Salta al contenuto
Legge

L.R. Liguria 20/2015

MISURE PER LO SVILUPPO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E DEL RICICLAGGIO

Normativa regionaleL.R. Liguria 20/2015Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale disciplina, in Liguria, misure economiche e organizzative per favorire raccolta differenziata e riciclaggio, con un contributo dei comuni legato alla quota di rifiuto indifferenziato oltre il 35%. Riguarda anche la destinazione di quote del tributo in discarica a programmi ambientali e il riassetto della governance dei servizi rifiuti. Alcune norme sono state abrogate o erano transitorie.

Misure per lo sviluppo della raccolta differenziata, del riciclaggio e del tributo rifiuti

Misure per lo sviluppo della raccolta differenziata e del riciclaggio

La legge regionale ligure introduce e coordina strumenti economici e organizzativi per incentivare la riduzione dei rifiuti urbani indifferenziati, sostenere i programmi comunali di raccolta differenziata e ridefinire alcuni profili della governance regionale dei servizi rifiuti e della destinazione di risorse ambientali.

Misura incentivante sulla riduzione dei rifiuti urbani indifferenziati

I comuni concorrono al sistema gestionale di ambito versando alla Regione 5 euro per ogni tonnellata di rifiuto urbano indifferenziato residuo che ecceda il 35% in peso del totale del rifiuto prodotto nell’annualità di riferimento. La misura è applicata annualmente secondo indirizzi e modalità operative stabiliti dalla Giunta regionale.

Le risorse incassate confluiscono nel bilancio regionale in entrata e sono destinate al finanziamento dei programmi comunali per lo sviluppo della raccolta differenziata. Il mancato pagamento entro il termine fissato dalla Giunta comporta l’esclusione dai finanziamenti regionali per i due anni successivi.

La disciplina si applica a decorrere dall’anno 2022, sui dati dell’anno precedente.

Destinazione di quote del tributo speciale per il deposito in discarica

La legge sostituisce l’articolo 16 della legge regionale n. 23/2007, stabilendo la destinazione di quote del gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, al netto della quota spettante alle province.

In particolare:

  • il 30% è destinato a un fondo per il finanziamento dei programmi regionali in campo ambientale;
  • il 10% è destinato a interventi in materia di difesa del suolo e protezione civile;
  • nell’ambito della quota destinata ai programmi ambientali, almeno il 10% è riservato a programmi finalizzati a valorizzare il riciclaggio di frazioni di rifiuti urbani, predisposti dai comuni e individuati da Regione, province e Città metropolitana secondo modalità e tempistiche definite dalla Giunta regionale.

Programmazione e affidamento del servizio di gestione dei rifiuti

La legge interviene sulla disciplina regionale dei servizi rifiuti, consentendo che, quando Provincia o Città metropolitana abbiano già definito il disegno complessivo della ripartizione territoriale dei servizi e i bacini di affidamento, i comuni possano procedere all’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti in conformità a tali indirizzi, per un periodo non oltre il 31 dicembre 2020.

Vengono inoltre aggiornate le regole sui bacini di affidamento e sulla ripartizione territoriale, prevedendo che Provincia e Città metropolitana possano individuare bacini omogenei, sostenibili per qualità ed economicità del servizio, con eventuale designazione di un comune capofila. È anche prevista la possibilità di modificare i confini territoriali delle aree per esigenze di ottimizzazione logistica ed efficienza dei servizi.

Consulte regionali per i servizi idrico e rifiuti

La disciplina delle consulte regionali è riscritta. Sono istituite presso la Regione:

  • la Consulta per il servizio idrico integrato;
  • la Consulta per il servizio di gestione integrata dei rifiuti.

Le consulte esprimono pareri preventivi sui nuovi impianti previsti nei rispettivi piani d’ambito. I pareri sono obbligatori e devono essere resi entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta con gli schemi di provvedimento e gli allegati; decorso il termine, il parere si intende comunque acquisito.

La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisce durata, composizione e funzionamento delle consulte. La partecipazione è gratuita e la Regione può promuovere ulteriori forme di partecipazione di cittadini, consumatori e utenti senza oneri per il bilancio regionale.

Disposizioni abrogate e cessate

Sono stati successivamente abrogati gli articoli relativi alla certificazione dei risultati di riciclaggio, agli effetti della mancata predisposizione o attuazione dei programmi, alle disposizioni sui rapporti contrattuali con il gestore del servizio e all’esenzione dal tributo di cui alla legge regionale n. 23/2007.

È presente inoltre una norma transitoria che, per il solo anno 2016, limita la valutazione dei risultati di riciclaggio all’ultimo quadrimestre.

Disposizioni finanziarie

Per il 2015 gli oneri sono coperti mediante utilizzo di una specifica dotazione del fondo speciale di conto capitale; per gli esercizi successivi si provvede con gli introiti derivanti dalla legge, da iscrivere in entrata nel bilancio regionale e da destinare a interventi nel settore dell’ambiente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.