Regolamento (UE) 2016/1228
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1228 della Commissione, del 27 luglio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce, per un determinato giorno di applicazione, i valori forfettari all'importazione di taluni ortofrutticoli freschi. Tali valori sono usati per il calcolo del prezzo di entrata previsto dalla normativa dell'OCM dei prodotti agricoli. Il provvedimento ha efficacia immediata dalla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione da utilizzare per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli freschi.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi individuati nell'allegato del regolamento, per le specifiche voci della nomenclatura combinata e per le origini paesi terzi ivi indicate. I valori forfettari servono ai fini della determinazione del prezzo di entrata di tali prodotti ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. L'applicazione è immediata dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e vale in tutti gli Stati membri; il codice "ZZ" indica "altre origini".
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1228 della Commissione fissa i valori forfettari all'importazione applicabili a taluni ortofrutticoli freschi, ai fini della determinazione del prezzo di entrata. Il provvedimento si colloca nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e attua la disciplina del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede il calcolo di tali valori sulla base di dati giornalieri variabili.
Base giuridica e finalità
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. Nei considerando si chiarisce che il sistema dei valori forfettari deriva dai criteri stabiliti per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in attuazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda le importazioni di specifici prodotti ortofrutticoli freschi identificati dall'allegato tramite codici NC e origine del paese terzo. I valori sono espressi in EUR/100 kg e si applicano alle combinazioni di prodotto e provenienza elencate, compresa la voce "ZZ" per le "altre origini" secondo la nomenclatura dei paesi richiamata in nota.
Contenuto dell'allegato
L'allegato riporta i valori forfettari per le voci NC interessate, tra cui, a titolo esemplificativo, 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 50 10, 0806 10 10, 0808 10 80, 0808 30 90, 0809 10 00, 0809 29 00 e 0809 30 10/0809 30 90. Per ciascun codice sono indicati uno o più paesi terzi di origine e il corrispondente valore forfettario, che costituisce il parametro da utilizzare per il prezzo di entrata.
Entrata in vigore ed effetti
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in ragione della natura giornaliera del calcolo dei valori forfettari. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di atti nazionali di recepimento.
Disposizioni principali
Fissazione dei valori forfettari all'importazione
L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato del regolamento. L'allegato riporta i valori in EUR/100 kg per specifici codici NC e per le origini dei paesi terzi elencate, inclusa la categoria "ZZ" per "altre origini".
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Base normativa e criterio di calcolo
Il provvedimento è adottato sulla base del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. Nei considerando si precisa che i valori forfettari sono calcolati ogni giorno feriale tenendo conto di dati giornalieri variabili, in attuazione dei criteri previsti per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Come è indicizzato
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