli oneri di operazioni di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare, finalizzato anche al finanziamento delle attività istituzionali degli enti. Il fondo:

  • decorre dal 2015;
  • ha durata di nove anni;
  • è alimentato con una dotazione annua massima di 7 milioni di euro;
  • è disciplinato, quanto a riparto e utilizzo, da deliberazione della Giunta regionale.

Dal 2016 cessano le disposizioni regionali sulle anticipazioni di cassa a favore delle ARTE per tali finalità.

La copertura degli oneri è assicurata con variazioni di bilancio 2015-2017 e con stanziamenti per gli esercizi successivi. Inoltre, dal 2016 la disciplina regionale sulle quote e sul piano di rientro di cui alla l.r. 62/2009 si applica anche alle ARTE liguri, per le parti compatibili, con possibilità di rimodulazione del piano finanziario.

Per A.R.T.E. Savona sono poi previste quote riservate del fondo per specifiche operazioni straordinarie di valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale sociale, con importi differenziati per gli anni 2017-2023. È inoltre prevista, per l’anno 2019, una quota aggiuntiva destinata ad ARTE Genova per fronteggiare l’emergenza abitativa connessa al crollo del Ponte Morandi.

Modifiche in materia di contributi e cessioni di credito

La legge modifica la l.r. 62/2009 stabilendo che il contributo previsto dal relativo articolo 6 può essere riconosciuto ai soggetti indicati nei commi 1 o 1-bis e può costituire anche titolo nell’ambito di operazioni di cessione del credito.

Gruppi consiliari, personale e rendicontazione

La disciplina sui gruppi consiliari viene profondamente rivista. È ammesso l’impiego di personale assunto con contratti di lavoro privato e di prestazioni professionali autonome; tali contratti cessano comunque alla fine della legislatura, ovvero prima in caso di cessazione dalla carica o di mutamento di appartenenza del consigliere proponente.

Sono inoltre modificati:

  • il regime di riparto delle risorse tra componenti dell’Ufficio di Presidenza e gruppi;
  • i termini per la trasmissione dei rendiconti dei gruppi consiliari al Presidente del Consiglio;
  • la trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
  • la pubblicazione della deliberazione di regolarità sul sito istituzionale e sul BUR.

In caso di rendiconti irregolari, l’Ufficio di Presidenza può disporre la restituzione delle somme e un piano di rientro con decurtazioni progressive dei contributi annuali fino all’80%, oltre alla restituzione dei contributi non utilizzati. La disciplina esclude i casi in cui le somme siano dovute in forza di sentenza esecutiva di condanna.

Trattamento economico, auto istituzionale e assicurazioni dei consiglieri

Per il Presidente del Consiglio regionale, o un suo delegato, l’uso dell’autovettura istituzionale per gli spostamenti tra domicilio/residenza/dimora e sede assembleare comporta una trattenuta mensile calcolata in base ai chilometri autocertificati, con tariffa di euro 7,00 per chilometro.

Il Consiglio regionale può detenere, oltre all’autovettura di servizio, una sola autovettura istituzionale di rappresentanza assegnata al Presidente del Consiglio e utilizzabile anche dagli altri componenti dell’Ufficio di Presidenza per fini istituzionali.

Viene poi ridefinita la copertura assicurativa infortuni dei consiglieri regionali, con contributo mensile a carico del consigliere e copertura a carico del bilancio del Consiglio per morte, invalidità permanente e inabilità temporanea, secondo valori percentuali predeterminati. I beneficiari in caso di morte sono esclusivamente gli eredi legittimi.

Vitalizi e accertamento dell’inabilità permanente

Per i consiglieri e gli aventi diritto della Giunta regionale ancora rilevanti per la IX legislatura, la legge interviene sulla disciplina dell’inabilità permanente e dell’assegno vitalizio:

  • è disciplinata la nomina di un collegio medico per l’accertamento dell’inabilità;
  • l’assegno compete dalla data di presentazione della domanda in caso di esito positivo;
  • il riconoscimento può essere rivalutato dopo tre anni e diventa definitivo dopo due conferme consecutive.

Sono inoltre chiariti gli effetti di precedenti abrogazioni per i soggetti ancora interessati dalla disciplina transitoria della l.r. 35/2011.

Contabilità e programmazione dell’Assemblea legislativa

La legge rafforza l’autonomia contabile dell’Assemblea legislativa della Liguria, introducendo principi di programmazione e coordinamento con il d.lgs. 118/2011. Sono previsti come strumenti di programmazione:

  • la relazione programmatica di legislatura;
  • il bilancio di previsione quinquennale;
  • il programma operativo;
  • le variazioni di bilancio.

Il bilancio dell’Assemblea è qualificato come unica unità di voto nell’ambito del bilancio della Regione. È anche previsto un sistema di contabilità finanziaria e economico-patrimoniale semplificata, finalizzato al consolidamento con il bilancio regionale.

Divisa del personale e fabbisogno dell’Assemblea

Il Consiglio regionale può stabilire, previa consultazione sindacale, per quali mansioni il personale debba indossare la divisa, definendone foggia, uso e assegnazione. La spesa è a carico dell’Amministrazione e la divisa non può essere alterata né usata fuori servizio.

Inoltre, vengono ricondotte al fabbisogno dell’Assemblea anche le spese elencate nell’articolo 2-bis e si chiarisce che il bilancio dell’Assemblea costituisce un’unica unità di voto nel bilancio regionale.

Collegio interno dei Revisori dei conti

È riformato il Collegio interno dei Revisori dei conti dell’Assemblea, con composizione di tre membri nominati dall’Assemblea con voto limitato a due, durata triennale e possibilità di un solo rinnovo consecutivo. Sono dettagliati requisiti professionali stringenti, funzioni, incompatibilità, modalità di funzionamento e diritti di accesso agli atti.

Tra i compiti del Collegio rientrano anche la verifica dei limiti dei contributi ai gruppi consiliari, sia per il funzionamento sia per il personale, in rapporto ai parametri di virtuosità della Conferenza Stato-Regioni e ai tetti massimi previsti dalla normativa statale.

Organismo indipendente di valutazione

È istituito un Organismo indipendente di valutazione monocratico, nominato per tre anni e rinnovabile una sola volta. Sono fissati requisiti professionali, cause ostative e funzioni, tra cui il monitoraggio del sistema di valutazione, la validazione della relazione sulla performance, il controllo sull’uso dei premi e la proposta di valutazione del vertice amministrativo. Il compenso è pari a euro 9.000 annui, con rimborso spese fino a euro 2.000 annui.

Abrogazioni e ripristino di disciplina previgente

Sono abrogate alcune disposizioni puntuali in materia di tasse sulle concessioni regionali, finanza regionale e adeguamenti normativi. Inoltre, dal giorno di entrata in vigore della legge torna ad applicarsi il comma 2 dell’articolo 78 della l.r. 41/2006.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

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