Regolamento (UE) 2016/1229
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1229 della Commissione, del 27 luglio 2016, relativo al rilascio di titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 per il sottoperiodo di luglio 2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina il rilascio dei titoli di importazione di riso per il sottoperiodo di luglio 2016 nell’ambito di alcuni contingenti tariffari già aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011. Per alcuni contingenti le domande superano la disponibilità e viene quindi fissato un coefficiente di attribuzione; per altri le domande risultano inferiori o non vi sono domande, con conseguente accettazione integrale o assenza di coefficiente. Il regolamento stabilisce inoltre i quantitativi residui da trasferire al sottoperiodo successivo per determinati contingenti.
Rilascio di titoli di importazione di riso per il sottoperiodo di luglio 2016 nell'ambito di specifici contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori che hanno presentato domande di titoli di importazione per riso nell’ambito dei contingenti tariffari gestiti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, limitatamente al sottoperiodo del mese di luglio 2016. Riguarda in particolare i contingenti identificati dai numeri d’ordine 09.4154, 09.4166, 09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4130, 09.4148, 09.4149, 09.4150, 09.4152, 09.4153, 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118 e 09.4119. Si applica nell’intera Unione ed è direttamente applicabile negli Stati membri; entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Rilascio di titoli di importazione di riso per luglio 2016
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1229 della Commissione interviene nella gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di riso aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011. La finalità è determinare, per il sottoperiodo di luglio 2016, in quali casi i titoli possano essere rilasciati integralmente, in quali casi sia necessario applicare un coefficiente di attribuzione e quali quantitativi debbano essere resi disponibili per il sottoperiodo successivo.
Contesto normativo e base giuridica
Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare sull’articolo 188, relativo all’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. I considerando richiamano il regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, che ha aperto e disciplinato i contingenti tariffari per riso e rotture di riso, suddividendoli per paese di origine e per sottoperiodi. Viene inoltre richiamato il regolamento (CE) n. 1301/2006 per il calcolo dei coefficienti di attribuzione in caso di domande eccedenti la disponibilità.
Ambito applicativo e gestione delle domande
Il provvedimento riguarda le domande presentate nei primi 10 giorni lavorativi del mese di luglio 2016 nell’ambito di specifici contingenti di importazione di riso. In base alle comunicazioni ricevute dalla Commissione ai sensi dell’articolo 8, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, alcuni contingenti risultano sovra-sottoscritti, mentre altri presentano domande inferiori o uguali alle quantità disponibili. La disciplina distingue quindi tra:
- contingenti per i quali occorre ripartire pro quota la disponibilità;
- contingenti per i quali tutte le domande possono essere accettate;
- contingenti per i quali non sono state presentate domande.
Contingenti con coefficiente di attribuzione
Per i contingenti recanti i numeri d’ordine 09.4154 e 09.4166, le domande eccedono i quantitativi disponibili. Il regolamento stabilisce pertanto i coefficienti di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti:
- 09.4154: coefficiente pari a 8,905159%;
- 09.4166: coefficiente pari a 0,597830%.
In questi casi il rilascio dei titoli avviene solo per la parte di quantitativo risultante dall’applicazione del coefficiente, secondo la logica di gestione dei contingenti tariffari.
Contingenti senza riduzione delle domande
Per i contingenti 09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4130, 09.4148, 09.4149, 09.4150, 09.4152, 09.4153, 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118 e 09.4119, il testo precisa che le domande risultano inferiori o uguali ai quantitativi disponibili, oppure che non è stata comunicata alcuna domanda di titolo. Ne consegue che non si applica alcun coefficiente di attribuzione e, quando presenti, le domande possono essere accettate integralmente.
Quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo
L’allegato del regolamento fissa anche i quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo successivo per taluni contingenti, con riferimento a diversi mesi di assegnazione (settembre o ottobre 2016, oppure quantità nulle). In particolare, sono indicati i residui per i contingenti relativi a riso lavorato o semilavorato, riso semigreggio e rotture di riso, con distinzione per origine geografica (ad esempio Stati Uniti, Thailandia, Australia, Guyana, India, Pakistan, altre origini, tutti i paesi).
Effetti pratici per gli operatori
Il regolamento è rilevante per gli importatori che operano nei contingenti tariffari del riso, poiché determina l’effettiva quantità autorizzabile nel mese di luglio 2016 e la disponibilità residua per i periodi successivi. Per gli operatori ciò comporta la necessità di verificare:
- il numero d’ordine del contingente richiesto;
- l’eventuale applicazione del coefficiente di attribuzione;
- la quantità residua trasferita al sottoperiodo successivo;
- la corrispondenza tra origine della merce e contingente applicabile.
Entrata in vigore e natura dell’atto
Il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Attribuzione dei titoli per i contingenti in sovrabbondanza
Per i contingenti con numero d’ordine 09.4154 e 09.4166, le domande presentate nei primi 10 giorni lavorativi di luglio 2016 sono soddisfatte mediante applicazione del coefficiente di attribuzione indicato nell’allegato. Per il contingente 09.4154 il coefficiente è pari a 8,905159%; per il contingente 09.4166 il coefficiente è pari a 0,597830%.
Quantitativi residui per il sottoperiodo successivo
L’allegato stabilisce i quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo successivo per i contingenti 09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4130, 09.4148, 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119 e 09.4166, con indicazione delle quantità in kg e del relativo mese del sottoperiodo successivo (settembre, ottobre o disponibilità nulla a seconda del contingente).
Contingenti senza necessità di riparto
Per i contingenti 09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4130, 09.4148, 09.4149, 09.4150, 09.4152, 09.4153, 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118 e 09.4119, le domande risultano inferiori o uguali ai quantitativi disponibili, oppure non sono state comunicate domande; di conseguenza non si applica alcun coefficiente di attribuzione e le domande possono essere accettate integralmente quando presenti.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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