Regolamento (UE) 2016/1227
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1227 della Commissione, del 27 luglio 2016, che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi a essi attinenti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro tecnico del regolamento (CEE) n. 2568/91 per allineare a livello dell'Unione i metodi più recenti del Consiglio oleicolo internazionale. In particolare, sostituisce l'allegato sul metodo di determinazione dell'acidità libera e modifica le regole di valutazione organolettica e di classificazione degli oli di oliva vergini. Il testo introduce inoltre criteri più dettagliati per talune diciture facoltative in etichetta e per l'accettazione dei duplicati nelle analisi sensoriali. Le disposizioni entrano in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione e sono direttamente applicabili in tutti gli Stati membri.
Modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91 aggiornando il metodo di determinazione dell'acidità libera e la valutazione organolettica degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva.
Ambito di applicazione
Si applica agli oli d'oliva e agli oli di sansa d'oliva, nell'ambito della disciplina UE sulle caratteristiche chimiche e organolettiche e sui relativi metodi di analisi. Vincola gli Stati membri in quanto regolamento di esecuzione direttamente applicabile; le modifiche incidono in particolare sui metodi analitici e sui criteri di classificazione degli oli vergini, anche ai fini dell'etichettatura facoltativa e dei controlli di conformità. Non emergono esclusioni territoriali o soggettive specifiche oltre alla generale applicazione nell'Unione.
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1227: aggiornamento dei metodi per gli oli d'oliva e gli oli di sansa d'oliva
Il regolamento interviene sul regolamento (CEE) n. 2568/91, che disciplina le caratteristiche chimiche e organolettiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva e i metodi di valutazione connessi. La Commissione motiva l'intervento con l'esigenza di allineare la disciplina unionale alle più recenti norme internazionali elaborate nell'ambito del Consiglio oleicolo internazionale (COI).
Ambito di applicazione
Il testo riguarda gli oli d'oliva e gli oli di sansa d'oliva, con particolare riferimento ai metodi analitici per la determinazione dell'acidità libera e alla valutazione organolettica degli oli di oliva vergini. Le modifiche incidono anche sulla terminologia facoltativa utilizzabile ai fini dell'etichettatura e sui criteri di classificazione delle categorie merceologiche degli oli di oliva. Essendo un regolamento di esecuzione, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica del metodo di determinazione dell'acidità libera
L'articolo 1 sostituisce l'allegato II del regolamento (CEE) n. 2568/91 con un nuovo metodo di determinazione degli acidi grassi liberi, denominato "metodo a freddo". Il metodo si applica agli oli d'oliva e agli oli di sansa d'oliva e indica che il tenore di acidi grassi liberi è espresso come acidità percentuale calcolata in acido oleico.
Il principio analitico consiste nella dissoluzione di un'aliquota del campione in una miscela di solventi e nella successiva titolazione con soluzione di idrossido di potassio o di sodio. Il testo disciplina in dettaglio:
- i reagenti da impiegare, che devono essere di qualità analitica riconosciuta;
- l'uso di etere etilico/etanolo come miscela solvente, con note di sicurezza sull'infiammabilità dell'etere etilico e possibili solventi alternativi;
- la soluzione titolata di KOH o NaOH, con concentrazioni tipiche di circa 0,1 mol/l o, se necessario, 0,5 mol/l;
- gli indicatori di viraggio, tra cui fenolftaleina, blu alcalino 6B e timolftaleina, con preferenza per indicatori diversi nel caso di oli fortemente colorati;
- la strumentazione minima, tra cui bilancia analitica, beuta da 250 ml e buretta da 10 ml.
La procedura prevede la filtrazione del campione se torbido, la scelta della massa del campione in funzione dell'acidità presunta e la titolazione fino a viraggio persistente dell'indicatore per almeno 10 secondi. Sono previste istruzioni operative anche per il caso in cui la soluzione diventi torbida durante la titolazione.
Calcolo ed espressione dei risultati
L'acidità, espressa come percentuale di acido oleico, è calcolata sulla base del volume di titolante impiegato, della sua concentrazione esatta, della massa molare dell'acido oleico fissata in 282 g/mol e della massa del campione. Il regolamento stabilisce inoltre le modalità di arrotondamento del risultato:
- due cifre decimali per valori da 0 a 1 incluso;
- una cifra decimale per valori da 1 a 100 incluso.
Valutazione organolettica e terminologia facoltativa in etichetta
L'allegato XII è modificato in più punti per aggiornare la terminologia facoltativa e la metodologia di assaggio. Il nuovo punto 3.3 consente, su richiesta, che il capo panel certifichi la corrispondenza degli oli a determinate diciture facoltative, in funzione dell'intensità degli attributi positivi e della percezione sensoriale.
Per gli attributi positivi fruttato, amaro e piccante, il testo distingue:
- "robusto" quando la mediana dell'attributo è superiore a 6;
- "medio" quando è compresa fra 3 e 6;
- "delicato" quando è inferiore a 3.
Sono poi definite le nozioni di fruttato, fruttato verde e fruttato maturo, nonché quelle di equilibrato e di olio dolce. In particolare, un olio è "equilibrato" se non presenta squilibrio, vale a dire se la mediana dell'amaro e/o quella del piccante non superano di 2 punti la mediana del fruttato. L'olio è "dolce" quando la mediana dell'amaro e quella del piccante sono inferiori o uguali a 2.
Tecnica di assaggio e valutazione sensoriale
Il nuovo punto 9.1.1 disciplina in modo più dettagliato la sequenza dell'assaggio. L'assaggiatore deve innanzitutto odorare il campione per un massimo di 30 secondi, quindi procedere alla valutazione delle sensazioni orali e retronasali con un sorso di circa 3 ml, distribuendo l'olio in tutta la cavità orale.
Il testo insiste sulla necessità di percepire correttamente l'ordine di apparizione degli stimoli amaro e piccante, che potrebbero altrimenti risultare attenuati o sovrapposti. Viene inoltre precisato che, se il fruttato non è percepito e l'intensità dell'attributo negativo di classificazione è pari o inferiore a 3,5, il capo panel può disporre una nuova valutazione a temperatura ambiente per verificare esclusivamente la presenza del fruttato. In tale fase l'assaggiatore deve limitarsi a registrare l'eventuale fruttato sulla scala di intensità.
Classificazione degli oli di oliva
Il nuovo punto 9.4 stabilisce che la classificazione avviene sulla base della mediana dei difetti e della mediana del fruttato. La mediana dei difetti corrisponde al difetto percepito con l'intensità più alta; entrambe le mediane sono espresse con una sola cifra decimale.
Le categorie sono così definite:
- olio extravergine di oliva: mediana dei difetti pari a 0 e mediana del fruttato superiore a 0;
- olio di oliva vergine: mediana dei difetti superiore a 0 e inferiore o pari a 3,5, con mediana del fruttato superiore a 0;
- olio di oliva vergine lampante: mediana dei difetti superiore a 3,5 oppure mediana dei difetti inferiore o pari a 3,5 con mediana del fruttato pari a 0.
Il testo precisa inoltre che i limiti degli intervalli sono assoluti perché tengono conto del margine di errore del metodo. Per i controlli di conformità si effettua una sola prova; nelle analisi contraddittorie occorre invece un'analisi in doppio in sessioni di assaggio distinte. Se l'analisi in doppio non è statisticamente omogenea, il campione va analizzato ancora due volte e il valore finale della mediana degli attributi di classificazione viene calcolato sulla base della media delle due mediane.
Accettazione dei duplicati e criterio statistico
Il nuovo punto 9.5 introduce un criterio quantitativo per stabilire se i risultati di due analisi in doppio siano statisticamente accettabili. Il parametro utilizzato è l'errore normalizzato En, fondato sulle mediane dei due duplicati e sulle incertezze estese calcolate secondo le formule richiamate nell'appendice.
Ai fini della non differenza statistica tra i due valori, En deve essere pari o inferiore a 1,0. Il testo richiama inoltre un coefficiente di copertura pari a 1,96 e il coefficiente di variazione robusto CVr per il calcolo dell'incertezza estesa.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dei metodi analitici
L'articolo 1 sostituisce integralmente l'allegato II del regolamento (CEE) n. 2568/91 con il nuovo metodo di determinazione degli acidi grassi liberi, detto "metodo a freddo". Il metodo descrive oggetto e campo di applicazione, principio analitico, reagenti, apparecchiatura, procedura e modalità di espressione dei risultati. L'acidità è espressa come percentuale di acido oleico, calcolata sulla base del volume di titolante impiegato, della sua concentrazione esatta, della massa molare dell'acido oleico pari a 282 g/mol e della massa del campione.
Reagenti, attrezzature e procedura per l'acidità libera
Il metodo richiede solventi analitici idonei, soluzione titolata di idrossido di potassio o di sodio, e indicatori come fenolftaleina, blu alcalino 6B o timolftaleina; sono previste note operative su sicurezza, neutralizzazione dei solventi e stabilità delle soluzioni alcaline. La procedura prevede la filtrazione del campione torbido, la scelta della massa di prova in funzione dell'acidità presunta e la titolazione fino al viraggio dell'indicatore. Sono specificate masse e precisioni di pesata per diversi intervalli di acidità prevista.
Regole di espressione del risultato analitico
L'acidità oleica deve essere riportata con due cifre decimali per valori da 0 a 1 incluso e con una cifra decimale per valori da 1 a 100 incluso. Se il volume di titolante di 0,1 mol/l supera 10 ml, il metodo consente l'uso di una soluzione 0,5 mol/l o l'adattamento della massa del campione in funzione dell'acidità attesa.
Terminologia facoltativa ai fini dell'etichettatura
L'allegato XII è modificato nel punto 3.3 per disciplinare le diciture facoltative legate alla valutazione organolettica, su richiesta del capo panel. Vengono definite le soglie per gli attributi positivi fruttato, amaro e piccante come "robusto" sopra 6, "medio" tra 3 e 6 e "delicato" sotto 3. Sono inoltre precisate le definizioni di fruttato, fruttato verde, fruttato maturo, equilibrato e olio dolce, nonché le condizioni per l'uso di tali diciture in base alle mediane degli attributi.
Nuove modalità della prova organolettica
Il punto 9.1.1 dell'allegato XII sostituito dettaglia la tecnica di assaggio: il campione va odorato per non più di 30 secondi, quindi valutato per le sensazioni orali e retronasali mediante un sorso di circa 3 ml. È previsto che, se il fruttato non è percepito e l'attributo negativo di classificazione è pari o inferiore a 3,5, il capo panel possa richiedere una nuova prova a temperatura ambiente per verificare esclusivamente la presenza del fruttato.
Classificazione degli oli di oliva
Il punto 9.4 riformulato classifica l'olio in extravergine, vergine e vergine lampante sulla base della mediana dei difetti e della mediana del fruttato. L'olio extravergine ha mediana dei difetti pari a 0 e fruttato superiore a 0; l'olio vergine ha mediana dei difetti superiore a 0 e inferiore o pari a 3,5 con fruttato superiore a 0; l'olio vergine lampante ricorre se la mediana dei difetti è superiore a 3,5 oppure se è inferiore o pari a 3,5 ma il fruttato è pari a 0. È previsto che, nei controlli di conformità, l'analisi sia unica, mentre nelle analisi contraddittorie si faccia un doppio esame in sessioni distinte.
Criteri di accettazione dei duplicati
Il nuovo punto 9.5 introduce un criterio statistico per verificare se due risultati di analisi in doppio siano omogenei o accettabili. Si usa l'errore normalizzato En, determinato dalle mediane dei due duplicati e dalle incertezze estese, calcolate con coefficiente di copertura 1,96; per dichiarare che i due valori non sono statisticamente differenti, En deve essere pari o inferiore a 1,0.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 27 lug 2016Regolamento (UE) 2016/1228
- Regolamento · 27 lug 2016Regolamento (UE) 2016/1229
- Regolamento · 27 lug 2016Regolamento (UE) 2016/1243
- Regolamento · 26 lug 2016Regolamento (UE) 2016/1219
- Regolamento · 26 lug 2016Regolamento (UE) 2016/1220
- Regolamento · 26 lug 2016Regolamento (UE) 2016/1221
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →